AS 2021 904
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
Modifica del 21 dicembre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 20211 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria è sostituito dalla ver- sione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 27 dicembre 2021 alle ore 00.002.
21 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.116 2 Pubblicazione urgente del 22 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-4195 RU 2021 904
Misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2021 904 dell’influenza aviaria. O dell’USAV
Allegato 1 (art. 2)
Zone di protezione e di sorveglianza
Non sono stabiliti zone di protezione e di sorveglianza nonché Cantoni e Comuni interessati.