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AS 2022 444

Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze
e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Preambolo

L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato
dell’economia,

visto l’articolo 84 dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim),

ordina:

I

Gli allegati 2, 3, 4, e 7 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.

9 agosto 2022

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1, nota a piè di pagina

Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.

N. 2 lett. b e c, nota a piè di pagina

Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami:

  • b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals) nella versione del 30 giugno 20223; oppure

  • c. secondo i metodi di prova del manuale delle Nazioni Unite sui test e i criteri per la classificazione dei pericoli fisici (UN Manual of Tests and Criteria)4.

N. 13

13 Disposizione transitoria della modifica del 9 agosto 2022

  • Le sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2022/6925 (18° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 novembre 2023.

(art. 5 cpv. 2 e 3, 19 lett. c e d, 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)6

(art. 2 cpv. 5, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 lett. b, 47 cpv. 1 e 84 lett. c)

Fascicolo tecnico

N. 1.3, nota a piè di pagina

1.3 Nei rimandi agli allegati VII–XI del regolamento UE-REACH7 i requisiti relativi ai nanomateriali e alle nanoforme non devono essere adempiuti.

(art. 26 cpv. 1 lett. j e 84 lett. d)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco delle nuove sostanze per le quali non è necessaria una notifica

Disposizione transitoria della modifica del 9 agosto 2022

Le sostanze «Pigment Red 3100 (TKP 50106)», «Fadex (MU05004) AS PK» e «FSM-004Y», rimosse dall’allegato 79 in seguito alla modifica del 9 agosto 2022, possono essere immesse sul mercato senza notifica sino al 31 dicembre 2023.

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