AS 2021 749
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
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Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 17 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 novembre 20201 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 e cpv. 3
1 Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A secondo
l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20202 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a: a. per un’utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
1. su frequenze armonizzate:
– fino a una larghezza di banda di 20 MHz: 50 franchi, – per larghezze di banda supplementari superiori ai 20 MHz fino a
200 MHz: 35 franchi,
– per larghezze di banda supplementari superiori ai 200 MHz:
12.50 franchi,
3 Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l’intera somma è sud- divisa per 12,5 kHz, arrotondata al numero intero superiore e moltiplicata per la tassa corrispondente di cui al capoverso 1.