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AS 2022 14

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’allegato 2, «direttiva 2007/46/CE», «allegato XI della direttiva 2007/46/CE» e «direttiva 2007/46/CE allegato XI» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «regolamento (UE) 2018/858». 2 In tutta l’ordinanza «monopattino elettrico» è sostituito con «monopattino autobi- lanciato». 3 In tutta l’ordinanza, eccettuati l’articolo 179a capoverso 3, l’allegato 4, l’allegato 6 numero 221, l’allegato 7 numero 23 e l’allegato 9 numeri 31, 32, 33 e 34, «classe» è sostituito con «categoria».

Art. 9a Veicoli a propulsione alternativa e a emissioni zero 1 Sono considerati «a propulsione alternativa» i veicoli alimentati parzialmente o esclusivamente da una delle seguenti fonti di energia: a. elettricità; b. idrogeno; c. gas naturale, incluso il biogas; d. gas di petrolio liquefatto; o e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore resi- duo.

1 RS 741.41

2021-4249 RU 2022 14

Esigenze tecniche dei veicoli. O RU 2022 14

2 Sono considerati «a emissioni zero» i veicoli privi di motore a combustione interna oppure con un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh o a 1 g CO2/km, in particolare i veicoli alimentati esclusivamente da elet- tricità o idrogeno. La determinazione delle emissioni di CO2 si fonda sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (CE) n. 715/2007.

Art. 12 cpv. 2 2 I veicoli di categoria M o N che soddisfano le condizioni dell’allegato I appendice 1 punto 4 del regolamento (UE) 2018/858 sono considerati veicoli fuoristrada. Per la loro designazione è aggiunta la lettera «G».

Art. 27 cpv. 1bis 1bis Gli altri veicoli agricoli e forestali che superano i 2,55 m di larghezza soltanto a causa di pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) o cingoli in gomma montati, dell’eventuale presenza di parafanghi o attrezzature di lavoro necessarie sono ammessi come veicoli speciali fino a una larghezza di 3,00 m. Del tipo di veicolo corrispondente deve esi- stere, con riferimento agli pneumatici o ai cingoli, parafanghi inclusi, una versione con una larghezza massima di 2,55 m.

Art. 33 cpv. 2 lett. e n. 7, 2bis e 7

2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:

e. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:

7. rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t

designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusi- vamente materiale di baracconisti e circhi. 2bis Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l’ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo.

7 Abrogato

Art. 36a cpv. 2 2 Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformità del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche dell’OETV 1, dell’OETV 2 o dell’OETV 3, si applicano inoltre gli articoli 45, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1bis, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2bis, 90, 99a–102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capoverso 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza.

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Art. 38 cpv. 1 lett. s e 1bis lett. o 1 La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: s. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di au- toveicoli pesanti, furgoncini e rimorchi delle categorie O3 e O4, purché con- formi all’allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012; 1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: o. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, furgoncini e rimorchi delle categorie O3 e O4, purché con- formi all’allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012;

Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva 1 Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 possono essere utilizzati come parametri tecnici determinanti, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le di- mensioni e i pesi fissati nelle seguenti normative:

Art. 41 cpv. 3 3 Il peso garantito deve essere uguale per tutti i veicoli della medesima versione di una variante del tipo. Per le definizioni di versione, variante e tipo valgono quelle dell’al- legato I parte B del regolamento (UE) 2018/858. Ai motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore si applicano le definizioni giusta l’ar- ticolo 3 del regolamento (UE) n. 168/2013. Sono autorizzate le modifiche del peso garantito dal costruttore del veicolo in connessione con un cambiamento di modello.

Art. 52 cpv. 5

5 I motori a propulsione e i loro dispositivi di scappamento devono adempiere le

prescrizioni concernenti il fumo, i gas di scarico e la riconduzione dei gas provenienti dal carter giusta l’allegato 5. Il numero 211a di detto allegato si applica anche ai motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro come anche ai motori di lavoro che non servono alla propulsione del veicolo.

Art. 94 cpv. 1ter 1ter I seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all’ar- ticolo 40 capoverso 1 e lo spostamento laterale di cui all’articolo 40 capoverso 3 e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza: a. autoveicoli con cabina del conducente aerodinamica allungata conforme all’allegato I appendice 5 del regolamento (UE) n. 1230/2012;

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b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione del veicolo, purché venga compensata solo la diminuzione della superficie di carico do- vuta agli accumulatori di energia e non ne derivi una maggiore capacità di carico.

Art. 95 cpv. 1bis e 1ter 1bis Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e–g e j a propulsione alter- nativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propul- sione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t. 1ter Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr.

Art. 99 cpv. 3 3 Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 le velocità regolate si fondano sulla direttiva n. 92/6/CEE. Per i veicoli delle categorie T e C la velocità regolata si basa sulla velocità massima per costruzione.

Art. 119 lett. f Oltre alle regolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: f. il freno di servizio deve agire sulle ruote di almeno un asse. Può essere dispo- sto su un asse posto prima dei differenziali se due assi sono frenati. Il freno ausiliario non deve necessariamente essere graduabile e può adoperare tutti gli elementi meccanici di trasmissione del freno di servizio;

Art. 127 cpv. 5 lett. b Concerne soltanto il testo francese

Art. 133 cpv. 1 1 L’immatricolazione di trattori che adempiono i requisiti fissati per trattori agricoli e forestali si fonda sull’articolo 161 capoverso 5.

Art. 136 cpv. 1 1 Per la classificazione in categorie di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, qua- dricicli a motore e tricicli a motore è determinante il peso in ordine di marcia. Quest’ultimo corrisponde al peso a vuoto (art. 7 cpv. 1), ma senza accessori speciali, senza i pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi e senza conducente.

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Art. 142 Raddoppiamento dei dispositivi di illuminazione 1 Se di larghezza superiore a 1,00 m, le motoleggere pluritraccia, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, le motoslitte e i motoveicoli con carrozzino laterale necessitano di due catarifrangenti posteriori. Se presenti, anche i catarifrangenti anteriori devono essere due. 2 Se di larghezza superiore a 1,30 m, le motoleggere pluritraccia, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore necessitano di due fari di profon- dità, due fari a luce anabbagliante, due luci di posizione, due luci di coda e due luci di fermata. Se presenti, anche le luci di circolazione diurna e i fari fendinebbia devono essere due ciascuno.

Titolo prima dell’art. 145 Capitolo 6: Disposizioni speciali Sezione 1: Motoveicoli di cui all’articolo 14 lettera a

Art. 176 cpv. 2 2 I pezzi dei motori a combustione interna non facilmente sostituibili devono recare la designazione del tipo di motore, l’indicazione della cilindrata e il nome del costruttore o il marchio di fabbrica. Al contrassegno dei motori elettrici si applica l’articolo 51 capoverso 1.

Art. 178b cpv. 3 3 I ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure con pedalata assistita e velocità superiore a 25 km/h devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la guida. Il tachimetro deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non può tuttavia superare quella ef- fettiva del 10 per cento più 4 km/h.

Titolo prima dell’art. 181 Sezione 4: Disposizioni speciali per sedie a rotelle motorizzate

Art. 210 cpv. 3 Abrogato

Art. 222q Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 I ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° aprile 2024 devono soddi- sfare le esigenze di cui all’articolo 178b capoverso 3 relative al tachimetro dal 1° aprile 2027. Per i ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° gen- naio 1970 il tachimetro non è richiesto.

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II Gli allegati 2, 5, 6, 7 e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III L’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stra- dali è modificata come segue:

Allegato 1 numero 2.1 ottavo trattino Fanno eccezione: – luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

2 Gli articoli 178b capoverso 3 e 222q entrano in vigore il 1° aprile 2024.

3 L’articolo 95 capoverso 1ter ha effetto sino al 31 dicembre 2030.

17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 741.511

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Allegato 2 (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5,

164 cpv. 2)

Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera

N. 111, regolamento (UE) n. 167/2013, regolamento (UE) n. 168/2013, regolamento (UE) n. 901/2014, regolamento (EU) 2018/858 e regolamento (EU) 2020/683 Abrogata: direttiva 2007/46/CE

111 Atti legislativi UE relativi all’approvazione generale

Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei n. 167/2013 veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/519, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 paragrafo 2, 5 paragrafo 4 nonché 8 paragrafi 4 e 5. Regolamento Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei n. 168/2013 veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadri cicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.1.2020, pag. 4. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 paragrafo 2, 6 paragrafo 4 nonché 9 paragrafi 4 e 5. Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio (UE) 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e n. 901/2014 del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l`omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di ese- cuzione (UE) 2020/239, GU L 49 del 21.2.2020, pag. 6. Regolamento Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 (UE) maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli 2018/858 a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 paragrafo 2, 6–11 nonché 13 paragrafo 4. Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile (UE) 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del 2020/683 Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologa- zione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, versione della GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1.

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N. 112, regolamento (CE) n. 692/2008, regolamento (CE) n. 595/2009, regolamento (CE) n. 661/2009, regolamento (UE) n. 582/2011, regolamento (UE) n. 1230/2012, regolamento (UE) n. 540/2014, regolamento (UE) 2015/208, regolamento (UE) 2017/1151, regolamento (UE) 2017/2400, regolamento (UE) 2018/985, regolamento (UE) 2019/2144, regolamento (UE) 2021/535 e regolamento (UE) 2021/646

112 Normativa UE inclusa negli atti legislativi relativi

all’approvazione generale Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante (CE) attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento euro- n. 692/2008 peo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1832, GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1. Regolamento Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori n. 595/2009 riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informa- zioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le diret- tive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202. Regolamento Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale n. 661/2009 dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, (UE) recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento n. 582/2011 europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1181, GU L 263 del 12.8.2020, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, (UE) che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del n. 1230/2012 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17. Regolamento Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi n. 540/2014 silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE, GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/839, GU L 138 del 24.5.2019, pag. 70.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre (UE) 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e 2015/208 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/540, GU L 121 del 20.4.2020, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che (UE) integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consi- 2017/1151 glio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la diret- tiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/49, GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che (UE) attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e 2017/2400 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1181, GU L 263 del 12.8.2020, pag. 1. Regolamento Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio (UE) 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e 2018/985 del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2020/1564, GU L 358 del 28.10.2020, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore 2019/2144 e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione de- gli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modi- fica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1341, GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4. Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo (UE) 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del 2021/535 Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le speci- fiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratte- ristiche costruttive generali e alla sicurezza, versione della GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile (UE) 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del 2021/646 Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS), versione della GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31.

N. 113, direttiva 2014/30/UE, regolamento (UE) 2016/1628, regolamento (UE) 2017/654 e regolamento (UE) 2020/740

113 Normativa UE non inclusa negli atti legislativi relativi

all’approvazione generale Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014/30/UE 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri rela- tive alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 2004/108/CE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79; modificata da ultimo dalla decisione di esecu- zione (UE) 2019/1326, GU L 206 del 6.8.2019, pag. 27. Regolamento Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 (UE) settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di in- 2016/1628 quinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a com- bustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i re- golamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1068, GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1. Regolamento Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre (UE) 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del 2017/654 Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emis- sione e all’omologazione per i motori a combustione interna destinati alle mac- chine mobili non stradali; GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1; modificato da ul- timo dal regolamento delegato (UE) 2021/1398, GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 25 mai 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di 2020/740 carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, versione della GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1.

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N. 114, regolamento (CE) n. 561/2006, regolamento (UE) n. 165/2014 e regolamento (UE) 2016/799

114 Normativa UE concernente il tachigrafo nel settore

dei trasporti su strada Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia n. 561/2006 sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che n. 165/2014 abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. Sono escluse le disposizioni relative alla protezione dei dati e ai tempi dellob- bligo di equipaggiare, in particolare gli articoli 1 paragrafo 1 sottopara- grafo 1, 3 paragrafi 4 e 4a, 7, 8 paragrafo 1 sottoparagrafi 3 e 4, 9 paragrafo 4 ultimo trattino, 11 paragrafi 2 e 3, 22 paragrafo 5 dal sottoparagrafo 3 secondo periodo nonché 26 paragrafo 7a. Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo (UE) 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e 2016/799 del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montag- gio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecu- zione (UE) 2021/1228, GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1.

N. 12, regolamenti UNECE n. 0, 3, 4, 6, 7, 9−11, 13, 13-H, 14, 16–19, 21−30, 34, 35, 37, 38, 41–44, 46, 48–51, 53–55, 58, 59, 62–65, 67, 69, 70, 73−75, 77–80, 83, 85−87, 89–101, 104–110, 112, 113, 115–125, 128, 129, 132, 135, 137–142 e 144–163, nota in calce regolamenti UNECE n. 0, 144-157

12 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 0, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi per UNECE quanto concerne il sistema di omologazione internazionale dei veicoli com- n. 03 pleti; modificato dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 10 giugno 2021 (Add.0 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 3, del 1° novembre 1963, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e i loro rimorchi; modi- n. 34 ficato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.2 Rev.5).

3 RU 2019 477 4 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 4, del 15 aprile 1964, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione n. 45 posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.3 Rev.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 6, del 15 ottobre 1967, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei n. 66 loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.5 Rev.7). Regolamento Regolamento UNECE n. 7, del 15 ottobre 1967, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione relative all’omologazione delle luci di posizione anteriori e n. 77 posteriori, luci di arresto e delle luci d’ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.6 Rev.7). Regolamento Regolamento UNECE n. 9, del 26 gennaio 1994, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 per quanto concerne n. 9 il livello sonoro; modificato dalla serie d’emendamento 08, complemento 1, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.8 Rev.4 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 10, del 1° aprile 1969, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagne- n. 108 tica; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 1, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.9 Rev.6 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 11, del 1° giugno 1969, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere n. 11 delle porte; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 2, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.10 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 13, del 1° giugno 1970, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto concerne i n. 139 freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 11, complemento 18, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.12 Rev.8 Emend.8). Regolamento Regolamento UNECE n. 13-H, dell’11 maggio 1998, sulle disposizioni UNECE uniformi per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; n. 13-H10 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.12H Rev.4 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 14, del 1° aprile 1970, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di n. 1411 sicurezza, gli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 09, com- plemento 1, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.13 Rev.7 Emend.1).

5 RU 2005 3765 6 RU 2005 3765 7 RU 2005 3765 8 RU 2011 891 9 RU 2005 3765 10 RU 2011 891 11 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 16, del 1° dicembre 1970, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di: n. 1612 I cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore; II veicoli dotati di cinture di sicurezza, spia cinture di sicurezza, sistemi di ri- tenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 08, complemento 2 in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.15 Rev.10 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 17, del 1° dicembre 1970, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e del n. 1713 loro ancoraggio come anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 10, in vigore dal 9 giu- gno 2021 (Add.16 Rev.7). Regolamento Regolamento UNECE n. 18, del 1° marzo 1971, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione n. 18 contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dalla serie d’emenda- mento 03, complemento 4, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.17 Rev.3 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 19, del 1° marzo 1971, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; modi- n. 1914 ficato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.18 Rev.8). Regolamento Regolamento UNECE n. 21, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro finiture interne; mo- n. 2115 dificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.20 Rev.2 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 22, del 1° giugno 1972, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti n. 2216 e passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.21 Rev.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 23, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei proiettori di retromarcia e proiettori di manovra dei n. 2317 veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emen- damento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.22 Rev.5).

12 RU 2005 3765 13 RU 2005 3765 14 RU 2005 3765 15 RU 2005 3765 16 RU 2005 3765 17 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 24, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi UNECE per: n. 2418 I l’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l’emissione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo appro- vato; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accen- sione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 5, in vigore dall’11 gennaio 2020 (Add.23 Rev.2 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 25, del 1° marzo 1972, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di poggiatesta incorporati o non incorporati nei sedili dei n. 2519 veicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.24 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 26, del 1° luglio 1972, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro sporgenze esterne; mo- n. 26 dificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 25 settembre

2020 (Add.25 Rev.2).

Regolamento Regolamento UNECE n. 27, del 15 settembre 1972, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli n. 2720 d’avvertimento; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.26 Rev.2 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 28, del 15 gennaio 1973, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore n. 2821 per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificato da ultimo dal com- plemento 6, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.27 Emend.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 29, del 15 giugno 1974, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggia- n. 2922 tori della cabina di guida dei veicoli industriali; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 5, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.28 Rev.2 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 30, del 1° aprile 1974, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; n. 3023 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 23, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.29 Rev.3 Emend.9). Regolamento Regolamento UNECE n. 34, del 1° luglio 1975, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi n. 34 d’incendio; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, comple- mento 2, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.33 Rev.2 Emend.5).

18 RU 2005 3765 19 RU 2005 3765 20 RU 2005 3765 21 RU 2005 3765 22 RU 2005 3765 23 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 35, del 10 novembre 1975, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la disposizione dei pedali n. 35 di comando; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.34 Rev.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli n. 3724 a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emenda- mento 03, complemento 47, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.36 Rev.7 Emend.10). Regolamento Regolamento UNECE n. 38, del 1° agosto 1978, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e n. 3825 loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.37 Rev.3 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 41, del 1° giugno 1980, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei motoveicoli per quanto concerne il livello sonoro; n. 41 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 30 settembre

2021 (Add.40 Rev.3).

Regolamento Regolamento UNECE n. 42, del 1° giugno 1980, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di protezione n. 42 (paraurti, ecc.) anteriori e posteriori; modificato da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.41 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 43, del 15 febbraio 1981, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei vetri di sicurezza e della loro installazione sui veicoli; n. 43 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 9, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.42 Rev.4 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 44, del 1° febbraio 1981, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei n. 4426 veicoli a motore; modificato dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 12 settembre 1995 (Add.43 Rev.1), inclusi tutti gli emendamenti successivi fino a: – serie d’emendamento 04, complemento 18, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.43 Rev.3 Emend.11). Regolamento Regolamento UNECE n. 46, del 1° settembre 1981, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sistemi di vista indiretti e dei veicoli a motore per quanto n. 46 concerne il collocamento di questi sistemi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 9, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.45 Rev.6 Emend.7). Regolamento Regolamento UNECE n. 48, del 1° gennaio 1982, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei disposi- n. 48 tivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 1, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.47 Rev.13 Emend.1).

24 RU 2005 3765 25 RU 2005 3765 26 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 49, del 15 aprile 1982, sulle disposizioni uniformi UNECE concernenti i provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di inquinanti n. 4927 gassosi e di particolato prodotte da motori ad accensione per compressione de- stinati alla propulsione di veicoli nonché per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi prodotte da motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 6, in vigore dal 29 dicem- bre 2018 (Add.48 Rev.6 Emend.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione n. 5028 posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i veicoli della categoria L; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.49 Rev.3 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 51, del 15 luglio 1982, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto con- n. 5129 cerne le emissioni sonore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 6, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.50 Rev.3 Emend.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli della categoria L3 (motocicli) per quanto con- n. 53 cerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 1, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.52 Rev.5 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 54, del 1° marzo 1983, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modi- n. 5430 ficato da ultimo dal complemento 24, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.53 Rev.3 Emend.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 55, del 1° marzo 1983, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni n. 5531 di veicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.54 Rev.3 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 58, del 1° luglio 1983, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di: n. 5832 I dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) ; II veicoli per quanto riguarda il montaggio di un RUPD di tipo omologato; III veicoli per quanto riguarda la protezione antincastro posteriore; (RUP); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 2, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.57 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 59, del 1° ottobre 1983, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di silenziatori per veicoli delle categorie M1 e N1; modifi- n. 59 cato da ultimo dalla serie d’emendamento 03 in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.58 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la n. 62 loro protezione contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.61 Rev.1).

27 RU 2005 3765 28 RU 2005 3765 29 RU 2011 891 30 RU 2005 3765 31 RU 2005 3765 32 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 63, del 15 agosto 1985, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di ciclomotori e moto leggere a due ruote per quanto con- n. 63 cerne il loro livello sonoro; modificato dalla serie d’emendamento 02, comple- mento 4, in vigore dal 29 dicembre 2019 (Add. 62 Rev. 1 Emend. 4). Regolamento Regolamento UNECE n. 64, del 1° ottobre 1985, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta n. 64 per uso temporaneo; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 1, in vigore dall’11 gennaio 2020 (Add.63 Rev.2 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 65, del 15 giugno 1986, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei proiettori speciali d’avvertimento per automobili; n. 6533 modificato da ultimo dal complemento 11, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.64 Rev.2 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 67, del 1° giugno 1987, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di: n. 67 I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore delle categorie M e N nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli delle categorie M e N dotati di un equipaggiamento speciale per l’impiego di gas liquidi in un sistema di propulsione per quanto concerne l’installazione di detto equipaggiamento; modificato dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 13 novembre 1999 (Add.66 Rev.1), inclusi tutti gli emendamenti seguenti fino a: – serie d’emendamento 03, complemento 1, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.66 Rev.6 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 69, del 15 maggio 1987, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti n. 6934 (per costruzione) e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emenda- mento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.68 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 70, del 15 maggio 1987, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli n. 7035 pesanti e lunghi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.69 Rev.1 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 73, del 1° gennaio 1988, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi per quanto n. 7336 concerne le protezioni laterali; modificato da ultimo dalla serie d’emenda- mento 01, complemento 2, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.72 Rev.1 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle disposizioni uniformi UNECE- per l’omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l’installazione dei n. 74 dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 30 settembre

2021 (Add.73 Rev.3 Emend.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli pneumatici per motocicli; modificato da ultimo dal com- n. 75 plemento 19, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.74 Rev.2 Emend.6).

33 RU 2005 3765 34 RU 2005 3765 35 RU 2005 3765 36 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 77, del 30 settembre 1988, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da n. 7737 ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.76 Rev.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; n. 78 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 3 gennaio

2021 (Add.77 Rev.3).

Regolamento Regolamento UNECE n. 79, del 1° dicembre 1988, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo; modi- n. 7938 ficato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 4, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.78 Rev.4 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 80, del 23 febbraio 1989, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per n. 8039 quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.79 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 83, del 5 novembre 1989, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inqui- n. 8340 nanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 12, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.82 Rev.5 Emend.12). Regolamento Regolamento UNECE n. 85, del 15 settembre 1990, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di motori a combustione interna o di sistemi elettrici, desti- n. 8541 nati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M e N, per quanto con- cerne la misurazione della potenza effettiva e della potenza massima per trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificato da ultimo dal comple- mento 10, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.84 Rev.1 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 86, del 1° agosto 1990, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli agricoli o forestali a ruote per quanto concerne n. 86 l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.85 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 87, del 1° novembre 1990, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore; mo- n. 8742 dificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.86 Rev.3 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 89, del 1° ottobre 1992, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di: n. 89 I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV); modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.88 Emend.3).

37 RU 2005 3765 38 RU 2005 3765 39 RU 2011 891 40 RU 2005 3765 41 RU 2005 3765 42 RU 2011 891

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 90, del 1° novembre 1992, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di insiemi di ricambio di guarnizioni per freni, di guarni- n. 90 zioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, comple- mento 6, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.89 Rev.3 Emend.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 91, del 15 ottobre 1993, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i n. 9143 loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.90 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione non originali per motovei- n. 92 coli, ciclomotori e veicoli a tre ruote; modificato da ultimo dalla serie d’emen- damento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.91 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di: n. 93 I dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD); II veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato; III veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP); modificato dal complemento 1, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.92 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli a motore (M1  2,5 t) per quanto concerne la n. 94 protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.93 Rev.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1) per quanto concerne la prote- n. 95 zione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.94 Rev.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di motori per trattori agricoli e forestali nonché per n. 96 macchine mobili non stradali, per quanto concerne le emissioni di inquinanti prodotti dal motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.95 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei vei- n. 97 coli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificato da ul- timo dalla serie d’emendamento 01, complemento 9, in vigore dal 30 settembre

2021 (Add.96 Rev.1 Emend.5).

Regolamento Regolamento UNECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose n. 9844 a scarica; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.97 Rev.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati n. 9945 di veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 14, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.98 Rev.3 Emend.5).

43 RU 2005 3765 44 RU 2011 891 45 RU 2011 891

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condi- n. 10046 zioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03 , in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.99 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle automobili con solo motore a combustione interna o n. 10147 con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell’emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misu- razione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 9, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.100 Rev.3 Emend.8). Regolamento Regolamento UNECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli delle catego- n. 10448 rie M, N e O; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.103 Rev.1 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per n. 10549 quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 1, in vigore dal 28 maggio

2019 (Add.104 Rev.3 Emend.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; n. 10650 modificato da ultimo dal complemento 19, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.105 Rev.2 Emend.9). Regolamento Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne n. 10751 le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 09, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.106 Rev.9). Regolamento Regolamento UNECE n. 108, del 23 giugno 1998, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per n. 10852 veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 5, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.107 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 109, del 23 giugno 1998, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per n. 10953 veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 10, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.108 Rev.1 Emend.4).

46 RU 2005 3765 47 RU 2005 3765 48 RU 2005 3765 49 RU 2005 3765 50 RU 2005 3765 51 RU 2005 3765 52 RU 2005 3765 53 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle disposizioni UNECE uniformi per l’omologazione di: n. 11054 I componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione; II veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 2, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.109 Rev.6 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle disposizioni uni- UNECE formi per l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un n. 11255 fascio di luce anabbagliante asimmetrico, un fascio abbagliante o entrambi, e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli a diodo luminoso (LED); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.111 Rev.3 Emend.7). Regolamento Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle disposizioni uni- UNECE formi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un n. 11356 fascio di luce anabbagliante simmetrico, un fascio abbagliante o entrambi, e muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti luminose a scarica di gas o di moduli LED; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, comple- mento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.112 Rev.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 115, del 30 ottobre 2003, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di: n. 11557 I di sistemi specifici di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II di sistemi specifici di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 10, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.114 Rev.1 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 116, del 6 aprile 2005, sulle condizioni tecniche UNECE unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non n. 11658 autorizzato; modificato da ultimo dal complemento 8, in vigore dal 30 settem- bre 2021 (Add.115 Emend.8). Regolamento Regolamento UNECE n. 117, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore n. 11759 prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotola- mento; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 13, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.116 Rev.4 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 118, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi UNECE relative al comportamento alla combustione e/o l’impermeabilità a carburanti e n. 11860 lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di talune categorie di veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.117 Rev.3).

54 RU 2005 3765 55 RU 2005 3765 56 RU 2005 3765 57 RU 2005 3765 58 RU 2011 891 59 RU 2011 891 60 RU 2011 891

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 119, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore; modificato da ultimo n. 11961 dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.118 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e n. 12062 forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misu- razione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.119 Rev.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 121, del 18 gennaio 2006, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e n. 12163 l’identificazione di comandi manuali, spie e indicatori; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 25 settembre

2020 (Add.120 Rev.2 Emend.4).

Regolamento Regolamento UNECE n. 122, del 18 gennaio 2006, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O dotati di disposi- n. 12264 tivi di riscaldamento; modificato da ultimo dal complemento 6, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.121 Emend.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 123, del 2 febbraio 2007, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autovei- n. 12365 coli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.122 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 124, del 2 febbraio 2007, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi; modificato da ul- n. 12466 timo dal complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.123 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 125, del 9 novembre 2007, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo n. 12567 anteriore del conducente; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.124 Rev.2 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 128, del 17 novembre 2012, sulle disposizioni uni- UNECE formi per l’omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare nelle unità n. 12868 di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato dal complemento 10, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.127 Emend.10). Regolamento Regolamento UNECE n. 129, del 9 luglio 2013, sulle disposizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli ulteriormente sviluppato n. 12969 (ECRS); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 4, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.128 Rev.4 Emend.4).

61 RU 2011 891 62 RU 2011 891 63 RU 2011 891 64 RU 2011 891 65 RU 2011 891 66 RU 2011 891 67 RU 2011 891 68 RU 2014 2611 69 RU 2014 2611

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 132, del 17 giugno 2014, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei dispositivi retrofit di controllo delle emissioni (REC) n. 13270 per veicoli commerciali pesanti, trattori agricoli e forestali e macchine mobili non stradali, equipaggiato di motori ad accensione per compressione; modifi- cato dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 28 maggio

2019 (Add.131 Rev.1 Emend.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 135, del 15 giugno 2015, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il loro comportamento in n. 13571 caso d’urto laterale contro un palo; modificato da ultimo dalla serie d’emenda- mento 01, complemento 2, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.134 Rev.1 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 137, del 9 giugno 2016, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle automobili per quanto concerne la protezione degli n. 13772 occupanti in caso di collisione frontale, con messa a fuoco sui sistemi di ritenuta; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.136 Rev.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 138, del 5 ottobre 2016, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli stradali silenziosi per quanto concerne la loro n. 13873 percepibilità ridotta; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.137 Rev.1 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 139, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il dispositivo n. 13974 di assistenza alla frenata (ABS); modificato dal complemento 1, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.138 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 140, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne i sistemi n. 14075 elettronici di controllo della stabilità (ESC); modificato da ultimo dal comple- mento 4, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.139 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 141, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il loro sistema n. 14176 di controllo della pressione degli pneumatici; modificato dalla serie d’emenda- mento 01, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.140 Rev.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 142, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il montaggio n. 14277 degli pneumatici; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.141 Rev.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 144, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei sistemi automatici di chiamata d’emergenza (AECS); n. 14478 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.143 Rev.1 Emend.1).

70 RU 2014 2611 71 RU 2015 2435 72 RU 2016 3693 73 RU 2016 3693 74 RU 2017 3793 75 RU 2017 3793 76 RU 2017 3793 77 RU 2017 3793 78 RU 2019 477

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 145, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione degli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio n. 14579 superiore ISOFIX e le posizioni i-Size (Add.144). Regolamento Regolamento UNECE n. 146, del 2 gennaio 2019, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli a motore e loro componenti, per quanto con- n. 14680 cerne la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 (Add. 145). Regolamento Regolamento UNECE n. 147, del 2 gennaio 2019, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei dispositivi di agganciamento meccanici delle combina- n. 14781 zioni di veicoli agricoli (Add. 146). Regolamento Regolamento UNECE n. 148, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uni- UNECE formi per l’omologazione dei dispositivi di segnalazione luminosa per veicoli a n. 14882 motore e relativi rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.147 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 149, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni UNECE uniformi per l’omologazione di dispositivi e impianti di illuminazione stradale n. 14983 per veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.148 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 150, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni UNECE uniformi per l’omologazione dei dispositivi retroriflettenti per veicoli a motore n. 15084 e relativi rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.149 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 151, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uni- UNECE formi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di n. 15185 monitoraggio dell’angolo cieco per il rilevamento di biciclette; modificato da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.150 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 152, del 23 gennaio 2020, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 per quanto concerne il n. 15286 dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.151 Rev.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 153, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’im- n. 15387 pianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento; modificato dal complemento 1, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.152 Emend.1).

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 154, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per n. 15488 quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.153 Rev.1 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 155, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il rela- n. 15589 tivo sistema di gestione (Add.154). Regolamento Regolamento UNECE n. 156, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del soft- n. 15690 ware e il relativo sistema di gestione (Add.155). Regolamento Regolamento UNECE n. 157, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato n. 15791 di mantenimento della corsia; modificato dal complemento 1, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.156 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 158, del 10 giugno 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione dei dispositivi di ausilio alla visione in retromarcia n. 158 e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento, da parte del condu- cente, di utenti della strada vulnerabili dietro il veicolo (Add. 157). Regolamento Regolamento UNECE n. 159, del 10 giugno 2021, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema n. 159 di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti (Add. 158). Regolamento Regolamento UNECE n. 160, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni UNECE uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il n. 160 registratore di dati di evento (Add. 159). Regolamento Regolamento UNECE n. 161, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni UNECE uniformi riguardanti la protezione dei veicoli a motore contro l’uso non auto- n. 161 rizzato e l’omologazione dei loro dispositivi di protezione contro l’uso non autorizzato (per mezzo di un sistema di chiusura) (Add. 160). Regolamento Regolamento UNECE n. 162, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni tecni- UNECE che uniformi riguardanti l’omologazione degli immobilizzatori e l’omologa- n. 162 zione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore (Add. 161). Regolamento Regolamento UNECE n. 163, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni uni- UNECE formi riguardanti l’omologazione dei sistemi di allarme dei veicoli e l’omolo- n. 163 gazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme (Add. 162).

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N. 21, regolamento (UE) 2016/1628 e regolamento (UE) 2017/654

21 Normativa UE

Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di 2016/1628 inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la di- rettiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1068, GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1. Regolamento Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre (UE) 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del 2017/654 Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emis- sione e all’omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali; GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1398, GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1.

N. 22, regolamenti UNECE n. 96 e 120

22 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di motori per trattori agricoli e forestali nonché per n. 96 macchine mobili non stradali, per quanto concerne le emissioni di inquinanti prodotti dal motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.95 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi UNECE relative all’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e n. 12092 forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misu- razione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.119 Rev.2).

92 RU 2011 891

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Allegato 5 (art. 50 cpv. 2, 52 cpv. 5, 177 cpv. 3)

Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione

N. 22

22 Esami singoli

Nel caso di esami singoli di autoveicoli leggeri si deve di norma effettuare un esame successivo dei gas di scarico conformemente all’articolo 36, utilizzando apparecchi di misurazione omologati.

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Allegato 6 (art. 53 cpv. 1, 177 cpv. 1)

Misurazione del rumore

N. 12

12 Esami singoli

Nel caso di esami singoli è eseguita una misurazione a veicolo fermo conformemente al numero 4. I valori iscritti nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica oppure nella licenza di circolazione possono essere superiori al massimo di 5 dB(A) per la misurazione in prossimità dello scappamento e di 2 dB(A) per la «mi- surazione a 7 metri». Può essere ordinata una misurazione aggiuntiva con veicolo in marcia.

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Allegato 7 (art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2,

153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179

cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)

Freni Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia

N. 14

14 Controllo dell’efficacia del rallentatore

(controllo tipo II o tipo IIA) I rallentatori di trattori e veicoli delle categorie N e M2 devono raggiungere una dece- lerazione media di almeno 0,5 m/s2. I rallentatori di autobus della categoria M3 (esclusi gli autobus della classe I) e di veicoli della categoria N3 autorizzati a trainare rimorchi della categoria O4 devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,6 m/s2. Per il controllo occorre scegliere il rapporto del cambio grazie al quale la velocità si avvicina il più possibile a 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e non supera il regime massimo prescritto dal costruttore. La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della variazione della velocità.

N. 221 Concerne soltanto il testo francese

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Allegato 10 (art. 73 cpv. 5, 78 cpv. 2, 110 cpv. 1 lett. b n. 4–6 e c nonché 3 lett. c, 119 lett. m, 148 cpv. 2, 178a cpv. 5, 179a cpv. 2 lett. d, 193 cpv. 1 lett. n–p, 216 cpv. 3 e 4, 217 cpv. 3)

Luci, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti

N. 43

43 Luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro,

luci di parcheggio e indicatori di direzione lampeggianti Tipo di dispositivo Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico

minimo massimo

Luci di posizione e luci di ingombro rivolte verso 4 60 il davanti Luci di coda* e luci di ingombro rivolte verso il 4 12 dietro Luci di parcheggio – rivolte verso il davanti 2 60 – rivolte verso il dietro 2 30 Luci di fermata* Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, 40 100 quadricicli a motore e tricicli a motore e loro ri- morchi Altri veicoli – luci di fermata con un livello d’intensità 60 185 luminosa – luci di fermata con due livelli d’intensità luminosa di giorno 130 520 di notte 30 80 – 1 luce supplementare di fermata 25 80 – 2 luci supplementari di fermata 25 ciascuna 110 Indicatori di direzione lampeggianti Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, qua- dricicli a motore e tricicli a motore – secondo lo schema II verso il davanti 90 700 verso il dietro 50 200 Altri veicoli – davanti 175 700 – dietro: 50 350 – con un livello d’intensità luminosa

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Tipo di dispositivo Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico

minimo massimo – con due livelli d’intensità luminosa di giorno 175 700 di notte 40 120 – sui lati: – secondo lo schema I verso il davanti 175 700 verso il dietro 50 350 – secondo lo schema III verso il davanti 175 700 verso il dietro 0,3 200 – secondo lo schema IV 0,3 200 * Se luci di coda e luci di fermata del medesimo colore sono riunite nello stesso dispositivo, l’intensità luminosa della luce di fermata deve essere cinque volte maggiore di quella della luce di coda.

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