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AS 2022 492

Ordinanza
relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica
(OAiSE)
(OAiSE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza intende contribuire a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche nel caso di sviluppi imprevisti.

Essa disciplina gli aiuti finanziari concessi per sostenere a titolo sussidiario le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica che, a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi imprevisti e nonostante le misure adottate dalle imprese stesse, dai loro cofinanziatori e dai loro proprietari diretti o indiretti, rischiano di non avere più liquidità o di essere colpite da una mancanza di liquidità.

Si applica unicamente alle imprese del settore dell’energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato.

Art. 2 Imprese di rilevanza sistemica

Le imprese del settore dell’energia elettrica sono considerate di rilevanza sistemica ai sensi della presente ordinanza se:

  • a. hanno la loro sede in Svizzera; e

  • b. personalmente, tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente o in altro modo:

    1. dispongono in Svizzera di una potenza installata di almeno 1200 megawatt, e

    2. partecipano a mercati organizzati dell’elettricità.

Dopo aver consultato la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può decidere di considerare di rilevanza sistemica altre imprese del settore dell’energia elettrica che hanno la loro sede in Svizzera se queste ultime:

  • a. sono interconnesse con altre imprese del settore dell’energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali;

  • b. forniscono prestazioni che non possono essere sostituite con quelle di altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l’economia svizzera o quella regionale;

  • c. hanno un mandato per l’approvvigionamento elettrico in Svizzera; e

  • d. dispongono di una produzione in Svizzera che vendono sul mercato.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 possono chiedere al DATEC di emanare una decisione secondo cui l’impresa è considerata di rilevanza sistemica. Il DATEC decide previa consultazione della ElCom.

Se un’impresa fa parte di un gruppo, soltanto la società madre con sede in Svizzera che effettua il consolidamento del gruppo è considerata impresa di rilevanza sistemica.

Art. 3 Aiuti finanziari sussidiari della Confederazione sotto forma di mutui

Se un’impresa di rilevanza sistemica, nonostante le misure adottate dall’impresa stessa, dai suoi cofinanziatori e dai suoi proprietari diretti o indiretti, rischia di non avere più liquidità a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi imprevisti, la Confederazione può concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui.

Non sussiste alcun diritto all’ottenimento di mutui in virtù della presente ordinanza.

Sezione 2: Parametri dei mutui della Confederazione

Art. 4 Concessione di mutui mediante decisione

Su richiesta, il DATEC concede mutui alle imprese di rilevanza sistemica. In linea di principio i mutui sono concessi mediante decisione.

La decisione concede alle imprese la possibilità di ottenere mutui. Essa disciplina le relative modalità. Per ottenere i mutui le imprese devono presentare una richiesta.

Il DATEC può emanare una decisione relativa alla concessione di mutui anche se l’impresa è indebitata eccessivamente o non ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili.

Art. 5 Concessione di mutui mediante contratto

Il DATEC può concludere contratti di mutuo di diritto pubblico con le imprese di rilevanza sistemica se questi contratti soddisfano i parametri indicati nella presente sezione.

Art. 6 Beneficiario del mutuo, scopo e valuta

Il beneficiario del mutuo è un’impresa di rilevanza sistemica di cui all’articolo 2.

Il mutuo serve esclusivamente per superare i problemi di liquidità secondo l’articolo 9 capoverso 3.

Il mutuo è concesso esclusivamente in franchi svizzeri.

Art. 7 Importo del mutuo, interessi e supplemento di rischio

La decisione o il contratto definisce l’importo massimo del mutuo.

Il mutuo è rimunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio.

Il supplemento di rischio ammonta annualmente al 4–8 per cento dell’importo del mutuo ottenuto dall’impresa. Esso aumenta al 5–10 per cento se, durante il periodo in cui ha la possibilità di ottenere il mutuo, l’impresa viola gli obblighi o le condizioni previsti nella decisione relativa alla concessione di mutui o nella presente ordinanza. Il supplemento di rischio è fissato, all’interno di questo intervallo di valori, in funzione dei rischi.

Il supplemento di rischio diventa esigibile al termine del periodo in cui l’impresa ha la possibilità di ottenere il mutuo.

Art. 8 Modalità per l’ottenimento di un mutuo

La decisione o il contratto concernente la concessione di mutui disciplina le modalità per ottenere un mutuo e definisce, in particolare:

  • a. l’importo minimo del mutuo o dell’importo parziale da ottenere;

  • b. la durata minima del mutuo o dell’importo parziale da ottenere;

  • c. il momento del versamento;

  • d. il calcolo degli interessi.

Art. 9 Ottenimento di un mutuo da parte del mutuatario

Per ottenere il mutuo o un importo parziale, il mutuatario deve presentare una pertinente richiesta al DATEC conformemente alla decisione e alla presente ordinanza.

La richiesta contiene in particolare una motivazione della liquidità necessaria e una conferma scritta di uno o più membri del consiglio di amministrazione autorizzati a esercitare la rappresentanza, secondo cui il mutuatario non è indebitato eccessivamente e ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili. Se sospetta che una società del gruppo legata direttamente o indirettamente al mutuatario sia indebitata eccessivamente, il DATEC può esigere una conferma anche per questa società del gruppo.

Il DATEC dispone il versamento del mutuo se:

  • a. l’impresa:

    1. non è indebitata eccessivamente,

    2. ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili;

  • b. sviluppi imprevisti causano problemi di liquidità all’impresa, in particolare perché quest’ultima deve prestare elevate garanzie in contanti per le operazioni commerciali nel settore dell’energia o perché una controparte importante rischia l’inadempienza; e

  • c. a seguito di ciò, l’impresa rischia di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente e quindi di mettere in pericolo l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

Art. 10 Obblighi del mutuatario durante il periodo di utilizzo dei mutui

Durante il periodo di utilizzo dei mutui e fino al pagamento integrale del supplemento di rischio, al mutuatario non è consentito:

  • a. prendere decisioni relative a dividendi e tantièmes e versare questi ultimi a persone al di fuori del gruppo del mutuatario;

  • b. restituire apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo;

  • c. concedere mutui ai proprietari della società madre del gruppo e rimborsare mutui concessi ai proprietari della società madre del gruppo.

È però consentito l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

Durante il periodo di utilizzo dei mutui e fino al pagamento integrale del supplemento di rischio, il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono procedere all’alienazione di attivi né a ristrutturazioni, in particolare secondo la legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione, che possano compromettere il rimborso del mutuo o eventuali garanzie. Il mutuatario informa il DATEC prima di procedere ad alienazioni per importi superiori a 50 milioni di franchi o a ristrutturazioni.

Durante il periodo di utilizzo dei mutui, il mutuatario è tenuto a negoziare con i Cantoni e i Comuni la proroga del pagamento di tasse comunali e cantonali come le tasse di canalizzazione e di concessione nonché di canoni per i diritti d’acqua.

Art. 11 Garanzie

La decisione relativa alla concessione di mutui può prevedere che il mutuatario, le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente o le persone che detengono partecipazioni nel mutuatario debbano condurre trattative con il DATEC in vista della conclusione di accordi di diritto pubblico per la costituzione di garanzie. Le garanzie consistono in particolare:

  • a. nella concessione di diritti di pegno sugli attivi;

  • b. nella cessione di crediti;

  • c. in garanzie di terzi che assicurano il rimborso del mutuo.

Se l’accordo di diritto pubblico non prevede disposizioni derogatorie, alle garanzie si applicano per analogia le disposizioni del Codice civile3 e del Codice delle obbligazioni4.

Se sono costituite garanzie adeguate, il supplemento di rischio di cui all’articolo 7 capoverso 3 si riduce di almeno un punto percentuale; non scende mai al di sotto del 4 per cento.

Art. 12 Postergazione

Nel caso di un’incompatibilità tra un mutuo ai sensi della presente ordinanza e finanziamenti esistenti dell’impresa o di un imminente indebitamento eccessivo dell’impresa, il DATEC può dichiarare la postergazione dei crediti secondo la presente ordinanza. A tal fine, formula la dichiarazione di postergazione in modo da ridurre al minimo i rischi finanziari supplementari a carico della Confederazione.

Se il credito derivante dal mutuo è dichiarato di rango posteriore, da questo momento il supplemento di rischio di cui all’articolo 7 capoverso 3 aumenta di almeno un punto percentuale; non supera mai il 10 per cento.

Art. 13 Durata della possibilità di ottenere mutui e modalità di rimborso

La possibilità di ottenere mutui termina al più tardi il 5 marzo 2023.

I mutui in essere devono essere rimborsati entro il termine stabilito nella richiesta, ma al più tardi entro la data indicata nella decisione relativa alla concessione di mutui.

Art. 14 Condizioni per ridurre i rischi a carico della Confederazione

Nella decisione il DATEC può fissare condizioni usuali sul mercato dei capitali, in particolare riguardo alla liquidità e al capitale, per ridurre i rischi finanziari della Confederazione connessi con il mutuatario e le società del gruppo a cui quest’ultimo è legato direttamente o indirettamente.

Sezione 3 Obblighi dei Cantoni e dei Comuni e partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

Art. 15 Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni si astengono da tutto quanto possa ritardare o pregiudicare il rimborso dei mutui o pregiudicare eventuali garanzie fornite.

Art. 16 Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

I Cantoni rimborsano alla Confederazione il 50 per cento delle eventuali perdite definitive sui mutui, compresi gli interessi e i supplementi di rischio.

Il 50 per cento dell’importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni.

Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020.

Sezione 4: Importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui

Art. 17

La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica un importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui.

L’importo forfettario comprende:

  • a. un importo che corrisponde al rendimento di un prestito federale quadriennale d’importo pari al credito d’impegno al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma che ammonta almeno allo 0 per cento; e

  • b. i costi sostenuti dalla Confederazione per il ricorso a terzi ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

Gli interessi e i supplementi di rischio di cui all’articolo 7 che l’impresa deve pagare in un anno vengono dedotti dall’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui di quello stesso anno. Se gli interessi e i supplementi di rischio di un anno superano l’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui in quello stesso anno, l’importo forfettario decade.

Il DATEC può aumentare l’importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui al fine di evitare distorsioni della concorrenza, segnatamente se l’importo forfettario risulta analogo o più conveniente rispetto alle tasse usuali sul mercato per la messa a disposizione di finanziamenti bancari.

L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui è ripartito in parti uguali tra le imprese di rilevanza sistemica. Il DATEC fattura annualmente l’importo per la messa a disposizione dei mutui e informa le imprese di un eventuale aumento secondo il capoverso 4.

Sezione 5: Obblighi d’informazione e trattamento dei dati

Art. 18 Obblighi d’informazione

Le imprese di rilevanza sistemica, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a fornire ai servizi federali competenti per l’esecuzione, compresi la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché a terzi incaricati secondo l’articolo 24 capoverso 3 tutte le informazioni di cui necessitano per l’esecuzione della presente ordinanza nonché a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni richiesti.

Devono essere messi a disposizione, in particolare:

  • a. documenti e informazioni sulla situazione finanziaria attuale;

  • b. documenti e informazioni sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell’energia;

  • c. una descrizione degli sviluppi di mercato in seguito ai quali l’impresa di rilevanza sistemica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità.

Dal momento della presentazione della richiesta di cui all’articolo 4 capoverso 1 devono inoltre essere messi a disposizione, in particolare:

  • a. la pianificazione finanziaria per la durata di validità della presente ordinanza;

  • b. informazioni sull’importo e sull’utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori;

  • c. le posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti;

  • d. informazioni disaggregate relative alle chiamate a margine («margin calls») su tutti i mercati organizzati.

Per la verifica della rilevanza sistemica di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 devono essere messi a disposizione, in particolare, i documenti e le informazioni di cui al capoverso 2 lettera b e capoverso 3 lettere b e c.

Art. 19 Trattamento dei dati

I servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF, nonché terzi incaricati secondo l’articolo 24 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per l’esecuzione della presente ordinanza, segnatamente per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, per la verifica della rilevanza sistemica di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 o per il monitoraggio del mercato.

Possono essere trattate anche eventuali informazioni inoltrate volontariamente dalle imprese del settore dell’energia elettrica, sempre che ciò serva a verificare il grado di liquidità e a monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento.

Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d’ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni.

L’accesso, conformemente alla legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza, alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese di rilevanza sistemica è escluso. Il DATEC pubblica regolarmente informazioni generali sui mutui. Non vengono pubblicate informazioni specifiche sui mutui concessi alle imprese.

Sezione 6 Eccezioni per le imprese di rilevanza sistemica in caso di misure cantonali equivalenti

Art. 20 Requisiti delle misure cantonali

Se il diritto cantonale prevede misure materialmente e formalmente adeguate per eliminare i problemi di liquidità e l’imminente mancanza di liquidità o indebitamento eccessivo di un’impresa di rilevanza sistemica a causa di sviluppi imprevisti, a questa impresa si applicano esclusivamente gli articoli 1, 2, 20, 21, 23 e 24.

Le misure previste dal diritto cantonale sono considerate materialmente adeguate se:

  • a. mettono a disposizione dell’impresa liquidità sufficiente per evitare in ogni momento una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo dell’impresa a causa di sviluppi imprevisti;

  • b. la liquidità richiesta dall’impresa può essere versata entro tre giorni lavorativi;

  • c. la liquidità messa a disposizione:

    1. può essere utilizzata dall’impresa esclusivamente per evitare una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo a causa di sviluppi imprevisti, e

    2. può essere trasferita alle società del gruppo legate direttamente o indirettamente all’impresa;

  • d. il Cantone vigila di conseguenza l’impresa conformemente agli articoli 18 e 19.

Esse sono considerate formalmente adeguate se:

  • a. le relative basi giuridiche cantonali sono in vigore almeno fino al termine della durata di validità della presente ordinanza e permettono di adottare le misure di cui al capoverso 2; e

  • b. ai fini del versamento adempiono tutti i requisiti previsti dalla legislazione cantonale sulle finanze.

Art. 21 Garanzie di liquidità insufficienti

Se le misure cantonali non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 20, dopo dieci giorni si applicano automaticamente tutte le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 7 Responsabilità della Confederazione e obblighi di monitoraggio e informazione della ElCom

Art. 22 Responsabilità

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione, dei suo organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è retta dalla legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità.

La Confederazione e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

  • a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e

  • b. il danno non è riconducibile a violazioni di obblighi da parte di un mutuatario.

Art. 23 Obblighi di monitoraggio e informazione della ElCom

La ElCom monitora l’evoluzione dei mercati e le possibili ripercussioni sulle imprese del settore dell’energia elettrica nonché la loro attività e le misure adottate secondo la presente ordinanza.

Ne informa regolarmente i servizi federali competenti secondo la presente ordinanza.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

Il DATEC esegue la presente ordinanza, sempre che quest’ultima non attribuisca tale competenza a un’altra unità amministrativa della Confederazione.

D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC concede i mutui mediante decisione o contratto.

Può avvalersi di altre unità amministrative della Confederazione, in particolare della ElCom, nonché di terzi.

Art. 25 Trasposizione

Le decisioni o i contratti relativi alla concessione di mutui emessi o stipulati in applicazione della presente ordinanza, validi oltre la data di entrata in vigore di una base legale per il contenuto della presente ordinanza, devono essere adeguati a tale base legale entro un mese dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 26 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 5 settembre 2022 alle ore 18.00 con effetto sino all’entrata in vigore di una base legale, al più tardi tuttavia sino al 5 marzo 2023.

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