AS 2021 8
Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
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Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
Modifica del 13 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come se- gue:
Art. 4 cpv. 2
2 È considerata redditizia o economicamente solida l’impresa che:
a. al momento dell’inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fal- limento né di una procedura di liquidazione; b. il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che al momento dell’inoltro della richiesta vi sia un piano dei pagamenti concordato oppure la procedura sia conclusa essendo stato effettuato il pagamento.
1bis L’impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d’affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 può considerare, per il calcolo dell’importo di questo calo, la cifra d’affari degli ultimi 12 mesi invece della cifra d’affari del 2020.
Art. 5a Costi fissi non coperti L’impresa ha confermato al Cantone che dal calo della cifra d’affari risultano elevati costi fissi non coperti.
1 RS 951.262
2021-0037 RU 2021 8
Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2021 8
Art. 5b Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l’attività per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all’epidemia di COVID-19, non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 ca-
Art. 6 lett. a L’impresa ha confermato al Cantone che: a. per tre anni o fino al rimborso degli aiuti percepiti:
1. decide di non distribuire o non distribuisce dividendi o tantièmes né re-
stituisce apporti di capitale, e
2. non concede mutui ai suoi proprietari;
2 I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d’af- fari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 750 000 franchi per impresa. Pos- sono essere decisi e versati gradualmente. 2bis In deroga al capoverso 2, il Cantone può aumentare eccezionalmente il contributo per impresa a un massimo di 1,5 milioni di franchi se i proprietari apportano capitale proprio supplementare o i finanziatori rinunciano ai loro crediti. Il capitale proprio supplementare e la rinuncia ai crediti devono corrispondere complessivamente almeno al contributo aggiuntivo concesso dal Cantone.
Art. 12 cpv. 2 2 I Cantoni esaminano le richieste. A tal fine, possono utilizzare procedure automatiz- zate.
Art. 14 Entità della partecipazione della Confederazione La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese nei limiti dei contributi di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 6 della legge COVID-19 del 25 set- tembre 2020.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 14 gennaio 2021 alle ore 00.002.
13 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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