AS 2021 77
Ordinanza sull’imposta preventiva
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Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)
Modifica del 3 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 52 cpv. 3 Abrogato
Art. 59 b. Procedura 1 Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, l’istanza di rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione. 2 Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva è maturata dopo la morte dell’au- tore della successione, l’istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all’autorità fiscale per lui competente. 3 Nei casi di cui al capoverso 2 l’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’impo- sta preventiva all’autore della successione comunica all’autorità fiscale competente per gli eredi il nome e l’indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.
1 RS 642.211
2021-0331 RU 2021 77
Imposta preventiva. O RU 2021 77
Disposizione transitoria della modifica del 3 febbraio 2021 La presente modifica è applicabile alle prestazioni imponibili che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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