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AS 2021 904

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria

Modifica del 21 dicembre 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 20211 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria è sostituito dalla ver- sione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 27 dicembre 2021 alle ore 00.002.

21 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.116 2 Pubblicazione urgente del 22 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-4195 RU 2021 904

Misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2021 904 dell’influenza aviaria. O dell’USAV

Allegato 1 (art. 2)

Zone di protezione e di sorveglianza

Non sono stabiliti zone di protezione e di sorveglianza nonché Cantoni e Comuni interessati.

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