AS 2022 221
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) (Modifiche in materia di promozione dell’innovazione)
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Modifica del 17 dicembre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20211, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’inno- vazione è modificata come segue:
Art. 4 lett. a n. 2 Sono organi di ricerca ai sensi della presente legge: a. le seguenti istituzioni di promozione della ricerca:
2. le Accademie svizzere delle scienze, che comprendono:
– l’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) – l’Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU) – l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) – l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST) – il centro di competenza Science et Cité – il centro di competenza TA-SWISS;
Art. 7 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Inno- suisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi speciali o pro- grammi di promozione tematici.
2022-0722 RU 2022 221
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
Art. 10 cpv. 6, secondo e terzo periodo 6 ... Nel rispettivo anno contabile l’ammontare delle riserve non può eccedere il 15 per cento del sussidio federale annuo. In casi eccezionali il Consiglio federale può auto- rizzare il superamento temporaneo di tale aliquota massima qualora gli oneri non iscritti nel bilancio del FNS per i sussidi di promozione della ricerca giustifichino siffatta misura.
Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1–3 e 7 Accademie svizzere delle scienze 1 Le Accademie svizzere delle scienze sono l’organo di promozione della Confedera- zione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società. 2 Impiegano i sussidi accordati loro dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi: a. Concerne soltanto il testo tedesco b. Concerne soltanto il testo tedesco c. Concerne soltanto il testo tedesco 3 Le singole istituzioni di cui all’articolo 4 lettera a numero 2 coordinano le loro atti- vità di promozione nell’ambito delle Accademie svizzere delle scienze e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.
7 La SEFRI conclude periodicamente con le Accademie svizzere delle scienze una
convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell’Assemblea fe- derale. In tale convenzione può incaricare le stesse Accademie e le singole istituzioni di cui all’articolo 4 lettera a numero 2 di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell’ambito dei compiti e delle competenze di cui ai capoversi 2–6.
Art. 16 cpv. 1, 2 e 6 1 La ricerca del settore pubblico è la ricerca che l’Amministrazione federale avvia e dei cui risultati necessita per l’adempimento dei suoi compiti.
2 La ricerca del settore pubblico può contemplare i provvedimenti seguenti:
a. il conferimento di mandati di ricerca (ricerca su commissione); b. l’esercizio di centri federali di ricerca; c. la realizzazione di propri programmi di ricerca, segnatamente in collabora- zione con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse o altre organizzazioni di promozione; d. la concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca.
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
6 Nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, le competenti unità amministrative versano sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca («overhead»). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.
Art. 18 cpv. 2 lett. a, bbis e d
2 Può inoltre sostenere:
a. provvedimenti per sviluppare e rafforzare l’imprenditorialità fondata sulla scienza; bbis. provvedimenti per promuovere persone altamente qualificate nel settore del- l’innovazione; d. l’attività di informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale.
1 Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza secondo la legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse, Innosuisse può pro- muovere progetti d’innovazione condotti da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo (partner di ricerca) insieme a partner pubblici o privati che provvedono alla loro valorizzazione (partner attuatori). 1bis Il sussidio di Innosuisse serve a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. Nella sua ordinanza sui sussidi Innosuisse può prevedere di concedere sussidi anche ai partner attuatori se ciò è necessario per la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza.
2 I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. Abrogata d. i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con pre- stazioni a favore dei partner di ricerca nella misura del 40–60 per cento dei costi diretti complessivi del progetto. 2bis In singoli casi Innosuisse può esigere dal partner attuatore una partecipazione in- feriore al 40 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni: a. il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato; b. dai risultati attesi possono potenzialmente trarre beneficio non soltanto il part- ner attuatore ma anche un’ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto; c. al momento della concessione del sussidio il partner attuatore non è finanzia- riamente in grado di partecipare al progetto nella misura richiesta, ma presenta
3 RS 420.2
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
un potenziale di successo superiore alla media per la realizzazione dei risultati del progetto; d. il progetto si svolge nell’ambito di un programma speciale di durata limitata di cui all’articolo 7 capoverso 3. 2ter In singoli casi può esigere dal partner attuatore una partecipazione superiore al
60 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni:
a. il progetto presenta rischi di realizzazione bassi e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media per il partner attuatore; b. la capacità economica del partner attuatore o le caratteristiche del progetto giustificano una partecipazione più elevata, in particolare se il partner attua- tore non finanzia interamente la sua partecipazione perché riceve altri contri- buti finanziari. 3 Può promuovere progetti d’innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora suf- ficientemente definito. 3bis Può promuovere progetti d’innovazione di giovani imprese se i lavori di progetto sono necessari per preparare il loro primo ingresso sul mercato. Il sussidio di Inno- suisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico delle giovani imprese sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce nella sua ordinanza sui sussidi i criteri per determinare l’importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese. A tal fine tiene conto in particolare dei criteri di cui ai capoversi 2bis 3ter Qualora alle imprese svizzere sia precluso l’accesso alle offerte di promozione della Commissione europea destinate a progetti individuali, Innosuisse può promuo- vere i progetti d’innovazione di giovani imprese e di piccole e medie imprese che presentano un potenziale d’innovazione importante, allo scopo di assicurare una com- mercializzazione rapida ed efficace e una crescita corrispondente. Il sussidio di Inno- suisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico dell’impresa stessa sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce nella sua ordinanza sui sussidi i criteri per la promozione e i criteri per determinare l’importo delle prestazioni proprie delle imprese. 5 Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1, 3, 3bis, 3ter e 4 che contribui- scono a un uso sostenibile delle risorse.
Art. 20 Promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza 1 Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell’imprenditorialità fon- data sulla scienza mediante provvedimenti di formazione e di sensibilizzazione non- ché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un’impresa, intendono acquisirne una o vogliono riorientare la pro- pria impresa. 2 Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
a. l’accompagnamento operativo delle giovani imprese e dei loro fondatori; b. provvedimenti per facilitare l’ingresso nei mercati internazionali attraverso la partecipazione a programmi di internazionalizzazione o a fiere internazionali; c. sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese; d. offerte di informazione e di consulenza. 3 Definisce i fornitori di prestazioni per i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di selezione e tiene un elenco accessibile al pubblico dei for- nitori selezionati.
Art. 20a Promozione di persone altamente qualificate 1 Innosuisse può sostenere persone altamente qualificate provenienti da centri di ri- cerca universitari e da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché da piccole e medie imprese nell’acquisire competenze nel settore dell’innovazione. 2 A tal fine può concedere sussidi affinché queste persone abbiano la possibilità di:
a. realizzare studi di fattibilità o progetti simili; b. partecipare a programmi di formazione continua; c. partecipare a programmi di scambio per promuovere l’interazione tra scienza e pratica. 3 I sussidi possono essere versati alla persona altamente qualificata per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o le spese di mantenimento oppure, in caso di programmi di scambio, al suo datore di lavoro per coprire i costi di manteni- mento del salario. Possono essere versati anche sotto forma di borse di studio o mutui senza interessi. 4 I sussidi sono accordati soltanto se l’obiettivo di promozione non può essere rag- giunto nell’ambito di un progetto d’innovazione di cui all’articolo 19 o di un provve- dimento di cui all’articolo 20 capoverso 1 o 2.
Art. 21 Promozione del trasferimento di sapere e di tecnologie e della trasmissione delle informazioni 1 Innosuisse può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e di tecnologie mediante: a. la promozione dell’interazione tra gli operatori dell’innovazione fondata sulla scienza con l’obiettivo di stimolare l’avvio di progetti d’innovazione; b. provvedimenti per le piccole e medie imprese volti a potenziare la loro forza innovativa, come il mentorato per l’innovazione, offerte di formazione conti- nua o piattaforme di scambio; c. misure di sostegno per chiarire aspetti riguardanti la proprietà intellettuale;
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
d. misure di coordinamento e di formazione nell’ambito dello svolgimento dei progetti d’innovazione di cui all’articolo 19. 2 Innosuisse può definire, mediante una procedura di selezione, i fornitori delle pre- stazioni di mentorato di cui al capoverso 1 lettera b e tenere un elenco accessibile al pubblico dei fornitori selezionati. 3 Nel suo ambito di competenza può promuovere l’informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale e sulla presentazione di domande di sussidio, in particolare mediante sussidi a terzi che propongono tali offerte di infor- mazione.
Art. 22 Cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione 1 Innosuisse può promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell’innova- zione fondata sulla scienza. 2 Nell’ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19–21 può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri. 3 Può partecipare ad attività di promozione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 let- tera c.
Art. 22a Cooperazione con altri organi di ricerca 1 Nell’ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19–21 Innosuisse può attuare prov- vedimenti di promozione comuni con altri organi di ricerca. 2 Le parti interessate disciplinano in regolamenti comuni le modalità di attuazione e le condizioni di promozione.
1bis Se per i centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione (art. 15 cpv. 3 lett. c) si prevede di fissare un’aliquota massima di sussidio più elevata rispetto a quella per gli altri centri di ricerca universitari e per i centri di ricerca ex- trauniversitari a scopo non lucrativo, il Consiglio federale presenta al Parlamento una proposta in tal senso con il limite di spesa di cui all’articolo 36 lettera c. 2 Per il resto il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.
Art. 29 cpv. 1 lett. b e c 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui ap- presso e prevedere i seguenti provvedimenti: b. sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazio- nali:
1. centri di ricerca universitari,
2. centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo,
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
3. altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in
un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca; c. sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o mul- tilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all’estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate presta- zioni nell’interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;
Art. 55 cpv. 3 3 Il CSS disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un’ordinanza. Questa sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 20224.
2 La presente legge entra in vigore come segue:
a. articolo 19 capoverso 3ter e 5 della legge federale sulla promozione della ri- cerca e dell’innovazione (cifra I) e articolo 23 lettera bter della legge su Inno- suisse (allegato) il 15 aprile 2022; b. le altre disposizioni il 1° gennaio 2023.
4 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
4 FF 2021 3003
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 17 giugno 20165 su Innosuisse è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 4 2 Essa gestisce la promozione dell’innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1 e 2 nonché 19–23 LPRI. 4 Nel suo ambito di competenza, essa fornisce informazioni sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione di domande di sussidio. A tal fine può elaborare offerte di informazione insieme a terzi.
Art. 4 Partecipazione a soggetti giuridici Nei limiti fissati dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, Innosuisse può par- tecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucra- tivo.
Art. 6 cpv. 2, secondo, terzo e quarto periodo 2 ... Esso li nomina periodicamente per un mandato di quattro anni, rinnovabile. La durata del mandato di un membro del consiglio d’amministrazione è limitata a otto anni, quello del presidente a 12 anni, tenuto conto di un eventuale mandato svolto in quanto membro del consiglio d’amministrazione. Il Consiglio federale può revocare il mandato a membri del consiglio d’amministrazione per gravi motivi.
Art. 8 cpv. 2 lett. b, bbis e c
2 Ha in particolare i seguenti compiti:
b. prende decisioni nell’ambito di cui all’articolo 3 capoverso 4 della presente legge nonché nell’ambito di cui all’articolo 21 capoversi 1 lettere b–c e 3 bbis. decide sull’entrata nel merito delle domande di promozione nei settori di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3; se le domande sono formalmente inammissibili o manifestamente incomplete non entra nel merito e notifica l’esito mediante decisione; c. prepara le basi per le decisioni del Consiglio dell’innovazione secondo l’arti- colo 10 capoverso 1 e, nel caso delle domande per le quali è decisa l’entrata
5 RS 420.2 6 RS 420.1
Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2022 221
nel merito, gli sottopone una proposta tenendo conto dei mezzi finanziari di- sponibili; se il Consiglio dell’innovazione non si allinea alla proposta e non si raggiunge un accordo, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d’am- ministrazione;
Art. 9 cpv. 4 4 I membri sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile. La durata del mandato di un membro del Consiglio dell’innovazione è limitata a otto anni.
Art. 10 cpv. 1 lett. a e c
1 Il Consiglio dell’innovazione:
a. decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3, salvo che la decisione sia affidata a un altro organo; se le sue decisioni differiscono dalle proposte della direzione di cui all’articolo 8 capo- verso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione; c. seleziona i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 ca- poverso 2 LPRI7;
Art. 19 cpv. 2, primo periodo e 3
2 Le riserve non possono superare il 15 per cento del budget annuale. ...
3 In casi eccezionali il Consiglio federale può autorizzare il superamento temporaneo dell’aliquota massima di cui al capoverso 2 qualora gli oneri non iscritti nel bilancio di Innosuisse per i sussidi di promozione dell’innovazione giustifichino questa misura.
Art. 23 lett. bbis, bter e c Il consiglio d’amministrazione stabilisce nell’ordinanza sui sussidi in particolare: bbis. i casi in cui ai partner attuatori possono essere versati sussidi in virtù dell’ar- bter. i criteri per determinare l’importo delle prestazioni proprie delle giovani im- prese e delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 19 capoversi 3bis 9 e c. la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI;
7 RS 420.1 8 RS 420.1