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AS 2021 883

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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Le deroghe di cui al capoverso 2 lettere c e d non si applicano in caso di entrata in Svizzera con un’impresa di trasporto aereo o di autobus che offre viaggi a lunga percorrenza.

Art. 7 cpv. 2 2 Prima della partenza, devono verificare l’esistenza di un risultato negativo del test. I requisiti relativi al test e all’attestato del test sono disciplinati nell’allegato 2a.

Art. 8 cpv. 1 1 Le persone che entrano in Svizzera devono poter presentare un risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all’attestato del test sono disciplinati nell’alle-

2bis Sono esentate dall’obbligo di test di cui all’articolo 8 capoverso 2bis le persone che:

1 RS 818.101.27

2021-4114 RU 2021 883

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 883

a. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero

1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le per-

sone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; b. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione am- messi sono disciplinati nell’allegato 2.

3 Le deroghe di cui ai capoversi 1–2ter non si applicano alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che la persona interessata non possa attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.

Art. 11 cpv. 1 lett. a 1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano: a. l’esistenza di un risultato negativo del test secondo l’articolo 8 capoversi 1 e 4;

II L’allegato 2 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2» (art. 9a cpv. 2bis lett. a e b, 2ter lett. e nonché f e 12 cpv. 2)

III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20192 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Allegato 2 n. 17001

17001. Mancata attestazione di un’analisi di biologia molecolare per il SARS-

CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con ri- sultato negativo all’entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 e 4 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) 200

2 RS 314.11

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2021 alle ore 00.003.

17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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