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AS 2021 646

Decisione n. 6/2020 del Consiglio che modifica l’allegato A della Convenzione AELS

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 6/2020 del Consiglio che modifica l’allegato A della Convenzione AELS1

Adottata l’8 dicembre 2020 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 20212 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 22 luglio 2021 Entrata in vigore il 1° novembre 2021

Il Consiglio dell’AELS decide: Alla Convenzione è aggiunto il nuovo allegato A conformemente alla versione qui annessa:

1 RS 0.632.31. Nella RU e nella RS vengono pubblicate unicamente le mod. del testo della Conv. La Dec. nella versione integrale non viene pubblicata né nella RU né nella RS. La versione originale inglese può essere richiesta all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna ed è disponibile sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int/legal-texts/efta-convention/ council-decisions-amending-the-convention. 2 RU 2021 644

2021-2421 RU 2021 646

Conv. AELS. Decisione n. 6/2020 del Consiglio RU 2021 646

Allegato A

Regole d’origine e cooperazione amministrativa (art. 5)

Art. 1 Norme di origine applicabili 1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole di origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l’appendice I e le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione regio- nale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito Conven- zione PEM)3, comprese le successive modifiche, che sono inserite nella presente Con- venzione e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l’articolo 15. 2. Tutti i riferimenti all’«accordo pertinente» nell’appendice I e nelle pertinenti di- sposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM s’intendono come riferimenti alla presente Convenzione.

Art. 2 Norme di origine alternative applicabili 1. In deroga all’articolo 21, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione an- che i prodotti che acquisiscono l’origine preferenziale conformemente alle disposi- zioni di cui all’appendice A del presente allegato («norme alternative») sono conside- rati originari di uno Stato membro. 2. Le norme alternative si applicano fino all’entrata in vigore della modifica della Convenzione PEM.

Art. 3 Composizione delle controversie Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle con- troversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’appendice I e delle perti- nenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM.

Art. 4 Denuncia della Convenzione PEM

1. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro,

quest’ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d’origine ai fini della presente Convenzione. 2. Fino all’entrata in vigore di tali nuove regole, continuano ad applicarsi l’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM, applicabili al momento della denuncia, e le norme alternative possono continuare ad applicarsi alla presente Convenzione. Tuttavia, a partire dal momento della denuncia, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM e nelle norme alternative sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione PEM e ciascuno degli altri Stati membri.

3 RS 0.946.31

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Art. 5 Disposizioni transitorie Fino all’applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo 3 dell’appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati AELS, le Isole Færøer, l’Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, la Moldova, la Georgia e l’Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

Art. 6 Certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente 1. In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, gli Stati membri accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. In considerazione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti for- mali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al paragrafo 3. Le autorità doganali dello Stato membro esportatore e dello Stato mem- bro importatore possono concordare altri requisiti formali per i certificati di circola- zione EUR.1 rilasciati elettronicamente. 2. Ogni Stato membro esportatore informa il segretariato dell’AELS sullo stato di attuazione del rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 elettronici e a tutte le que- stioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certi- ficato elettronico). 3. Se concordato dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore e importa- tore, ai certificati di circolazione rilasciati e convalidati elettronicamente non si appli- cano i paragrafi 1 e 2 dell’allegato IIIa, bensì quanto segue: a) i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governa- tive competenti per la convalida dei certificati di circolazione EUR.1 (ca- sella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici; b) le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali; c) le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazio- nale dello Stato membro esportatore; d) i certificati devono recare inoltre un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e e) i certificati di circolazione sono redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri o in inglese.

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Appendice A

Norme di origine alternative applicabili4

4 La versione originale inglese dell’appendice A del allegato A della Convenzione può es- sere consultata sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols. Una traduzione italiana delle norme alterna- tive di origine è pubblicata nel FF 2021 346.

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