AS 2021 83
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile
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Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC)
Modifica del 3 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 settembre 20071 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’avia- zione civile è modificata come segue:
Art. 14 Certificati di omologazione
1 L’AESA riscuote direttamente:
a. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di omologa- zione supplementari; b. gli emolumenti per l’approvazione di modifiche e riparazioni; c. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certifi- cati di omologazione ristretti. 2 Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nelle competenze dell’AESA, gli emolumenti sono riscossi dall’UFAC e calcolati secondo il tempo impiegato. È applicato il quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per i certificati di omologazione di aeromobili costruiti da dilettanti 500.– 150 000.– b. per i certificati di omologazione di altri tipi di aeromobili 1 000.– 700 000.– c. per i certificati di omologazione di motori ed eliche 1 000.– 150 000.–
1 RS 748.112.11
2021-0330 RU 2021 83
Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2021 83
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
d. per le modifiche di maggiore entità come un certificato di tipo esteso o ammissioni del tipo completive, le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche nonché per i certificati di parti o pertinenze destinati al mantenimento dell’aeronavigabilità 200.– 50 000.– e. per l’ammissione di modifiche e riparazioni di minore entità 200.– 20 000.– f. per il mantenimento annuale dell’aeronavigabilità di un tipo 200.– 100 000.– g. per l’approvazione delle condizioni di volo legate a un’autorizzazione di volo 200.– 180 000.–
3 Per l’esame di altri apparecchi aeronautici, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato da 1000 a 150 000 franchi al massimo.
Art. 16 cpv. 1 lett. b n. 3 e d, cpv. 7 frase introduttiva e 8 1 Per l’iscrizione nella matricola degli aeromobili e per le attestazioni, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
b. per l’iscrizione:
3. di un aeromobile con un peso al decollo superiore a 5700 kg
o di un elicottero plurimotore 800.– d. per il rilascio di un’attestazione ufficiale della cancellazione dalla matricola o di non iscrizione 60.–
7 Per gli interventi di vigilanza corrente di un aeromobile iscritto nella matricola degli aeromobili è riscosso un emolumento annuo alla fine dell’anno civile come segue: 8 Se i documenti di bordo sono depositati ininterrottamente durante almeno sei mesi di un anno civile o un aeromobile è cancellato entro i primi sei mesi di un anno civile, è riscossa la metà dell’emolumento fissato nel capoverso 7.
Art. 21a Organismo incaricato di compiti combinati di aeronavigabilità 1 Per l’approvazione di un organismo incaricato di compiti combinati di aeronaviga- bilità gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
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Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per il rilascio 2 000.– 50 000.– b. per l’estensione o la modifica 200.– 50 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.– 20 000.– d. per le ispezioni straordinarie 200.– 20 000.–
2 Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale dell’organismo incari- cato di compiti combinati di aeronavigabilità e l’esame dell’impresa sono compresi nell’emolumento. 3 Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calco- lato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario. 4 Per l’approvazione di un organismo incaricato di compiti combinati di aeronaviga- bilità, per il rilascio di certificati sull’esame dell’aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per il rilascio 1 000.– 30 000.– b. per l’estensione 200.– 30 000.–
Art. 29 Esami del personale aeronavigante 1 Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante, svolti in presenza di ispettori dell’UFAC per il conseguimento e il mantenimento di qualifiche specifi- che molto elevate oppure per le attività di vigilanza, nonché per i corsi tenuti dall’UFAC, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. esame di radiotelefonia
1. esame pratico al suolo VFR/IFR 100.–
2. valutazione delle competenze linguistiche (Language Profi-
ciency Check) – per il livello 4, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato 150.– – per il livello 4, proroga e rinnovo, con volo 75.– – per il livello 5/6, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato 250.– – per il livello 6, valutazione delle competenze orali per i madrelingua 200.–
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Fr.
b. pilota di aeromobili leggeri LAPL(A) e LAPL(H)
1. esame teorico, per materia 20.–
2. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano
monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggia- tore TMG 250.– c. pilota privato PPL(A) e PPL(H), pilota di alianti (SFCL) e pilota di aerostati (BFCL)
1. esame teorico, per materia 20.–
2. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomo-
tore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 350.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero
plurimotore ME 400.–
4. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) per l’acquisi-
zione e il mantenimento di una licenza di pilota di alianti 250.–
5. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) per l’acquisi-
zione e il mantenimento di una licenza di pilota di aerostato e per l’estensione della licenza a un’altra categoria di aerostati 450.– d. pilota professionale, CPL(A) e CPL(H)
1. esame teorico, per materia 30.–
2. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore 400.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano plurimotore 450.–
e. Multi-Crew Pilot Licence MPL, esame di volo 1250.– f. pilota di linea ATPL(A) e ATPL(H)
1. esame teorico, per materia 55.–
2. esame di volo 800.–
g. volo strumentale (aeroplano ed elicottero)
1. esame teorico, per materia 55.–
2. esame di volo (IR Skill Test) su aeroplano o elicottero mono-
motore 500.–
3. esame di volo (IR Skill Test) su aeroplano o elicottero pluri-
motore 700.– h. abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) e proroga e rinnovo delle qualifiche del volo strumentale (Profi- ciency Check)
1. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su
aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG in volo a vista (VFR) 250.–
2. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su
aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano 350.–
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Fr.
Ecolight o su motoveleggiatore TMG con abilitazione di volo strumentale (VFR e IFR)
3. proroga o rinnovo dell’abilitazione di volo strumentale
(Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore (soltanto IFR) 250.–
4. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su
aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota in volo a vista (VFR) 400.–
5. esame per tipo e classe (Skill Test e Proficiency Check) su
aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota con abilitazione di volo strumentale (VFR e IFR) 500.–
6. proroga o rinnovo dell’abilitazione di volo strumentale
(Proficiency Check) su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota (soltanto IFR) 400.–
7. esame di volo (Skill Test e Proficiency Check) su aeroplano
o elicottero certificato pluripilota 800.–
8. volo con esaminatore, per volo 350.–
i. esami per l’estensione della licenza di pilota d’aeroplano, di elicottero, di aliante e di aerostato
1. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero, Skill
Test o Proficiency Check) 500.–
2. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero) 350.–
3. alla qualifica d’istruttore, salvo altrimenti specificato
qui di seguito – esame iniziale (Initial Assessment of Competence AoC) 400.– – rinnovo o proroga (AoC) 300.–
4. alla qualifica d’istruttore IRI(A) e IRI(H)
– esame iniziale (AoC) 500.– – rinnovo o proroga (AoC) 400.–
5. alla qualifica d’istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A) e SFI(H)
– esame iniziale (AoC) 600.– – rinnovo o proroga (AoC) 500.–
6. alla qualifica di volo nelle nubi a bordo di un aliante
– esame di volo (Proficiency Check) 150.–
7. ai voli commerciali
– esame di volo (Proficiency Check) 450.– j. corso d’istruttore di volo agli atterraggi in montagna (elicottero)
1. esame di ammissione 400.–
2. esame di base 2000.–
k. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapen- dio)
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Fr.
1. esame teorico 125.–
2. esame di volo 125.–
2 Gli emolumenti per gli esami teorici possono essere versati in anticipo.
Art. 29a Abilitazione per perito esaminatore e per esaminatore delle competenze linguistiche 1 Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un’abilitazione per perito esami- natore e per esaminatore delle competenze linguistiche è riscosso un emolumento di
100 franchi.
2 Per l’istruzione e la vigilanza corrente di un perito esaminatore sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. formazione pratica e valutazione delle competenze di un perito esaminatore (Examiner AoC) (per prestazione)
1. aeroplani certificati monopilota 400.–
2. aeroplani certificati pluripilota 500.–
3. elicotteri 400.–
4. aerostati 200.–
5. alianti 200.–
b. corsi per periti esaminatori (per giorno)
1. aeroplani certificati monopilota 300.–
2. aeroplani certificati pluripilota 500.–
3. elicotteri 300.–
4. aerostati 100.–
5. alianti 100.–
6. competenze linguistiche 100.–
Art. 30 cpv. 1 lett. b, c e f 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolu- menti seguenti:
Fr.
b. per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un’abilitazione per tipo e classe o di estensione
1. di una licenza professionale 75.–
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Fr.
2. di una licenza non professionale 45.–
c. per il rilascio di un duplicato o l’emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali 45.– f. per la conversione in un’abilitazione AESA di un’abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un’abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell’AESA 140.–
Art. 33 cpv. 1 lett. d ed e 1 Per le licenze del personale di certificazione sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
d. per il primo rilascio di un’autorizzazione a svolgere esami di aeronavigabilità a personale di certificazione indipendente 1000.– e. per il rinnovo dell’autorizzazione a svolgere esami di aeronavigabilità a personale di certificazione indipendente 700.–
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 36a Operatori di aeromobili senza occupanti Per la registrazione e il certificato di attitudine degli operatori di aeromobili senza occupanti sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per la prima registrazione, compresi la formazione e l’esame 30.– b. per la proroga, compresi la formazione e l’esame 20.– c. per la registrazione senza formazione ed esame (aeromodellismo) 10.–
Art. 38 cpv. 1 1 Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti se- guenti:
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Fr.
a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 e 18 cpv. 1 lett. b dell’O del 24 novembre 19942 sulle ca- da 50.– a tegorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato 5 000.– b. autorizzazione per l’aerotrasporto di materie ammesse condizio- 300.– nalmente (art. 14 cpv. 3 LNA3) c. autorizzazione al lancio di oggetti o di sostanze da un aeromobile 300.– (art. 9 cpv. 1 dell’O del 20 maggio 20154 concernente le norme di circolazione per aeromobili, ONCA) d. autorizzazione all’impiego o al lancio di corpi volanti 400.– e. autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 28 cpv. 2 lett. f ONCA)
1. per voli commerciali 400.–
2. per voli non commerciali 250.–
f. autorizzazione per atterraggi esterni
1. di aeroplani, elicotteri, dirigibili, aeromobili a motore che 500.–
non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell’O del 14 maggio 20146 sugli atterraggi esterni, OAEs)
2. su distese d’acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs) 500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell’ambito di voli d’istruzione 0.–
per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs) g. autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine 180.– e al di fuori delle aree d’atterraggio in montagna nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs) h. autorizzazione per grandi eventi d’importanza internazionale 180.– della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs) i. autorizzazione per deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 180.– capoverso 1 e alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1 OAEs) j. autorizzazione per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone pro- 180.– tette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs)
2 RS 748.941 3 RS 748.0 4 RS 748.121.11 5 RS 748.01 6 RS 748.132.3
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Fr.
k. autorizzazione eccezionale per progetti di ricerca e di sviluppo 300.– l. autorizzazione per l’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili di categoria speciale immatricolati all’estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LNA)
1. durata dell’autorizzazione: al massimo una settimana per da 100.- a
anno civile 250.–
2. durata dell’autorizzazione: a partire da una settimana per da 200.- a
anno civile 500.–
Titolo prima dell’articolo 39 Sezione 6: Certificazione e sorveglianza di operazioni di trasporto aereo
Art. 39 Campo di applicazione Le disposizioni di questa sezione si applicano: a. al trasporto commerciale di persone e merci (CAT); b. all’esercizio non commerciale di aeromobili a motore complessi (NCC); c. all’esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi (NCO); d. alle operazioni specializzate (SPO).
Art. 40 Trasporto commerciale di persone e merci (CAT) 1 Per un certificato di operatore aereo (AOC), un manuale d’esercizio (OM), un’auto- rizzazione di esercizio o altri documenti e sistemi operativi, gli emolumenti sono cal- colati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per il rilascio 500.– 250 000.– b. per la modifica o il rinnovo, la limitazione o il ritiro 100.– 250 000.–
2 Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento se- condo il tempo impiegato nel limite di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi. 3 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffa- rio.
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Art. 41 Concessione di rotte Per il trattamento di una domanda per il rilascio, il rinnovo o la modifica di una con- cessione di rotte, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.
Art. 42 Esercizio non commerciale di aeromobili a motore complessi (NCC)
1 Per una dichiarazione concernente l’esercizio non commerciale di aeromobili a
motore complessi (NCC) sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per la prima conferma 150.– b. per la modifica 100.–
2 Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento se- condo il tempo impiegato nel limite di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi. 3 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffa- rio.
Art. 43 Esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi (NCO) 1 Per un’autorizzazione, conferma o altra verifica aziendale di operazioni non com- merciali con aeromobili a motore non complessi (NCO) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi. 2 Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento se- condo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi. 3 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffa- rio.
Art. 44 Operazioni di volo specializzate (SPO) 1 Per una dichiarazione concernente operazioni di volo specializzate (SPO) sono ri- scossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. per la prima attestazione 150.– b. per la modifica 100.–
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2 Per la vigilanza corrente e le ispezioni straordinarie è riscosso un emolumento se- condo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 20 000 franchi. 3 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffa- rio.
Sezione 7 (art. 45) Abrogata
1bis Per ognuno dei controlli ricorrenti eseguiti nel quadro della vigilanza sui disposi- tivi di addestramento delle procedure di volo e navigazione (FNPT) è riscosso un emolumento di 1500 franchi. 3 Se i controlli ricorrenti eseguiti nel quadro della vigilanza sugli FNPT causano un onere sproporzionato, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2021.
3 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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