AS 2022 505
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 14 settembre 2022
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 16 settembre 20222.
14 settembre 2022 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Michael Beer |
Allegato
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
N. 1
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le relative zone soggette a restrizioni sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1483, GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 52. |