AS 2022 307
Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva
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Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva
del 4 maggio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva
Ingresso visto l’articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva (LIP),
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza, ad eccezione degli articoli 12 capoverso 5 e 24 capoverso 2, «della legge» è sostituito con «LIP». 2 Nell’articolo 12 capoverso 5 «della legge e dell’ordinanza» è sostituito con «della
LIP e della presente ordinanza» 3 Nell’articolo 24 capoverso 2 «della legge o dell’ordinanza» è sostituito con «della LIP o della presente ordinanza». 4 Nell’articolo 38a capoverso 2 «la legge o l’ordinanza» è sostituito con «la LIP o la
presente ordinanza». 5 In tutta l’ordinanza, ad eccezione dell’articolo 1 capoverso 1, «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFC».
2022-1379 RU 2022 307
Procedura di notifica all’interno di un gruppo RU 2022 307
Art. 1 cpv. 1 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie alla riscossione dell’imposta preventiva; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per l’iscrizione come contribuente, per i rendiconti, le dichiarazioni d’imposta e i questionari.
Art. 20 cpv. 3 Abrogato
Art. 26a cpv. 1 e 3 1 La persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale o l’ente pubblico ai sensi
dell’articolo 24 capoverso 1 LIP che partecipa direttamente per almeno il 10 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a quest’ultima, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi senza dedurre l’imposta preventiva. 3 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale oppure l’ente pubblico, a carico della o del quale l’imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbe diritto al suo rimborso secondo la LIP o la presente ordinanza.
Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2022 Alle istanze pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio
2022 è applicabile l’articolo 26a capoversi 1 e 3 del diritto anteriore.
2. Ordinanza del 22 dicembre 20043 concernente lo sgravio fiscale dei
dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere
Art. 1 cpv. 2 2 Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l’imposta alla fonte sui
dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 19654 sull’imposta pre- ventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società ai sensi della convenzione di doppia imposizione applicabile o di un altro trattato internazionale, residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera).
Art. 2 cpv. 2 2 La società straniera deve detenere direttamente almeno il 10 per cento del capitale
della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o l’altro
3 RS 672.203 4 RS 642.21
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trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio sup- plementare o totale in caso di partecipazione determinante.
Art. 3 cpv. 4
4 L’autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida cinque anni.
Art. 8a Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2022 Alle richieste pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio
2022 è applicabile l’articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore.
2 Alle richieste di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della pre- sente modifica sono applicabili gli articoli 1 capoverso 2 e 3 capoverso 4 del diritto anteriore.
3. Ordinanza del 30 aprile 20035 concernente la convenzione germano-
svizzera di doppia imposizione
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, ad eccezione dell’articolo 2 capoverso 2, «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFC».
Art. 2 cpv. 2, primo periodo (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e secondo periodo 2 ... Quest’ultimo trattiene l’esemplare a lui destinato e ritorna al richiedente l’esem- plare per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con l’attestazione prevista sul modulo.
Art. 3 cpv. 1 e 3 1 Su istanza l’AFC può rilasciare a una società svizzera l’autorizzazione di versare
senza la ritenuta dell’imposta preventiva i dividendi pagati a una società tedesca ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera e della convenzione, purché siano adempiute le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. 3 L’AFC verifica l’istanza. Un’autorizzazione può essere rilasciata solo quando è
accertato che la società tedesca, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l’im- posta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione deter- minante secondo l’articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. L’autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida cinque anni.
5 RS 672.913.610
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Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2022 Alle istanze di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modi- fica del 4 maggio 2022 è applicabile l’articolo 3 capoversi 1 e 3 del diritto anteriore.
4. Ordinanza del 15 giugno 19986 concernente la convenzione svizzero-
americana di doppia imposizione
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, ad eccezione dell’articolo 3 capoverso 1, «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFC».
Art 3 cpv. 1 1 Il rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa alla fonte deve essere doman- dato su modulo ufficiale all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), al più tardi il 31 dicembre del terzo anno successivo allo spirare dell’anno civile in cui è scaduto il reddito imposto. Le persone fisiche devono presentare la domanda sul mo- dulo 82 I, le società sul modulo 82 C e gli altri beneficiari sul modulo 82 E. Se il termine non viene osservato, il diritto è perento.
Art. 4 cpv. 1–3 1 La società svizzera che ne fa richiesta può essere autorizzata a ridurre solo del 5 per cento i dividendi versati a una società americana ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera b della convenzione se, nella procedura di dichiarazione secondo i capoversi 2– 4, è accertato che sono rispettate le premesse degli articoli 10 paragrafo 2 lettera a nonché 22 della convenzione.
2 La società svizzera che versa i dividendi deve presentare domanda all’AFC sul
modulo 823 prima della scadenza dei dividendi. In pari tempo essa deve comprovare che la società americana: a. dispone direttamente di almeno il 10 per cento dei voti che possono essere esercitati nella sua assemblea generale; e b. ha diritto a beneficiare della convenzione conformemente all’articolo 22 della stessa. 3 L’AFC verifica la domanda. Un’autorizzazione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società americana, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l’im- posta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione deter- minante secondo l’articolo 10 paragrafo 2 lettera a della convenzione. L’autorizza- zione viene notificata per scritto ed è valida cinque anni.
6 RS 672.933.61
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Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2022 Alle domande di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2022 è applicabile l’articolo 4 capoversi 1–3 del diritto ante- riore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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