AS 2022 246
Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)
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Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)
Modifica del 13 aprile 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 eventi pubblici del 26 maggio 20211 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Il Cantone può sostenere eventi di importanza sovracantonale previsti tra il 1° giu- gno 2021 e il 31 dicembre 2022 che, a causa dell’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine successivo delle autorità (art. 11a cpv. 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020). 3 Non sono sostenuti gli eventi soggetti ad autorizzazione secondo il diritto cantonale se: a. al momento della presentazione della domanda di sostegno non soddisfano le prescrizioni sanitarie cantonali per la data dell’evento prevista; o b. l’autorizzazione è successivamente revocata perché l’impresa organizzatrice non rispetta le prescrizioni sanitarie cantonali, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.
1 RS 818.101.28
2022-1193 RU 2022 246
Ordinanza COVID-19 eventi pubblici RU 2022 246
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Le domande per gli eventi che necessitano di un’autorizzazione sanitaria secondo il diritto cantonale devono contenere le stesse indicazioni riportate nell’autorizzazione per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell’evento e il numero previsto di partecipanti.
3 Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2022.
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 L’impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti
che contengono in particolare le seguenti indicazioni: b. qualora sia necessaria un’autorizzazione sanitaria secondo il diritto cantonale: l’autorizzazione, oppure, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l’evento secondo la quale le prescrizioni cantonali sono rispettate;
Art. 21 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.
13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr