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AS 2022 170

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

Modifica del 15 marzo 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 20211 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è modificata come segue.

Art. 10 cpv. 4 4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022.

II La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 20222.

15 marzo 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.116 2 Pubblicazione urgente del 15 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2022-0788 RU 2022 170

Misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria. RU 2022 170 O dell’USAV

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