(1) Ai fini della presente Convenzione:
a) «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e
«Tunisia» designa la Repubblica tunisina;
b) «territorio» designa
– per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Svizzera,
– per quanto concerne la Tunisia, il territorio e gli spazi marittimi sui quali essa esercita la propria sovranità, compresi il territorio continentale, le isole, le acque interne, il mare territoriale e il relativo spazio aereo nonché gli altri spazi marittimi sui quali esercita la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
c) «cittadino» designa
– per quanto concerne la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera, e,
– per quanto concerne la Tunisia, una persona di cittadinanza tunisina;
d) «autorità competente» designa
– per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
– per quanto concerne la Tunisia, il Ministro o i Ministri o qualsiasi altra autorità competente per le legislazioni di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
e) «prestazioni» designa
le prestazioni previste dalle legislazioni di cui all’articolo 2;
f) «familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano
le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione in virtù della quale sono concesse le prestazioni;
g) «istituzione competente» designa
l’istituzione incaricata di fornire le prestazioni spettanti in forza della sua legislazione o l’istituzione cui l’interessato è affiliato;
h) «organismo di collegamento» designa
l’organismo indicato come tale dall’autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza per l’applicazione della presente Convenzione;
i) «legislazione» designa
le legislazioni di cui all’articolo 2;
j) «periodo di assicurazione» designa
un periodo di contribuzione o di assicurazione riconosciuto come tale dalla legislazione sotto la quale è stato compiuto, nonché un periodo considerato equivalente a un periodo di assicurazione in virtù di detta legislazione;
k) «domicilio» designa
il luogo in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
l) «residenza» designa
il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
m) «rifugiati» designa
i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19672 sullo statuto dei rifugiati;
n) «apolidi» designa
le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi.
(2) I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il significato attribuito loro dalla legislazione applicabile dei rispettivi Stati contraenti.