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AS 2022 487

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9a capoverso 2, 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1bis, 45f, 53 capoverso 1, 56a capoverso 2 e 57a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE),

Art. 2 lett. b, c nonché q‒s

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

  • b. la pleuropolmonite contagiosa dei caprini;

  • c. la morva (infezione da Burkholderia mallei);

  • q. la necrosi ematopoietica epizootica;

  • r. lʼinfezione da virus della sindrome di Taura;

  • s. lʼinfezione da virus della malattia della testa gialla.

Art. 3 lett. n

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

  • n. le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno e l’anemia infettiva;

Art. 4 lett. hbis, k e q

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

  • hbis. l’encefalomielite equina venezuelana;

  • k. la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci);

  • q. lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei;

Art. 5 lett. a, abis, f‒gbis, m, o‒q e w

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

  • a. la micoplasmosi dei polli e dei tacchini (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis);

  • abis. le infezioni da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae del pollame;

  • f. l’infezione da virus Ebola delle scimmie;

  • g. la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione di animali della specie bovina, bufali e bisonti;

  • gbis. l’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans degli urodeli;

  • m. l’encefalomielite equina orientale e occidentale nonché l’encefalite giapponese;

  • o. la surra (Trypanosoma evansi) degli equidi e degli artiodattili;

  • p. la febbre del Nilo occidentale;

  • q. la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi;

  • w. l’herpesvirosi della carpa Koi;

Art. 6 lett. r‒t, vbis e vter

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

  • r. animale sospetto: animale i cui segni clinici, le lesioni riscontrate post mortem, i risultati dell’analisi istologica o della messa in evidenza indiretta indicano la presenza di un’epizoozia;

  • s. animale infetto: animale in cui senza correlazione con una vaccinazione:

    • 1. è stato messo in evidenza l’agente patogeno, un antigene o un acido nucleico specifico dell’agente patogeno, o

    • 2. è presente una messa in evidenza indiretta di un agente patogeno insieme a segni clinici o insieme a una connessione epidemiologica con un animale infetto;

  • t. animali a unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina; bufali e bisonti, camelidi del vecchio mondo (dromedario, cammello) e camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;

  • vbis. api: animali della specie Apis mellifera;

  • vter. bombi: animali della specie Bombus;

Art. 10, rubrica e cpv. 2

Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa: disposizioni generali

2 Abrogato

Art. 11 Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa: disposizioni speciali per animali della specie suina e della selvaggina

L’identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente il riconoscimento dell’azienda detentrice di animali in cui è nato l’animale.

Art. 11a Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa: disposizioni speciali per i camelidi del vecchio e del nuovo mondo

1 I camelidi del vecchio e del nuovo mondo devono essere contrassegnati con un microchip.

2 L’identificazione può essere effettuata solo dalle persone seguenti:

  • a. veterinari;

  • b. persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali;

  • c. detentori esperti, se contrassegnano camelidi del vecchio e del nuovo mondo della loro azienda.

3 Essa ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza.

4 Il microchip deve essere impiantato sulla parte sinistra nella zona del girocollo, all’incirca un palmo dalla scapola. Dopo aver impiantato il microchip, è necessario verificarne la funzione mediante un dispositivo di lettura.

5 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20103 e 11785:1996/Cor 1:20084 e contenere il codice del Paese Svizzera e il nome del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’ordinanza del 25 novembre 20155 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

6 Il microchip può essere fornito esclusivamente a veterinari. Le persone di cui al capoverso 2 lettere b e c possono procurarselo esclusivamente da veterinari.

Art. 11b Rilascio del certificato d’accompagnamento

1 Se un animale a unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui allʼarticolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.

2 Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario.

3 Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.

4 In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

  • a. i certificati d’accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica; e

  • b. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento.

Art. 12 Contenuto del certificato d’accompagnamento

1 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest’ultima da Identitas AG ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 novembre 20216 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;

  • b. la specie animale;

  • c. per gli animali della specie bovina: il numero di identificazione, l’età e il sesso;

  • d. per i camelidi del vecchio e nuovo mondo e per gli animali delle specie ovina e caprina: il numero di identificazione;

  • e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali;

  • f. la data in cui l’animale è portato via dall’azienda detentrice di animali;

  • g. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è trasferito;

  • h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

2 Se la conferma di cui al capoverso 1 lettera h non può essere data, il certificato d’accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l’attestazione di un organo della polizia epizootica.

Art. 15a cpv. 3

3 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20107 e 11785:1996/Cor 1:20088 e contenere il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’OIT9.

Art. 17a cpv. 1

1 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:201010 e 11785:1996/Cor 1:200811 e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’OIT12.

Art. 21 cpv. 1 lett. d–f, 4 e 6

1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

  • d. le specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;

  • e. il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell’azienda;

  • f. una descrizione dell’approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell’azienda.

4 Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente:

  • a. nuove aziende soggette a registrazione;

  • b. il cambio di detentore di animali;

  • c. le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1;

  • d. la chiusura dell’azienda di acquacoltura.

6 L’USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.

Art. 22 cpv. 1–3

1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

  • a. le specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;

  • b. il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie;

  • c. nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme:

    • 1. il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione,

    • 2. la specie,

    • 3. il numero o il peso totale,

    • 4. l’età,

    • 5. la data dell’entrata e dell’uscita;

  • d. nel caso di uscite di prodotti:

    • 1. il luogo di destinazione,

    • 2. la specie,

    • 3. il peso totale,

    • 4. la data dell’uscita;

  • e. la mortalità in ogni unità epidemiologica.

2 I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.

3 La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell’impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell’effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.

Art. 23 cpv. 2 lett. c

2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

  • c. le misure profilattiche eseguite dall’ultimo controllo e le relative indicazioni;

Art. 49 cpv. 1

1 Le attività che richiedono l’impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente nel laboratorio di riferimento competente.

Titolo prima dell’art. 50

Capitolo 3:
Inseminazione artificiale e trasferimento di ovuli ed embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 51 cpv. 1 lett. e, 2 e 3

1 L’USAV ha i seguenti compiti:

  • e. Abrogata

2 L’USAV emana prescrizioni tecniche:

  • a. sui requisiti di polizia epizootica concernenti:

    • 1. le aziende detentrici di animali nelle quali sono tenuti animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione),

    • 2. gli animali detenuti per la raccolta del seme,

    • 3. i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme;

  • b. sul controllo della raccolta, della trasformazione, della conservazione, della consegna e del trasferimento del seme.

3 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

  • a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme nonché per le stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;

  • b. per ogni centro di stoccaggio del seme, laboratorio di separazione e altro impianto di trasformazione del seme nonché per ogni stazione di inseminazione che pratica scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 53 Esecuzione dellʼinseminazione artificiale

1 Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di una delle autorizzazioni di cui all’articolo 51a capoverso 1.

Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme

1 Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all’interno delle aziende né, mediante l’utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2 Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di stoccaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

  • a. edifica il centro di stoccaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;

  • b. avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, lo stoccaggio del seme e la detenzione degli animali;

  • c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;

  • d. provvede affinché nei centri di stoccaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di stoccaggio del seme autorizzati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;

  • e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;

  • f. dispone l’esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l’esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55, rubrica, cpv. 1 e 1bis, parte introduttiva e lett. b

Obbligo di documentazione

1 Chiunque raccoglie, trasforma, conserva, consegna o trasferisce seme tiene la relativa documentazione.

1bis Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione di inseminazione deve trasmettere ogni anno la documentazione al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest’obbligo:

  • b. i detentori di animali in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’arti­colo 51a capoverso 1 lettera b;

Art. 55a cpv. 1 e 2

1 La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di stoccaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54.

2 Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettere a–c sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di stoccaggio del seme.

Titolo prima dell’art. 56

Sezione 3: Trasferimento di ovuli ed embrioni

Art. 56 Competenze

1 L’USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

  • a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla trasformazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;

  • b. gli animali donatori e quelli riceventi;

  • c. il prelievo, la trasformazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.

2 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

  • a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli ed embrioni;

  • b. designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.

3 Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

Art. 58, rubrica, cpv. 2 lett. a, 3 e 4

Obbligo di notifica e di documentazione

2 Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell’USAV:

  • a. misure gestionali al fine di impedire la diffusione di agenti infettivi durante il prelievo, la trasformazione e la conservazione di embrioni;

3 Tiene la documentazione dei prelievi e del trasferimento di ovuli ed embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.

4 Chi conserva ovuli ed embrioni tiene la relativa documentazione.

Art. 58a Obbligo di autorizzazione e requisiti

1 Le unità di raccolta di embrioni, le unità di produzione di embrioni nonché gli stabilimenti che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni sono soggetti ad autorizzazione se praticano scambi transfrontalieri.

2 Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Art. 66 cpv. 3

3 In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 71 cpv. 4 lett. a

4 Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

  • a. le derrate alimentari di origine animale, il mangime e altri prodotti agricoli e oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall’azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 76a, rubrica

Oggetto e requisiti

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 76b Indennità

1 L’indennità versata ai singoli Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a LFE si basa sulle dimensioni dell’effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza.

2 L’USAV delega l’indennizzo a un ufficio di compensazione esterno. Quest’ultimo paga le fatture per il prelievo e l’analisi dei campioni prelevati dagli effettivi di diversi Cantoni in un luogo centralizzato. Anche eventuali importi in sospeso vengono richiesti dai singoli Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1.

3 L’USAV vigila sulle attività dell’ufficio di compensazione esterno.

Art. 80 Diagnostica

1 Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose, ad eccezione delle epizoozie degli animali acquatici, sono competenti in qualità di laboratori nazionali di riferimento e di analisi:

  • a. l’IVI per le epizoozie di origine virale;

  • b. il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici per le epizoozie di origine batterica.

2 Essi sono autorizzati a fare eseguire analisi in altri laboratori.

Art. 84 cpv. 2 lett. a e c

2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

  • a. il sequestro rinforzato dell’effettivo;

  • c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d’intesa con il laboratorio nazionale di riferimento competente.

Art. 85 cpv. 1, 2bis e 2ter

1 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto.

2bis Nel caso degli animali acquatici può, in deroga al capoverso 2 lettera b, autorizzare la macellazione ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

2ter In deroga al capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può, d’intesa con l’USAV, rinunciare all’uccisione degli animali seguenti, a condizione che si possa presumere che i provvedimenti adottati evitino la diffusione dell’epizoozia ad altri animali:

  • a. animali di specie rare o protette;

  • b. animali tenuti per scopi scientifici;

  • c. animali che hanno un valore genetico particolare.

Art. 86 cpv. 2bis

2bis Dopo cinque giorni, il sequestro rinforzato di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettera a può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.

Art. 88a Zone intermedie

1 Il veterinario cantonale può ordinare una o più zone intermedie intorno alla zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia o in virtù di requisiti internazionali per il commercio di animali e prodotti di origine animale.

2 L’USAV stabilisce le zone intermedie previa consultazione del veterinario cantonale. Si basa sul rischio di diffusione dell’epizoozia tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.

3 Nelle zone intermedie si applicano al massimo i provvedimenti ordinati nella zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 89 cpv. 1 lett. a

1 Il veterinario cantonale provvede a:

  • a. l’applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di animali, merci e persone (art. 90–93);

Art. 90a Movimento di merci nella zona di protezione

Le derrate alimentari di origine animale prodotte nella zona di protezione, altri prodotti agricoli e gli oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 92 cpv. 2 lett. a

2 Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:

  • a. il trasporto di animali morti o uccisi al laboratorio nazionale di riferimento competente a scopo d’analisi o per l’eliminazione;

Art. 93 cpv. 2

2 Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale e se simultaneamente sono ordinati i necessari provvedimenti di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all’esito negativo delle analisi.

Art. 94 cpv. 5

5 I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone intermedie possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.

Art. 94a Reintroduzione di animali

Dopo la reintroduzione di animali, l’azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo vengono effettuati un’analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente.

Art. 99 cpv. 1

1 Sono considerati ricettivi all’afta epizootica tutti gli artiodattili e i proboscidati.

Art. 100

Abrogato

Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva

1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:

Titolo prima dell’art. 104

Sezione 3: Pleuropolmonite contagiosa dei caprini

Art. 104

1 Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei caprini gli ovini, i caprini e le gazzelle.

2 Il periodo d’incubazione è di 45 giorni.

3 In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende solo l’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 3 km intorno all’effettivo infetto.

Titolo prima dell’art. 105

Sezione 3a: Morva

Art. 105 Campo d’applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la morva in cavalli, asini e zebre e loro incroci.

2 L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della morva. Tiene conto al riguardo dei metodi di analisi riconosciuti dall’Ufficio internazionale delle epizoozie.

3 Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.

Art. 105a Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 105b Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all’articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all’invalidazione del sospetto.

2 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina unicamente:

  • a. il sequestro semplice di 1° grado per l’effettivo infetto;

  • b. l’accertamento epidemiologico;

  • c. l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;

  • d. l’analisi degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro;

  • e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3 Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti patogeni dell’epizoozia.

Art. 106 cpv. 1 e 2

1 Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

2 Il periodo d’incubazione è di 45 giorni.

Art. 107 Zona di sorveglianza

Il veterinario cantonale istituisce una zona di sorveglianza nel raggio di 3 km intorno all’effettivo infetto.

Art. 111a cpv. 1

1 Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

Art. 111e cpv. 1bis

1bis In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.

Art. 112 cpv. 3

3 Il periodo d’incubazione è di 14 giorni.

Art. 112d cpv. 1 e 2

1 In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 100 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 150 km.

2 L’USAV revoca le zone di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.

Art. 116 cpv. 1

1 Sono considerati ricettivi alla peste suina i seguenti animali:

  • a. peste suina africana: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali;

  • b. peste suina classica: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali e i taiassuidi.

Art. 121 cpv. 2 lett. a, c e d, 2bis e 2ter

2 In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

  • a. previa consultazione dei veterinari cantonali, l’USAV stabilisce zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia;

  • c. il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;

  • d. Abrogata

2bis Nelle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione il veterinario cantonale può, previa consultazione delle altre autorità cantonali competenti, temporaneamente:

  • a. limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie;

  • b. designare determinate zone boschive o altri spazi vitali di cinghiali, segnatamente zone rivierasche con canneti:

    • 1. a cui non si può accedere,

    • 2. in cui è obbligatorio rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio.

2ter A condizione che sia garantita la biosicurezza nel miglior modo possibile, nelle zone di cui al capoverso 2bis lettera b possono essere autorizzati lavori importanti non procrastinabili, in particolare i pertinenti lavori forestali, d’intesa con il veterinario cantonale e secondo le sue direttive.

Art. 122 cpv. 2 lett. b e 3

2 È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

  • b. virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenoso superiore a 1,2.

3 È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A che non sono altamente patogeni.

Art. 122a

Abrogato

Art. 123 cpv. 1bis e 1ter

1bis La malattia di Newcastle è diagnosticata se:

  • a. è causata da un ortoavulavirus aviario di tipo 1:

    • 1. con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, l’N-terminale della proteina F1, o

    • 2. con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,7; oppure

  • b. vengono messi in evidenza anticorpi dell’ortoavulavirus aviario di tipo 1.

1ter In deroga al capoverso 1bis lettera b, la malattia di Newcastle non è diagnosticata se nei piccioni sono stati messi in evidenza anticorpi.

Art. 126 Peste bovina

1 Sono considerati ricettivi alla peste bovina tutti gli artiodattili.

2 Il periodo d’incubazione è di 21 giorni.

Art. 126a Peste dei piccoli ruminanti

1 Sono considerati ricettivi alla peste dei piccoli ruminanti gli ovini, i caprini, i camelidi e i cervidi.

2 Il periodo d’incubazione è di 21 giorni.

Art. 126b Febbre della Valle del Rift

1 Sono considerati ricettivi alla febbre della Valle del Rift gli artiodattili, ad eccezione di suini, perissodattili e proboscidati.

2 Il periodo d’incubazione è di 30 giorni.

3 In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.

Art. 126c Vaiolo ovino e caprino

1 Sono considerati ricettivi al vaiolo ovino e caprino gli ovini e i caprini.

2 Il periodo d’incubazione è di 21 giorni.

Art. 129 cpv. 3

3 L’analisi comprende:

  • a. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: diarrea virale bovina; Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, Coxiella burnetii e rinotracheite infettiva dei bovini e vulvovaginite pustolosa infettiva;

  • b. per gli ovini e i caprini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; Coxiella burnetii e Chlamydia abortus;

  • c. per i suini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.

Art. 145 lett. a

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

  • a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 120 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;

Art. 150 cpv. 1

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

Art. 151 Periodo d’incubazione

Il periodo di incubazione è di 180 giorni.

Art. 152 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

Art. 153 cpv. 1

Abrogato

Art. 155 cpv. 3

3 La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’abbattimento dell’ultimo animale sospetto o infetto.

Art. 158 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito di infezioni da Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tubercolosis.

2 Se è diagnosticata l’epizoozia in altri artiodattili, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.

Art. 159 Periodo d’incubazione

Il periodo di incubazione è di 180 giorni.

Art. 160 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

Art. 162 cpv. 2

2 Il sospetto risulta invalidato quando:

  • a. l’animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi; oppure

  • b. la duplice prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà risultati negativi; la seconda analisi dev’essere effettuata al più presto 42 giorni dopo la prima.

Art. 163 cpv. 2

2 Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 180 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda analisi al più presto 180 giorni dopo la prima.

Art. 165

Abrogato

Art. 166 cpv. 1bis e 2

1bis Sono considerati ricettivi alla LEB tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

2 Il periodo d’incubazione è di 120 giorni.

Art. 167 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

Art. 168 cpv. 1, 3 lett. c e 5

1 Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un’analisi clinica, di un’autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina, un bufalo o un bisonte è affetto da LEB, ordina un’analisi sierologica o, qualora ciò non sia possibile, un’analisi istologica.

3 Il sospetto è invalidato quando:

  • c. malgrado un risultato istologico sospetto, l’analisi sierologica di tutti gli animali dell’effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

5 L’isolamento dell’animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni, risultano negative.

Art. 169 cpv. 2 lett. b e 3

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

  • b. due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni su tutti gli altri animali, risultano negative.

3 Il primo prelievo per l’analisi sierologica può essere effettuato al più presto 120 giorni dopo l’allontanamento dell’ultimo animale infetto dall’effettivo.

Art. 170 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la rinotracheite infettiva dei bovini / vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito della messa in evidenza dell’herpesvirus bovino di tipo I o dell’esito positivo dell’analisi sierologica del sangue.

2 Il periodo d’incubazione è di 30 giorni.

Art. 171 cpv. 1

1 Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione del sequestro.

Art. 173 cpv. 3

3 Se è diagnosticata l’epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.

Art. 174a cpv. 1

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la diarrea virale bovina (BVD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.

Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione del sequestro.

2 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l’esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.

Art. 174c cpv. 2 e 4

2 In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BVD e per i quali non si può escludere una gravidanza.

4 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo dell’esa-me virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174d cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva, e 3

1 Vi è sospetto di BVD se:

  • b. l’esito dell’esame sierologico di un gruppo di animali di un effettivo nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è positivo.

2 In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali in questione il veterinario cantonale ordina:

3 Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all’azienda detentrice di animali interessata.

Art. 174e cpv. 1, parte introduttiva e lett. d, e 3

1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:

  • d. l’identificazione degli animali entrati in contatto con l’animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;

3 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174f Mercati e fiere di bestiame

Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti a tali mercati.

Art. 182 Periodo d’incubazione

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Titolo prima dell’art. 186

Sezione 10:
Infezioni veneree da Campylobacter fetus e Tritrichomonas foetus

Art. 186 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree causate da Campylobacter fetus ssp. veneralis e Tritrichomonas foetus negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.

Art. 189 cpv. 1, parte introduttiva

1 In caso di diagnosi di un’infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che nell’effettivo infetto:

Art. 190 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

2 Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.

Art. 194 cpv. 2 lett. b

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

  • b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.

Art. 196, rubrica e cpv. 2

Campo d’applicazione

2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 204

Sezione 14:
Epizoozie equine: morbo coitale maligno e anemia infettiva

Art. 204 cpv. 1

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il morbo coitale maligno e l’anemia infettiva in cavalli, asini, zebre e loro incroci.

Art. 205

Abrogato

Art. 206 cpv. 3

Abrogato

Art. 207 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

2 Il periodo d’incubazione è di 90 giorni.

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della peste dei gamberi e dellʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei.

Art. 219 cpv. 4, frase introduttiva

4 Il sospetto di contagio risulta invalidato quando:

Art. 234 cpv. 1bis

1bis I becchi tenuti insieme agli arieti devono essere esaminati in caso di risultato sierologico o batteriologico positivo in un ariete dello stesso effettivo.

Art. 236a Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratubercolosi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, dei bisonti, dei bufali e dei camelidi nonché dei ruminanti selvatici tenuti in parchi.

Art. 238 cpv. 3 lett. b

3 In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

  • b. i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto vengano sottoposti a divieto di trasferimento;

Art. 238a cpv. 1, frase introduttiva e lett. abis

1 In qualsiasi caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

  • abis. i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di epizoozia vengano isolati e macellati al più tardi entro l’età di 12 mesi;

Art. 239a cpv. 1 e 2

1 Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e alla malattia emorragica epizootica (EHD) tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.

2 La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina dei sierotipi 1–24.

Titolo prima dell’art. 244a

Sezione 9a: Encefalomielite equina venezuelana

Art. 244a Campo d’applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’encefalomielite equina venezuelana di cavalli, asini, zebre e loro incroci.

2 È diagnosticata l’encefalomielite equina venezuelana quando è stato messo in evidenza lʼagente patogeno.

3 L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell’encefalomielite equina venezuelana. Tiene conto dei metodi di analisi riconosciuti dallʼUfficio internazionale delle epizoozie.

4 LʼUSAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta all’encefalomielite equina venezuelana ed estenderli ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina venezuelana al medico cantonale.

Art. 244c cpv. 1, frase introduttiva

1 Vi è sospetto di encefalomielite equina venezuelana quando:

Art. 244d cpv. 1, 2 lett. abis e 3

1 In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

  • abis. l’eliminazione degli animali infetti;

3 Abrogato

Art. 207 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci).

Art. 253 cpv. 1 lett. c

1 In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:

  • c. l’uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 271 cpv. 2 lett. b

2 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

  • b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api nella zona di sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 273 cpv. 3 lett. b

3 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

  • b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 274e cpv. 2

2 Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:

  • a. il trasporto di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza;

  • b. l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;

  • c. l’introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.

Art. 274h Apinella

1 L’USAV gestisce il sistema d’informazione Apinella per il riconoscimento precoce dell’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) di colonie di api. Il sistema contiene i seguenti dati:

  • a. degli apicoltori che utilizzano Apinella:

    • 1. il nome e cognome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail,

    • 2. i numeri di identificazione dei loro apiari, le loro coordinate e il numero di colonie di api ivi tenute;

  • b. la data e il risultato dei controlli delle colonie di api per individuare l’eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.

2 Per i dati di cui al capoverso 1 si applicano i seguenti diritti d’accesso:

  • a. gli apicoltori possono trattare i propri dati;

  • b. il personale dell’USAV può trattare tutti i dati;

  • c. i veterinari cantonali possono consultare i risultati dei controlli delle colonie di api nel rispettivo Cantone.

3 L’USAV è responsabile del rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, alla sicurezza dei dati e alla sicurezza informatica.

4 I dati possono essere conservati per un massimo di 30 anni nel sistema d’informazione. L’archiviazione è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 199813 sull’archiviazione. I dati resi anonimi possono essere conservati oltre il termine di 30 anni.

5 Il veterinario cantonale è tenuto a cercare apicoltori che accettino di utilizzare Apinella. La loro selezione dovrebbe, nella misura del possibile, consentire una testimonianza rappresentativa della presenza del piccolo coleottero dell’alveare nel Cantone. Il veterinario cantonale notifica all’USAV i dati di cui al capoverso 1 lettera a.

6 Gli apicoltori che hanno accettato di utilizzare Apinella, tra maggio e ottobre devono controllare ogni due settimane le loro colonie di api per individuare l’eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare e registrare il risultato del controllo in Apinella.

Art. 277 Laboratorio di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizoozie degli animali acquatici è l’Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) annesso alla facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Berna.

Titolo prima dell’art. 279a

Sezione 1a:
Necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla

A. Necrosi ematopoietica epizootica

Art. 279a In generale

1 Sono considerati ricettivi alla necrosi ematopoietica epizootica (NEE) la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e il pesce persico (Perca Fluviatilis).

2 La NEE è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della NEE almeno in un animale.

Art. 279b Reintroduzione di animali dopo un caso di epizoozia

Dopo la conclusione della disinfezione e della disinfestazione di un’azienda infetta, per otto settimane è vietata la reintroduzione di animali.

B. Infezioni da virus della sindrome di Taura e infezione da virus della malattia della testa gialla

Art. 279c Infezione da virus della sindrome di Taura

1 Sono considerati ricettivi alle infezioni da virus della sindrome di Taura i gamberetti delle specie seguenti:

  • a. Farfantepenaeus aztecus;

  • b. Litopenaeus setiferus;

  • c. Litopenaeus stylirostris;

  • d. Litopenaeus vannamei;

  • e. Metapenaeus ensis;

  • f. Penaeus monodon.

2 Unʼinfezione da virus della sindrome di Taura è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della sindrome di Taura almeno in un animale.

Art. 279d Infezione da virus della malattia della testa gialla

1 Sono considerati ricettivi allʼinfezione da virus della malattia della testa gialla i gamberetti delle specie seguenti:

  • a. Litopenaeus stylirostris;

  • b. Litopenaeus vannamei;

  • c. Metapenaeus affinis;

  • d. Palaemonetes pugio;

  • e. Penaeus monodon.

2 Unʼinfezione da virus della malattia della testa gialla è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della malattia della testa gialla almeno in un animale.

Art. 279e Reintroduzione di animali dopo un caso di epizoozia

Dopo la conclusione della disinfezione e della disinfestazione di un’azienda infetta, per sei settimane è vietata la reintroduzione di animali.

Titolo prima dell’art. 288

Sezione 4:
Peste dei gamberi e infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei

Art. 288 Diagnosi

La peste dei gamberi o unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei è diagnosticata quando l’agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d’analisi.

Art. 289 cpv. 1

1 In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

Art. 290 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi o da unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei non sono indennizzate.

Art. 291a cpv. 1 lett. g e h

1 Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:

  • g. la tubercolosi causata da Mycobacterium bovis, M. caprae o M. tuberculosis;

  • h. Escherichia coli produttori della tossina Shiga.

Art. 301 cpv. 1 lett. i

1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:

  • i. autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme, le unità di raccolta di embrioni e le unità di produzione di embrioni nonché le aziende che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali; l’USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecniche.

Art. 315h Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 agosto 2022

I camelidi del vecchio e del nuovo mondo nati prima del 1° novembre 2022 non devono essere contrassegnati con un microchip.

II

L’ordinanza del 21 maggio 200814 sulla geoinformazione è modificata come segue:

Allegato 1

Stralciare l’identificatore 155

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2022.

31 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr