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AS 2021 775

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA). Correzione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

del 3 dicembre 2015 (RU 2015 5509; RS 958.111)

Art. 22 cpv. 2 lett. e

Invece di: 2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni: e. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 18 capoverso 3, l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 4 sono soddi- sfatti;

Leggasi: 2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni: e. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 18 capoverso 3, l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 5 sono soddi- sfatti;

26 novembre 2021 Cancelleria federale

2021-3912 RU 2021 775

O FINMA sull’infrastruttura finanziaria. Correzione RU 2021 775

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA). Correzione | Lexipedia | Lexipedia