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AS 2022 50

Accordo tra la Svizzera e l’Osservatorio Square Kilometre Array concernente l’adesione della Svizzera all’Osservatorio Square Kilometre Array

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo tra la Svizzera e l’Osservatorio Square Kilometre Array concernente l’adesione della Svizzera all’Osservatorio Square Kilometre Array

Concluso il 17 dicembre 2021 Entrato in vigore il 19 gennaio 2022

La Svizzera e l’Osservatorio Square Kilometre Array (di seguito denominato «SKAO»), istituito dalla Convenzione istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array1 (Allegato 1), dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità e dal Protocollo finanziario a essa allegati, entrati in vigore il 15 gennaio 2021 (di seguito denominati collettivamente «la Convenzione»), tenendo conto che, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, uno Stato ammesso allo SKAO con voto unanime degli Stati Membri diventa Membro dello SKAO e parte della Convenzione all’atto del deposito dello strumento di adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Foreign, Commonwealth and Development Office, Londra); riconoscendo che, con l’adesione della Svizzera, i Membri dello SKAO potranno be- neficiare di ulteriori competenze, nuove opportunità di collaborazione e cooperazione, nonché risorse e contributi supplementari che renderanno più agevole la realizzazione degli obiettivi dello SKAO descritti nella Convenzione; considerando che il Consiglio ha approvato all’unanimità l’adesione della Svizzera in occasione della sua 4a riunione tenutasi il 14 e 15 ottobre 2021; tenendo conto dell’Accordo di cooperazione tra il Politecnico federale di Losanna (PFL) e lo SKAO firmato l’8 giugno 2021 (Allegato 2); considerata la decisione del Consiglio che determina il contributo annuo svizzero sulla base dei piani di contribuzione finanziaria definiti nella Convenzione e in con- formità ai programmi che stabiliscono i contributi finanziari per la costruzione e il funzionamento dello SKAO approvati dal Consiglio in occasione della sua 3a riunione tenutasi il 24 e 25 giugno 2021;

RS 0.425.511 1 RS 0.425.51

2021-4317 RU 2022 50

Osservatorio Square Kilometre Array. Acc. con la Svizzera RU 2022 50

considerando che lo SKAO si impegnerà a distribuire i contratti di appalto tra gli Stati membri nella maniera più equa possibile, che farà tutto quanto è in suo potere per fornire ad aziende e istituzioni svizzere l’assistenza e i mezzi necessari per partecipare ai bandi SKAO; convinti che l’adesione della Svizzera allo SKAO contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delineati nella Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Finalità Il presente Accordo si propone di definire i termini e le condizioni per l’adesione della Svizzera allo SKAO e per l’acquisizione dello status di parte della Convenzione.

Art. 2 Partecipazione allo SKAO

1 La Svizzera diventa Membro dello SKAO e parte della Convenzione a decorrere

dalla data di adesione alla Convenzione conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 del presente Accordo (di seguito denominata «data di adesione alla Convenzione»). 2 In qualità di Membro dello SKAO, la Svizzera gode degli stessi diritti, obblighi e benefici riconosciuti ai Membri dello SKAO in virtù della Convenzione, dei suoi re- golamenti e delle sue procedure, compresa la piena partecipazione al Consiglio e alle sue decisioni, e, una volta che SKA sarà operativo, avrà accesso ai programmi scien- tifici in conformità ai regolamenti e alle procedure di accesso dello SKAO. 3 La Svizzera ha gli stessi diritti e doveri degli altri Stati Membri quanto alle decisioni e alle risoluzioni adottate dal Consiglio, o in sua vece, da un organo ausiliario, e quanto a ciascun accordo siglato dallo SKAO.

Art. 3 Contribuzione finanziaria 1 I contributi finanziari dei Membri sono descritti nei piani di finanziamento definiti nella Convenzione. La Svizzera acconsente a contribuire alle attività dello SKAO per l’intero periodo di dieci anni previsto dai programmi che stabiliscono i contributi fi- nanziari per la costruzione e il funzionamento dello SKAO di cui al paragrafo succes- sivo. 2 Il contributo totale svizzero è fissato a 26 milioni di euro (stato al 2021), da versare in contanti per le spese generali e i costi operativi dello SKAO. Nel contributo totale di 26 milioni di euro è compreso il finanziamento iniziale di 0,5 milioni di euro del PFL, secondo quanto convenuto nell’Accordo di cooperazione tra il PFL e lo SKAO firmato l’8 giugno 2021.

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3 Di seguito la panoramica del finanziamento pattuito, escluso il contributo di 0,5 mi- lioni di euro del PFL:

Anno 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totale

in mio di € (stato al 2021) 2,03 1,77 2,15 2,15 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 25,50

4 La Svizzera acconsente a indicizzare i suoi contributi finanziari in funzione dei ri- sultati del calcolo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, così da garantire la sua quota di partecipazione al progetto e il conseguente accesso ai servizi dello SKAO.

Art. 4 Entrata in vigore

1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di adesione alla Convenzione.

2 L’adesione alla Convenzione diventa effettiva per la Svizzera 30 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Foreign, Commonwealth and Development Office, Lon- dra) in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione.

Art. 5 Risoluzione delle controversie Per qualsiasi controversia tra lo SKAO e la Svizzera derivante dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo di adesione che non possa essere risolta in via negoziale si applica l’articolo 14 della Convenzione.

Art. 6 Allegati 1 La Convenzione con i suoi due allegati (Allegato A «Protocollo sui privilegi e sulle immunità» e Allegato B «Protocollo finanziario») costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante del presente Accordo. In relazione all’Allegato A della Convenzione, la Svizzera si avvale della possibilità di non estendere ai propri cittadini o residenti per- manenti i privilegi e le immunità di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e all’articolo 8 para- grafo 3 di detto Allegato. 2 L’Accordo di cooperazione tra il Politecnico federale di Losanna (PFL) e lo SKAO costituisce l’Allegato 2 al presente Accordo.

Fatto a Berna e a Jodrell Bank il 17 dicembre 2021 in due esemplari originali in in- glese.

Per Per la Svizzera: l’Osservatorio Square Kilometre Array: Martina Hirayama Philip Diamond

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