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AS 2022 161

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del 23 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 2, «tipi di rifiuti» è sostituito con «categorie di rifiuti», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 4 cpv. 1 lett. f e 2 1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: f. le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico. 2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in partico- lare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

Art. 9 Divieto di mischiare I rifiuti non possono essere mischiati con altri rifiuti o con sostanze additive se l’ope- razione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive o in sostanze estranee nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.

1 RS 814.600

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Art. 31, frase introduttiva e lett. c Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che: c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di compo- sizione analoga, almeno l’80 per cento del contenuto energetico venga impie- gato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti.

Art. 32 cpv. 2 lett. a

2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:

a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti;

Art. 52 cpv. 2 e 3 2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2027. 3 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg può essere de- positato in una discarica di tipo B fino al 31 dicembre 2027.

Art. 52a Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’al- legato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inqui- namento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depo- sitate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2025.

Art. 52b Diossine e furani Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento ter- mico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica (all. 5 n. 3.3 e 4.2). Il loro tenore non può superare 3 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg fino al 31 dicembre 2026.

II Gli allegati 1, 3 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 RS 814.318.142.1

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

23 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Tipi di rifiuti

Titolo

Categorie di rifiuti

Sostituzione di un’espressione In tutto l’allegato 1 «classe» è sostituito con «categoria».

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Allegato 3 (art. 17 cpv. 1 e 19)

N. 2 lett. c, tabella

2 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente all’ar-

ticolo 19 capoverso 2 se: c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

... ... Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) 10 000

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Allegato 5 (art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

N. 2.1 lett. e e g Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti: e. Abrogata g. i rifiuti edili diversi da quelli di cui alle lettere a e f, costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condi- zione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimosse secondo metodi conformi allo stato della tecnica; fa eccezione l’asfalto di demolizione.

N. 2.3 lett. b, tabella Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se: b. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

... ... Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C 20 000 (COT400)

N. 2.4 Il valore limite di cui al numero 2.3 lettera b per il tenore di carbonio organico liberato fino a 400 °C non si applica al materiale asportato dallo strato supe- riore e da quello inferiore del suolo se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

N. 3.3 primo periodo Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal tratta- mento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica e in ogni caso non può superare 1 g di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. ...

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N. 3.4 tabella Il contenuto organico dei rifiuti secondo il numero 3.1 lettere c–e non può superare i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

... ... Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) 20 000

N. 4.2 primo periodo Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal tratta- mento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica e in ogni caso non può superare 1 g di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. ...

N. 4.4 lett. a, tabella Le ceneri residue del trattamento termico di fanghi di depurazione e il ma- teriale minerale non combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se: a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

... ... Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C 20 000 (COT400)

N. 5.2 lett. a, tabella Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare altri rifiuti se: a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

... ... Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C 50 000 (COT400)

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