AS 2022 419
Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna
Preambolo
Il Consiglio dei PF
ordina:
I
L’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031 è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 3
3 I professori titolari che hanno svolto la loro attività in un PF fino al pensionamento o fino al ritiro per invalidità mantengono il proprio titolo con l’aggiunta di «emerito» o dell’abbreviazione «em.».
Art. 10a Professors of practice
1 I PF possono proporre al Consiglio dei PF di conferire il titolo di «professor of practice» a persone esterne che hanno un’ampia esperienza professionale e si sono distinte nel loro campo specifico. I PF assegnano loro incarichi d’insegnamento secondo l’articolo 17a della legge sui PF.
2 Il Consiglio dei PF conferisce il titolo di «professor of practice» per la durata dell’attività presso il PF.
3 I professors of practice svolgono un’attività d’insegnamento. Se le circostanze, in particolare la situazione giuridica e il campo d’insegnamento, lo consentono, possono partecipare a progetti di ricerca.
4 Non possono assumere la direzione di tesi di dottorato. Gli altri compiti che svolgono in quest’ambito richiedono l’approvazione del dipartimento o della facoltà competente del PF.
Art. 17 cpv. 1 lett. a n. 7bis
1 Per esercitare i loro diritti di partecipazione i membri dei PF formano i gruppi seguenti:
a. membri del corpo insegnante:
7bis. professors of practice,
Allegato
Inserire dopo la riga «libero docente»
Italiano | Tedesco | Francese | Inglese |
professor of practice | Professor of Practice | professor of practice | professor of practice |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.
19 maggio 2022 | In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Michael O. Hengartner |