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AS 2022 275

Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo

RS 0.101.2; RU 2006 3961

Modifica del 7 febbraio 2022

Art. 36 Rappresentanza dei ricorrenti [...]

4. a) [...]

b) Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessa- torie, ingannatrici o prolisse, il presidente della Camera può rifiutare di am- mettere in tutto o in parte le osservazioni in questione o può emettere qualsiasi ordinanza che egli ritenga appropriata, senza pregiudizio dell’articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione. c) In circostanze eccezionali e in qualsiasi fase del procedimento relativo a un determinato ricorso, il presidente della Camera, qualora ritenga che le circo- stanze o la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente alla lettera a) del presente articolo lo giustifichino, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente nel quadro del procedimento e che l’interessato debba dotarsi di un altro rappresentante. Al rappresentante in questione deve essere offerta la possibi- lità di esprimersi prima dell’adozione di tale decisione. [...]

Art. 44d Divieto di rappresentanza o di assistenza delle parti dinanzi alla Corte 1. In circostanze eccezionali il presidente della Corte, qualora ritenga che la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 lettera a) del presente regolamento lo giustifichi, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere alcuna parte dinanzi alla Corte. La decisione di esclusione può essere di durata determinata o indeterminata.

2. La decisione di esclusione deve essere motivata e adottata su proposta di una

Camera nonché dopo che la persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro

2022-1314 RU 2022 275

Corte europea dei diritti dell’uomo. R RU 2022 275

interessato abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della deci- sione. 3. Su domanda motivata della persona esclusa in virtù del paragrafo 1, il presidente della Corte, se del caso previa consultazione della Camera menzionata al paragrafo 2 nonché di ogni Governo o foro interessato, può ristabilire i diritti di rappresentanza soppressi. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della decisione.

Art. 117 Entrata in vigore del regolamento (ex art. 1121) [...]

1 [...] Gli emendamenti agli art. 36 e 44d adottati il 7 febbraio 2022 sono entrati in vigore alla stessa data.

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