AS 2021 78
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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 10 febbraio 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 20211, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico interna- zionale viaggiatori del 27 gennaio 2021 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore l’11 febbraio 2021 alle ore 00.002.
10 febbraio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 818.101.27 2 Pubblicazione urgente del 10 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-0346 RU 2021 78
Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 78 del traffico internazionale viaggiatori
Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio3
1. Stati e regioni
Andorra Brasile Estonia Irlanda Israele Lettonia Libano Lituania Malta Monaco Montenegro Paesi Bassi Panama Portogallo San Marino Svezia Slovacchia Slovenia Spagna Sudafrica Repubblica Ceca Regno Unito Stati Uniti
3 Uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.
Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 78 del traffico internazionale viaggiatori
2. Regioni degli Stati limitrofi
Regioni in Germania: – Land Turingia Regioni in Francia: – Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Regioni in Italia: – Regione Emilia Romagna – Regione Friuli Venezia Giulia Regioni in Austria: – Land Salisburgo
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