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Ordinanza sullo stato civile
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Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 30 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articoli 6a capoverso 1 e 9g capoverso 4 del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 35 capoverso 4 della legge federale del 18 giugno 20043 sull’unione domestica registrata (LUD),
Art. 1a cpv. 3 e 4 3 In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale dei matrimoni disponibile gratuitamente, in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e conver- tire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia. 4 L’uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la conversione delle unioni domestiche registrate in matrimoni nel quadro di una cerimonia è soggetto ad autoriz- zazione dell’autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità con l’articolo 70 capoverso 2.
Art. 5 cpv. 1 lett. c e cbis 1 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti: c. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del ma- trimonio in Svizzera (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per il rilascio di certificati
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di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all’estero (art. 75) e procedono all’audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2); cbis. ricevono e trasmettono dichiarazioni di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n);
Art. 7 cpv. 2 lett. p Abrogata
Art. 12 cpv. 1–3 1 I fidanzati fanno all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all’articolo 160 capo- verso 2 o 3 CC. 2 Se il matrimonio è celebrato all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all’estero.
3 Le firme sono autenticate.
Art. 12a Abrogato
Art. 14 cpv. 3 3 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.
Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, o e p 1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su: c. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matri- monio o dopo la registrazione dell’unione domestica costituita all’estero (art. 12 cpv. 3); d. Abrogata o. la dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimo- nio (art. 75n cpv. 4 e 75o cpv. 1 lett. c); p. Abrogata
Art. 21 cpv. 1 e 2 1 Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di con- vertire l’unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il
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cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto ufficiale. 2 La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all’estero è retta per analogia dall’articolo 23.
Art. 35 cpv. 6 6 Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’uf- ficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19984 sulla medicina della procreazione (LPAM), nei casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all’articolo 34 lettera bbis deve essere presentata la conferma medica del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM.
Art. 51 cpv. 1 lett. c e 2 1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segre- teria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l’asilo, la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, op- pure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio: c. i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimo- nio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; 2 L’ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 let- tere b e c nonché capoverso 7.
Art. 62 cpv. 1 lett. a
1 L’esecuzione della procedura preparatoria spetta:
a. all’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidan- zati;
Art. 64 cpv. 1 lett. b 1 Alla domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i docu- menti seguenti: b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica regi- strata con una terza persona: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e
4 RS 810.11
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la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;
Art. 65 cpv. 1 lett. c e d
1 I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:
c. Concerne soltanto il testo francese d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un’unione domestica regi- strata ancora esistente con una terza persona.
Art. 66 cpv. 2 lett. d
2 Inoltre, esso esamina se:
d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC);
Art. 67 cpv. 2 2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 66 capoverso 2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Con- corda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. Se il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.
Art. 71 cpv. 2 2 L’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente ai fidanzati una delle seguenti domande in funzione del sesso: «N. N. dichiara lei di voler prendere M. M. per moglie?» «M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»
Art. 75 cpv. 2 2 La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla proce- dura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.
Titolo prima dell’art. 75a Capitolo 7a: Conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio
Sezioni 1–3 (art. 75a–75m) Abrogate
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Art. 75n Dichiarazione di conversione 1 In Svizzera i partner che desiderano convertire in matrimonio l’unione domestica registrata costituita in Svizzera o all’estero prima del 1° luglio 2022 possono fare la dichiarazione di conversione a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All’estero possono fare la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera competente. 2 Devono fare la dichiarazione di conversione congiuntamente, di persona e in forma scritta. 3 Se dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si presentino di persona all’ufficio dello stato civile, la dichiarazione di conversione può essere rice- vuta al di fuori dei locali ufficiali.
4 Le loro firme sono autenticate.
Art. 75o Conversione nel quadro di una cerimonia 1 Se, su domanda congiunta dei partner registrati, la dichiarazione di conversione è ricevuta dall’ufficiale dello stato civile nel locale dei matrimoni, nel quadro di una cerimonia in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento, vale quanto segue: a. la ricezione della dichiarazione di conversione è pubblica; b. i testimoni devono essere scelti da entrambi i partner; c. l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione, la fa firmare ai due partner e ai due testimoni e autentica le firme.
2 Per il resto, sono applicabili per analogia gli articoli 72 e 75n.
Art. 84 cpv. 3 lett. a
3 L’UFSC ha in particolare i seguenti compiti:
a. emanazione d’istruzioni concernenti in particolare la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la ricezione e la documentazione di dichiarazioni nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;
Art. 96, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e 1bis Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale 1 Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l’esclusiva competenza di celebrare matrimoni e ricevere le dichiarazioni di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio, se: 1bis Abrogato
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II L’ordinanza del 4 dicembre 20005 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 3 lett. b, frase introduttiva
3 Il modulo per l’iscrizione contiene i dati seguenti:
b. in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito o alla mo- glie:
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RS 810.112.2
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