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AS 2022 419

Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna

Preambolo

Il Consiglio dei PF

ordina:

I

L’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 3

3 I professori titolari che hanno svolto la loro attività in un PF fino al pensionamento o fino al ritiro per invalidità mantengono il proprio titolo con l’aggiunta di «emerito» o dell’abbreviazione «em.».

Art. 10a Professors of practice

1 I PF possono proporre al Consiglio dei PF di conferire il titolo di «professor of practice» a persone esterne che hanno un’ampia esperienza professionale e si sono distinte nel loro campo specifico. I PF assegnano loro incarichi d’insegnamento secondo l’articolo 17a della legge sui PF.

2 Il Consiglio dei PF conferisce il titolo di «professor of practice» per la durata dell’attività presso il PF.

3 I professors of practice svolgono un’attività d’insegnamento. Se le circostanze, in particolare la situazione giuridica e il campo d’insegnamento, lo consentono, possono partecipare a progetti di ricerca.

4 Non possono assumere la direzione di tesi di dottorato. Gli altri compiti che svolgono in quest’ambito richiedono l’approvazione del dipartimento o della facoltà competente del PF.

Art. 17 cpv. 1 lett. a n. 7bis

1 Per esercitare i loro diritti di partecipazione i membri dei PF formano i gruppi seguenti:

  • a. membri del corpo insegnante:

    1. 7bis. professors of practice,

Allegato

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Italiano

Tedesco

Francese

Inglese

professor of practice

Professor of Practice

professor of practice

professor of practice

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.

19 maggio 2022

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Michael O. Hengartner

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