AS 2022 357
Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 32a cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e d e cpv. 1bis
1 Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT), se:
b. visto dall’alto non sporge dalla superficie del tetto;
d. le varie parti sono disposte in modo compatto; sono ammessi spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o una disposizione sfalsata dovuta alla superficie disponibile.
1bis Un impianto solare è sufficientemente adattato anche a un tetto piano, se anziché rispettare le condizioni di cui al capoverso 1:
a. sporge dal bordo superiore del tetto al massimo di un metro;
b. è arretrato rispetto allo spigolo del tetto al punto da non essere visibile se guardato dal basso con un angolo di 45 gradi; e
c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 32c Impianti solari d’ubicazione vincolata fuori delle zone edificabili
1 Fuori delle zone edificabili, un impianto solare allacciato alla rete elettrica può essere in particolare d’ubicazione vincolata se:
a. costituisce visivamente un’unità con edifici o impianti, la cui esistenza legale è prevedibile a lungo termine;
b. è posizionato come impianto galleggiante in un bacino di accumulazione o in altre superfici d’acqua artificiali; o
c. in territori poco sensibili, arreca vantaggi alla coltivazione agricola o è destinato a scopi sperimentali o di ricerca in questo senso.
2 Se l’impianto è soggetto a un obbligo di pianificazione, il progetto necessita di una base adeguata.
3 In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.
4 Se le condizioni per l’autorizzazione non sono più adempiute, l’impianto e le parti degli impianti corrispondenti devono essere smantellati.
Art. 42 cpv. 5
5 Gli impianti solari di cui all’articolo 18a capoverso 1 LPT non sono tenuti in considerazione nella valutazione di cui all’articolo 24c capoverso 4 LPT.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2022.
3 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |