AS 2022 275
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo
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Traduzione
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo
RS 0.101.2; RU 2006 3961
Modifica del 7 febbraio 2022
Art. 36 Rappresentanza dei ricorrenti [...]
4. a) [...]
b) Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessa- torie, ingannatrici o prolisse, il presidente della Camera può rifiutare di am- mettere in tutto o in parte le osservazioni in questione o può emettere qualsiasi ordinanza che egli ritenga appropriata, senza pregiudizio dell’articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione. c) In circostanze eccezionali e in qualsiasi fase del procedimento relativo a un determinato ricorso, il presidente della Camera, qualora ritenga che le circo- stanze o la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente alla lettera a) del presente articolo lo giustifichino, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente nel quadro del procedimento e che l’interessato debba dotarsi di un altro rappresentante. Al rappresentante in questione deve essere offerta la possibi- lità di esprimersi prima dell’adozione di tale decisione. [...]
Art. 44d Divieto di rappresentanza o di assistenza delle parti dinanzi alla Corte 1. In circostanze eccezionali il presidente della Corte, qualora ritenga che la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 lettera a) del presente regolamento lo giustifichi, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere alcuna parte dinanzi alla Corte. La decisione di esclusione può essere di durata determinata o indeterminata.
2. La decisione di esclusione deve essere motivata e adottata su proposta di una
Camera nonché dopo che la persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro
2022-1314 RU 2022 275
Corte europea dei diritti dell’uomo. R RU 2022 275
interessato abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della deci- sione. 3. Su domanda motivata della persona esclusa in virtù del paragrafo 1, il presidente della Corte, se del caso previa consultazione della Camera menzionata al paragrafo 2 nonché di ogni Governo o foro interessato, può ristabilire i diritti di rappresentanza soppressi. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della decisione.
Art. 117 Entrata in vigore del regolamento (ex art. 1121) [...]
1 [...] Gli emendamenti agli art. 36 e 44d adottati il 7 febbraio 2022 sono entrati in vigore alla stessa data.
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