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AS 2021 819

Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come se- gue:

Art. 13 e nota a piè di pagina Chi importa, commercializza o cede in Svizzera pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (UE) 2020/7402 deve soddisfare le esigenze definite nell’al- legato 4.2.

II Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21, 1.22, 2.7 e 2.12 sono modificati secondo la ver- sione qui annessa.

1 RS 730.02 2 Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, versione secondo GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, modificata con rettifica GU L 382 del 28.10.2021, pag. 52.

2021-3939 RU 2021 819

Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2021 819

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2021 819

Allegato 1.1 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un vo- lume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all’arti- colo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/20193.

N. 3.1 e nota a piè di pagina 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misu- rate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli alle- gati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20164; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3 Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il rego- lamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

4 Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che

integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2021 819

Allegato 1.2 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici per uso domestico e alle asciuga- biancheria per uso domestico con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 para- grafo 1 del regolamento (UE) 2019/20235.

N. 3.1 e nota a piè di pagina 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici per uso domestico e delle asciugabiancheria per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2019/2023 nonché gli allegati II, IV e VI del regola- mento delegato (UE) 2019/20146; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

5 Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) 1015/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

6 Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che

integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lava- sciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

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Allegato 1.5 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con rac- cordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/20227.

N. 3.1 e nota a piè di pagina 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavasto- viglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2022 nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20178; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

7 Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modi- fica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

8 Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che

integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

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Allegato 1.12 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all’articolo 1 para- grafo 1 del regolamento (UE) 2019/20219.

N. 3.1 e nota a piè di pagina 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l’allegato IX nu- mero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/201310; i documenti tecnici de- vono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

9 Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108. 10 Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

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Allegato 1.21 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/202411.

N. 3.1 e nota a piè di pagina 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli appa- recchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate confor- memente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regola- mento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/201812; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

11 Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108. 12 Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regola- mento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

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Allegato 1.22 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazi- one separate di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/202013.

N. 3.1 e nota a piè di pagina 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conforme- mente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regola- mento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/201514; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazi- oni e dei calcoli effettuati.

13 Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108. 14 Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

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Allegato 2.7 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/178115.

15 Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velo- cità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premi- stoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2021 819

Allegato 2.12 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di server e prodotti di archiviazione dati

N. 1.1 e nota a piè di pagina 1.1 Il presente allegato si applica ai server e ai prodotti di archiviazione dati online di cui all’articolo 1 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/42416.

16 Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce speci- fiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013, GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

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