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AS 2022 414

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 14 luglio 2022

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 20222.

14 luglio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 3)

Stati membri e zone interessati

N. 2

2 Altre zone infette

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6873 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nelle seguenti decisioni di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2022/920

Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, versione della GU L 159 del 14.6.2022, pag. 90

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione, dell’8 luglio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 184 dell’11.7.2022, pag. 66

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni:

Germania

Italia

Ordinanza dell’USAV<br />che istituisce provvedimenti contro la propagazione<br />della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia<br />Modifica del 14 luglio 2022 | Lexipedia | Lexipedia