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AS 2021 648

AS 2021 648

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 64d Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio

1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i

richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio.

2 L’articolo 64c capoversi 3–7 è applicabile.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 4 novembre 2021 alle ore 0.002.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 818.101.1 2 Pubblicazione urgente del 3 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-3433 RU 2021 648

O sulle epidemie RU 2021 648

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