AS 2021 832
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
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Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
Modifica del 25 novembre 2021
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20191 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è modificata come segue:
Art. 3 Misure contro organismi da quarantena potenziali Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.
Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’in- troduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 dell’ordi- nanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20192 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 4.
II
1 Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 5 è sostituito dalla nuova versione conformemente all’allegato.
2021-3920 RU 2021 832
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
25 novembre 2021 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer
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Allegato 3 (art. 3)
Titolo
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali
N. 1 Abrogato
N.5.1
5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafi 1 e 2, 6 – 10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/11913.
N. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.10 e 5.2.11
5.2 Disposizioni speciali
5.2.3 Se il servizio cantonale competente è a conoscenza del fatto che piante di
Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicum spp. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF. 5.2.4 Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicum spp. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure: a. la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e delle sementi raccolti in tali colture; per i frutti di piante asintomatiche desti- nati al consumo diretto, non è necessario ordinare la messa in quarantena; b. misure d’igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi, come il sistema di ingresso a doppia porta, e l’utilizzo di attrezzature di prote- zione personali, nonché la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali nel sito di produzione potenzialmente infestato e negli altri siti di produ- zione.
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020
che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/74, GU L 27 del 27.1.2021, pag. 15.
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5.2.6 Le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo menzionate nell’arti-
colo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 comprendono in parti- colare: a. la distruzione di tutti i materiali vegetali di Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicum spp., infetti o di cui si suppone che lo siano, in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani o con un’altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosanitarie; b. la disinfezione del luogo, nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale; c. il divieto di coltivazione o di piantagione di Solanum lycopersicum L. e loro ibridi o Capsicum spp. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati. 5.2.10 Non è richiesto alcun passaporto fitosanitario ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 per: a. la messa in commercio di piante e sementi direttamente a consumatori finali che non utilizzano la merce per scopi professionali o commerciali; un passaporto fitosanitario è invece richiesto se la merce è stata ordinata tramite comunicazione a distanza; b. piante e sementi importati nel bagaglio personale dei viaggiatori e non utilizzati per scopi professionali o commerciali.
5.2.11 A condizione che si possa escludere la diffusione del ToBRFV, l’UFAG può
autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi: a. ricerca; b. diagnosi.
N.6
6 Virus Rose Rosette
6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/17394.
6.2 Disposizioni speciali
A condizione che si possa escludere la diffusione del virus Rose Rosette, su richiesta l’UFAG può autorizzare l’importazione per i seguenti scopi: a. ricerca; b. diagnosi.
4 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette, GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12.
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Allegato 4 (art. 4)
Titolo
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC5
N. 2.1
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si ap- plicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/12016.
N. 3.1 Nota a piè di pagina
3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/7157.
N. 3.2.5 Abrogato
5 RS 916.201
6 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020
relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), versione GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1688, GU L 332 del 20.9.2021, pag. 6.
7 Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell’11 maggio 2016,
che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/682, GU L 144 del 27.4.2021, pag. 31.
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N. 4.1 Nota a piè di pagina
4 Spodoptera frugiperda (Smith)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 paragrafi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/6388.
N. 4.2.4
4.2 Disposizioni speciali
4.2.4 Per i rapporti sui rilevamenti effettuati si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
8 Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/869, GU L 191 del 27.5.2021, pag. 4.
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Allegato 5 (art. 5)
Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato
1 Merci per le quali si applica un divieto d’importazione
preventivo 1.1 Vegetali destinati alla coltivazione, ad eccezione delle sementi, materiale in vitro e arbusti destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificial- mente, appartenenti ai seguenti generi o specie:
Voce di tariffa9 Designazione genere o specie Paese di origine
ex 0602 Acacia Mill Tutti gli Stati terzi ex 0602 Acer L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali di uno-tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originari della Nuova Zelanda, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Albizia Durazz; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Albizia julibrissin Durazzini provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Alnus Mill. ex 0602 Annona L. ex 0602 Bauhinia L. ex 0602 Berberis L. ex 0602 Betula L. ex 0602 Caesalpinia L ex 0602 Cassia L. ex 0602 Castanea Mill. ex 0602 Cornus L. ex 0602 Corylus L. ex 0602 Crataegus L. ex 0602 Diospyros L. ex 0602 Fagus L.
9 RS 632.10 Allegato
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Voce di tariffa Designazione genere o specie Paese di origine
ex 0602 Ficus carica L. ex 0602 Fraxinus L. ex 0602 Hamamelis L. ex 0602 Jasminum L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica alle talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Juglans L. ex 0602 Ligustrum L. ex 0602 Lonicera L. ex 0602 Malus Mill.; il divieto d’importazione preven- tivo non si applica ai vegetali, di uno-due anni, innestati, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Nerium L. ex 0602 Persea Mill. ex 0602 Populus L. ex 0602 Prunus L. ex 0602 Quercus L. ex 0602 Robinia L.; il divieto d’importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con Robinia pseudoacacia L. provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2; ex 0602 Salix L. ex 0602 Sorbus L. ex 0602 Taxus L. ex 0602 Tilia L. ex 0602 Ulmus L.
1.2 Vegetali di Ullucus tuberosus appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da qualsiasi Stato terzo:
Voce di tariffa Designazione specie
ex 0601.1090 Ullucus tuberosus Loz ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0714.90
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1.3 Frutti di Momordica L., appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presente Thrips palmi Karnye in cui non sono state prese misure efficaci per il conte- nimento del parassita:
Voce di tariffa Designazione genere o specie
ex 0709.9999 Momordica L.
2 Merci per cui non si applica un divieto d’importazione
preventivo conformemente al numero 1, se adempiono i seguenti requisiti Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti
1. Vegetali, di uno-tre ex 0602.90 Nuova a. Constatazione ufficiale che:
anni, innestati, anche Zelanda i) le piante sono indenni da a gemma, privi di foglie, Eotetranychus sexmaculatus; a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer ii) le piante sono state coltivate japonicum Thunberg, per tutto il loro ciclo vitale in un Acer palmatum luogo di produzione che, unita- Thunberg e mente ai siti di produzione che ne Acer shirasawanum fanno parte, è registrato e control- Koidzumi lato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) il sito di produzione è risultato indenne da Eotetranychus sexma- culatus nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Eote- tranychus sexmaculatus nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di Eotetranychus sexma- culatus, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte; iv) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti Eotetranychus sexmaculatus prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; v) al momento del raccolto le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un’ispezione fitosanitaria ufficiale consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confer- mare l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus; vi) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Eotetranychus sexmaculatus, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %. b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposi- zioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1); ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
2. Vegetali di uno-tre ex 0602.90 Nuova a. Constatazione ufficiale che:
anni, innestati, anche Zelanda i) le piante sono indenni da a gemma, privi di foglie, Oemona hirta e Platypus apicalis; a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer ii) le piante sono state coltivate japonicum Thunberg, per tutto il loro ciclo vitale in un Acer palmatum luogo di produzione che, unita- Thunberg e Acer mente ai siti di produzione che ne shirasawanum fanno parte, è registrato e control- Koidzumi lato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) il sito di produzione è risultato indenne da Oemona hirta e Platypus apicalis nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Oemona hirta o Platypus
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti apicalis nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tali organismi nocivi; iv) al momento del raccolto le piante sono state pulite e sottoposte a un’ispezione ufficiale per confermare l’assenza di Oemona hirta e Platypus apicalis; v) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Oemona hirta e Platypus apicalis e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %. b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposi- zioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1); ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
3. Vegetali innestati a ex 0602.90 Israele a. Constatazione ufficiale che:
radice nuda in riposo i) le piante sono indenni da vegetativo, con un Euwallacea fornicatus sensu lato diametro massimo e Fusarium euwallaceae; di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Du- ii) le piante sono state coltivate razzini per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprende i rispet- tivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione; iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
1. hanno un diametro inferiore a
2 cm alla base del fusto;
o
2. sono state coltivate in un sito
soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento; o
3. sono state coltivate in un sito di
produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwalla- ceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale inden- nità è stata confermata, per Euwallacea fornicatus sensu lato, quanto meno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; iv) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in partico- lare nei fusti e nelle foglie. Le di- mensioni del campione da sotto- porre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rileva- mento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabi- lità del 99 %.
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti
b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposi- zioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1); ii) l’indicazione quale prescri- zione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta, iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
4. Vegetali innestati a ex 0602.90 Israele a. Constatazione ufficiale che:
radice nuda in riposo i) le piante sono indenni vegetativo, con un da Aonidiella orientalis; diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia ii) le piante sono state coltivate julibrissin Durazzini per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprende i rispet- tivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispetta inoltre una delle prescrizioni che seguono:
1. le piante sono state coltivate in
un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall’organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento; o
2. nel corso delle ispezioni
ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da Aonidiella orientalis dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto; in caso di sospetto della presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti garantirne l’assenza; per Aonidiella orientalis è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; iii) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orienta- lis, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del cam- pione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %. b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposi- zioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1); ii) l’indicazione quale prescri- zione di cui alla lettera a) punto ii) della presente voce è stata soddi- sfatta, e iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
5. Talee senza radici di ex 0602.90 Israele a. Constatazione ufficiale che:
piante da impianto di i) e piante sono indenni da Jasminum polyanthum Scirtothrips dorsalis, Aonidiella Franchet orientalis, Milviscutulus mangife- rae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unita- mente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e control- lato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangife- rae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii; iv) il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangife- rae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi; v) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Para- coccus marginatus e Pulvinaria psidii, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotri- chum siamense, comprese prove sulle piante sintomatiche. b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposi- zioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1); ii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
6. Vegetali innestati ex 0602.90 Israele a. Costatazione ufficiale che:
radice nuda in riposo i) le piante sono indenni da vegetativo, con un Euwallacea fornicatus sensu diametro massimo lato e Fusarium euwallaceae; di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti registrazione comprende i rispet- tivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione; iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
1. hanno un diametro inferiore
a 2 cm alla base del fusto; o
2. sono state coltivate in un sito
soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento; o
3. sono state coltivate in un sito
di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwalla- ceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale inden- nità è stata confermata, per Euwallacea fornicatus sensu lato, quanto meno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali orga- nismi nocivi per garantirne l’as- senza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; iv) immediatamente prima dell’esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del
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Designazione merce Voce di tariffa Paese di origine Requisiti fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organi- smo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabi- lità del 99 %. b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «L’invio è conforme alle disposi- zioni di cui all’allegato 5 numero 2 dell’OMF-UFAG (RS 916.202.1); ii) l’indicazione quale prescri- zione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta, e iii) l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
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