AS 2021 747
Codice civile svizzero
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Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti)
Modifica del 18 dicembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 20191; visto il parere del Consiglio federale del 29 gennaio 20202, decreta:
I Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 92 II. Partecipa- Concerne soltanto il testo tedesco zione finanziaria
Art. 94 A. Capacità al Concerne soltanto i testi tedesco e francese matrimonio
Art. 96 II. Matrimonio Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio o unione dome- stica registrata antecedente o l’unione domestica registrata contratta con una terza per- antecedente sona sono stati sciolti o dichiarati nulli.
Art. 97a Abis. Elusione 1 L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati del diritto in ma- teria di stranieri manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.
2 Concerne soltanto il testo tedesco
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Art. 98 cpv. 1
1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 102 cpv. 2
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 105 n. 1 È data una causa di nullità se:
1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato
o vincolato da un’unione domestica registrata con una terza per- sona e il matrimonio antecedente o l’unione domestica regi- strata non erano stati sciolti;
Art. 160 cpv. 2 e 3
2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di
voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.
3 Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il
cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l’ufficiale dello stato civile può liberarli da quest’obbligo.
Art. 163 cpv. 1
1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 182 cpv. 2
2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 252 cpv. 2
2 Fra l’altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre op-
pure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sen- tenza del giudice.
Titolo prima dell’art. 255 Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie
Art. 255, titolo marginale A. Presunzione I. Della genito- rialità del marito
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Art. 255a II. Della 1 Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una genitorialità della moglie donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi se- condo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19984 sulla medicina della procreazione, questa è considerata l’altro genitore.
2 Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è conside-
rata essere l’altro genitore se l’inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
Art. 256, titolo marginale B. Contestazione della genitoria- lità del marito I. Diritto all’azione
Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Art. 9g 4a. Regime dei 1 Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matri- beni in caso di matrimonio fra monio all’estero prima dell’entrata in vigore integrale della modifica persone dello stesso sesso del presente Codice del 18 dicembre 2020 si applica retroattivamente, celebrato dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della all’estero prima partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti di- dell’entrata in vigore integrale sposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale. della modifica del 18 dicembre 2 Prima dell’entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica 2020 del presente Codice del 18 dicembre 2020, ogni coniuge può comuni- care per scritto all’altro che il regime dei beni di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 20045 sull’unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore.
3 Il regime dei beni di cui all’articolo 18 LUD è mantenuto anche
quando all’entrata in vigore integrale della modifica del presente Co- dice del 18 dicembre 2020 è in corso un’azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.
4 Le ordinanze corrispondenti prevedono che in documenti, atti e mo-
duli i coniugi che lo desiderano siano indicati quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli.
4 RS 810.11 5 RS 211.231
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II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Mette in vigore l’articolo 9g capoverso 2 del Titolo finale del presente Codice con decorrenza sei mesi prima delle altre disposizioni.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 26 settembre 2021.6
2 Essa entra in vigore come segue:
a. articolo 9g capoverso 2 titolo finale del Codice civile (cifra I) il 1° genna- io 2022; b. le rimanenti disposizioni il 1° luglio 2022.
17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
6 FF 2021 2631
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 18 giugno 20047 sull’unione domestica registrata
Titolo prima dell’articolo 1 Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 La presente legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in ma- trimonio dell’unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell’entrata in vigore integrale della modifica del Codice civile del 18 dicembre 20208.
Art. 2 Abrogato
Capitolo 2, sezioni 1 e 2 (art. 3–8) Abrogate
Art. 9 cpv. 1 lett. b e bbis 1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l’annullamento del- l’unione domestica registrata se: b. i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consan- guinei o uterini; bbis. al momento della costituzione dell’unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata e il matrimo- nio o l’unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti;
Art. 26 Abrogato
7 RS 211.231 8 RU 2021 ...
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Capitolo 4a: Conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio
Art. 35 Dichiarazione di conversione 1 In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente a qualsiasi uf- ficiale dello stato civile di voler convertire l’unione domestica registrata in matrimo- nio. 2 Devono comparire personalmente davanti all’ufficiale dello stato civile, provare la loro identità e l’esistenza dell’unione domestica registrata per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione. 3 Su domanda, la dichiarazione di conversione è resa in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 35a Effetti della dichiarazione di conversione 1 Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono consi- derati coniugati. 2 Se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matri- monio, la durata dell’unione domestica registrata che lo precede è computata. 3 Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ha effetto dalla data della con- versione, salvo che i partner abbiano disposto altrimenti per convenzione patrimoniale o matrimoniale. 4 Se è stata conclusa una convenzione patrimoniale o matrimoniale, essa resta valida anche dopo la conversione.
2. Legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto
internazionale privato
Art. 43 cpv. 1 e 2
1 Concerne soltanto il testo tedesco
2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 45 cpv. 2 e 3
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
3 Abrogato
9 RS 291
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Art. 50 III. Decisioni o Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri provvedimenti stranieri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se: a. sono stati pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abi- tuale di uno dei coniugi; o b. sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimo- nio e la proposizione dell’azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.
Art. 51 lett. b Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti: b. per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);
Art. 52 cpv. 2 e 3
2 I coniugi possono scegliere fra:
a. il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati o lo saran- no dopo la celebrazione del matrimonio; b. il diritto del luogo di celebrazione del matrimonio; e c. il diritto di uno dei loro Stati di origine.
3 L’articolo 23 capoverso 2 non è applicabile.
Art. 60a 3. Foro del luogo Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è citta- di celebrazione del matrimonio dino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, sempreché sia impossibile proporre l’azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.
Art. 64 cpv. 1, primo periodo
1 I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o
modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza di- scende dagli articoli 59, 60 o 60a. ...
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Art. 65 cpv. 1
1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono rico-
nosciute in Svizzera se: a. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abi- tuale o di origine di uno dei coniugi; b. sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o c. sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimo- nio e la proposizione dell’azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.
Art. 65a I. Applicazione Le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all’unione del capitolo 3 domestica registrata.
Art. 65b Abrogato
Art. 65c II. Diritto Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non applicabile prevede norme concernenti l’unione domestica registrata, si applicano le disposizioni del diritto matrimoniale.
Art. 65d Abrogato
3. Legge del 18 dicembre 199810 sulla medicina della procreazione
Art. 16 cpv. 3 3 Ogni membro della coppia può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.
Art. 23 cpv. 1 1 Se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge, il rapporto di filiazione rispetto alla moglie o al marito della madre non può essere impugnato né dal figlio, né dalla moglie o dal marito della madre.
10 RS 810.11
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Art. 24 cpv. 3, frase introduttiva 3 In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito o alla moglie vanno registrati i dati seguenti:
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