AS 2022 25
Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia. Emendamento dell’articolo 3 dell’Accordo agricolo
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Traduzione
Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia1 Emendamento dell’articolo 3 dell’Accordo agricolo2
Adottato il 28 maggio 2021 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2022
Il testo dell’articolo 3 dell’Accordo è sostituito dal testo nell’Allegato del presente emendamento.
Allegato
Art. 3 Regole di origine e cooperazione amministrativa 1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in relazione alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti contraenti sono disciplinati dal Protocollo B dell’Accordo di libero scambio3. 2. Nel Protocollo B, ogni riferimento agli «Stati dell’AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.
1 RS 0.632.316.821.1 2 Ad eccezione della modifica, il presente emendamento non è pubblicato né nella RU né nella RS. Esso può essere ottenuto in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int/free-trade/Free- 3 RS 0.632.316.821
2021-2412 RU 2022 25
Acc. agricolo con la Serbia. Emendamento RU 2022 25