AS 2022 263
Legge federale del 19 marzo 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi (Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull’agricoltura)
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Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi (Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull’agricoltura)
del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 luglio 20201; visto il parere del Consiglio federale del 19 agosto 20202, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici
Art. 10a Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti biocidi 1 Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati. 2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.
Art. 10b Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti biocidi 1 La Confederazione gestisce un sistema d’informazione centrale per registrare l’im- piego di prodotti biocidi per scopi professionali e commerciali. 2 Chi impiega prodotti biocidi per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d’informazione l’impiego in settori a rischio elevato definiti dal Consiglio federale. 3 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d’informazione:
2021-1305 RU 2022 263
Riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi. LF RU 2022 263
a. i servizi federali interessati, per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo am- bito di competenza; b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di compe- tenza; c. la persona che impiega tali prodotti, ai dati che la concernono; d. i terzi autorizzati dalla persona che impiega tali prodotti.
Art. 11 cpv. 1 1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici o sull’ambiente.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 25a Riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti biocidi 1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti biocidi vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.
2 Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023:
a. i settori a rischio determinanti; b. gli obiettivi per la riduzione dei rischi inammissibili in questi settori; c. il metodo con cui è calcolato il raggiungimento di tali obiettivi.
2. Legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque
Art. 9 cpv. 3–6 3 L’omologazione dei prodotti fitosanitari o biocidi (pesticidi) è verificata se:
a. nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i pesticidi o per i prodotti risultanti dalla loro degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; op- pure b. nelle acque superficiali, i valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico per i pesticidi sono ripetutamente e ampiamente superati. 4 La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispet- tati.
4 RS 814.20
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5 Se non è possibile rispettare i valori limite mediante prescrizioni d’uso, viene revo- cata l’omologazione del corrispondente pesticida o, in caso di prodotti fitosanitari, l’approvazione del corrispondente principio attivo.
6 Se l’adozione di una misura secondo il capoverso 5 pregiudicherebbe fortemente
l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca.
1bis Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impie- gati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica con- centrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.
3. Legge del 29 aprile 19985 sull’agricoltura
Inserire prima del Titolo secondo
Art. 6a Perdite di sostanze nutritive 1 Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell’agri- coltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calco- lato il loro raggiungimento. Considera in particolare l’obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell’impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecolo- giche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è cal- colato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire6. 3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre orga- nizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e rife- rire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti. 4 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3.
5 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedi- menti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’atti- vità.
5 RS 910.1 6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).
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Art. 6b Riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari 1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata. 2 Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio fe- derale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027. 3 Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell’impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d’informazione di cui all’arti- 4 Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio. 5 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre orga- nizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e rife- rire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.
6 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.
7 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedi- menti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività. 8 Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno rag- giunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l’approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.
Art. 164a Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive 1 Le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale. 2 Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all’obbligo di co- municazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comu- nicati.
Art. 164b Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari 1 Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Con- federazione i pertinenti dati. 2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.
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Art. 165f bis Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari 1 La Confederazione gestisce un sistema d’informazione centrale per registrare l’im- piego di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici. 2 Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne re- gistra nel sistema d’informazione l’impiego. 3 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d’informazione: a. i servizi federali interessati, per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo am- bito di competenza; b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di compe- tenza; c. la persona che impiega tali prodotti, ai dati che la concernono; d. i terzi autorizzati dalla persona che impiega tali prodotti.
Art. 165g, frase introduttiva Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare:
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.7
2 La presente legge entra in vigore come segue:
a. articoli 6a e 6b della legge sull’agricoltura (cifra I 3) il 1° gennaio 2023; b. articoli 164a, 164b, 165f bis e 165g della legge sull’agricoltura (cifra I 3) il 1° gennaio 2024; c. le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
7 FF 2021 665