AS 2021 636
AS 2021 636
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 27 ottobre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la pro- pagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione euro- pea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 916.443.107 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1850, GU L 374 del 22.10.2021, pag. 12.
2021-3470 RU 2021 636
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 636 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
III La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 20213.
27 ottobre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 636 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Allegato (art. 3)
Stati membri e zone interessati
N. 1
1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento di esecu- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, zione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1850, GU L 374 del 22.10.2021, pag. 12
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 636 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Germania Italia Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia