AS 2021 685
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b 2 La presente ordinanza disciplina per i prodotti fitosanitari presentati in forma com- merciale: b. l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso;
Art. 77 cpv. 6 6 Un prodotto fitosanitario può essere importato solo se è stato omologato conforme- mente alla presente ordinanza o se non è richiesta alcuna omologazione conforme- mente all’articolo 14 capoverso 2.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 916.161
2021-3622 RU 2021 685
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2021 685