AS 2021 735
Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti
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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)
Modifica del 10 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:
Art. 2 lett. e ed f Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: e. reato di terrorismo: reato secondo l’allegato 1a dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20132; f. altro reato grave: reato secondo l’allegato 1b dell’ordinanza N-SIS.
Art. 17 lett. c Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’arti- colo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrI: c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
1. il servizio Esecuzione delle sentenze: per l’esecuzione delle decisioni
delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 20073 sull’ammissione, il soggiorno e l’at- tività lucrativa,
2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità
economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazio- nale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo: per l’indagine e l’accusa in caso
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Ordinanza VIS RU 2021 735
di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale4 o secondo leggi federali speciali.
Art. 20 lett. a e c La CO fedpol verifica se: a. i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi; c. vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
Art. 23 lett. e Al deposito di una domanda di visto, l’autorità competente per i visti consulta siste- maticamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti: e. il sistema di ingressi/uscite previsto dall’ordinanza del 10 novembre 20215 sul sistema di ingressi/uscite.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.
10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 312.0 5 RS 142.206
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