AS 2021 928
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del 23 dicembre 2021
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.
23 dicembre 2021 Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy
1 RS 813.12
2021-4283 RU 2021 928
Ordinanza sui biocidi RU 2021 928
Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
Titolo, nota a piè di pagina
Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati2
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