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AS 2021 848

Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del Codice delle obbligazioni

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) (Art. 325bis del Codice penale)

del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV capoverso 2 della modifica del 19 giugno 20201 del Codice delle obbligazioni (CO)2, ordina:

Articolo unico 1 L’articolo 325bis del Codice penale3 (cifra II / allegato, n. 5 della modifica del 19 giugno 2020 del CO) entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RU 2020 4005; disposizioni già entrate in vigore: RU 2020 4005, 4063

2 RS 220 3 RS 311.0

2021-4054 RU 2021 848

Entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 RU 2021 848 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima). O (Art. 325bis del Codice penale)

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