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AS 2021 794

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 17 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 53 cpv. 1 lett. dter, 2, secondo periodo, 2bis, 3, frase introduttiva, e 5 lett. e

1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

dter. investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in par- tecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:

1. hanno sede in Svizzera, e

2. svolgono un’attività operativa in Svizzera;

2 ... Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. 2bis Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. 3 I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:

5 È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:

e. investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanzia- menti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all’inve- stimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

1 RS 831.441.1

2021-3786 RU 2021 794

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2021 794

Art. 55 lett. g Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimo- nio totale: g. 5 per cento: per gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 1 let- tera dter.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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