AS 2022 170
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria
Modifica del 15 marzo 2022
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 20211 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è modificata come segue.
Art. 10 cpv. 4 4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022.
II La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 20222.
15 marzo 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.116 2 Pubblicazione urgente del 15 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2022-0788 RU 2022 170
Misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria. RU 2022 170 O dell’USAV