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AS 2022 529

Ordinanza concernente la messa a disposizione di una centrale di riserva provvisoria a Birr

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo

Considerata la situazione di grave penuria imminente a livello di approvvigionamento elettrico, la presente ordinanza mira a rendere possibile la messa a disposizione immediata di una centrale di riserva provvisoria nel Comune di Birr nel Cantone di Argovia.

Art. 2 Disposizioni non applicabili

Per la messa a disposizione della centrale di riserva non sono applicabili le seguenti disposizioni:

  • a. articolo 2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT): obbligo di pianificare;

  • b. articolo 8 capoverso 2 LPT: indicazione del progetto nel piano direttore cantonale;

  • c. articolo 22 LPT: obbligo dell’autorizzazione edilizia;

  • d. articolo 10a della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente: esame dell’impatto sull’ambiente;

  • e. articolo 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici: obbligo d’approvazione dei piani per impianti elettrici;

  • f. articoli 7 e 8 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro: approvazione dei piani e permesso d’esercizio per aziende industriali;

  • g. articolo 2 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta: approvazione dei piani per impianti di trasporto in condotta.

Se sono in contraddizione con la tempestiva messa a disposizione della centrale di riserva, le disposizioni cantonali concernenti i settori seguenti non sono applicabili:

  • a. lo sviluppo territoriale;

  • b. l’obbligo di realizzare posti di parcheggio;

  • c. lo sfruttamento del calore negli impianti di produzione di energia;

  • d. gli obbligi di autorizzazione a livello cantonale e comunale;

  • e. i compiti dei Comuni;

  • f. la protezione dell’aria;

  • g. le zone edificabili;

  • h. gli effetti sull’ambiente;

  • i. il piano di utilizzazione «Grossacker–Grändel».

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può dichiarare non applicabili disposizioni di minore portata.

La sicurezza dell’impianto deve essere garantita in ogni momento.

Art. 3 Procedura

Il DATEC rilascia l’autorizzazione per la messa a disposizione della centrale di riserva e per l’urbanizzazione necessaria a questo scopo.

L’autorizzazione è pubblicata sul Foglio federale.

I lavori per la messa a disposizione della centrale di riserva possono iniziare subito dopo il rilascio dell’autorizzazione.

Il rispetto delle prescrizioni legali è controllato costantemente dalle seguenti autorità:

  • a. per gli impianti elettrici: l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;

  • b. per gli impianti di trasporto in condotta: l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti;

  • c. per i restanti edifici e impianti: il dipartimento competente in materia di costruzioni, trasporti e ambiente del Cantone di Argovia; esso può delegare la propria competenza al Comune di Birr.

Esse indicano i documenti e le informazioni che devono essere loro trasmessi per autorizzazione prima dell’esecuzione di determinati lavori.

Art. 4 Obbligo di informazione

Il committente e le altre persone che partecipano al progetto sono tenuti a fornire, a titolo gratuito, al Cantone e alle autorità federali tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a consegnare atti, attestati d’assicurazione e altri documenti nella forma richiesta nonché ad assicurare l’accesso ai propri locali e fondi.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 24 settembre 20227.

Ha effetto sino al 31 maggio 2023.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr