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AS 2021 762

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come se- gue:

Art. 15 cpv. 1 1 Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, al massimo 500 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 951.262

2021-3732 RU 2021 762

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 762

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