Considerata la situazione di grave penuria imminente a livello di approvvigionamento elettrico, la presente ordinanza mira a rendere possibile la messa a disposizione immediata di una centrale di riserva provvisoria nel Comune di Birr nel Cantone di Argovia.
AS 2022 529
Ordinanza concernente la messa a disposizione di una centrale di riserva provvisoria a Birr
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Disposizioni non applicabili
Per la messa a disposizione della centrale di riserva non sono applicabili le seguenti disposizioni:
a. articolo 2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT): obbligo di pianificare;
b. articolo 8 capoverso 2 LPT: indicazione del progetto nel piano direttore cantonale;
c. articolo 22 LPT: obbligo dell’autorizzazione edilizia;
d. articolo 10a della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente: esame dell’impatto sull’ambiente;
e. articolo 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici: obbligo d’approvazione dei piani per impianti elettrici;
f. articoli 7 e 8 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro: approvazione dei piani e permesso d’esercizio per aziende industriali;
g. articolo 2 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta: approvazione dei piani per impianti di trasporto in condotta.
Se sono in contraddizione con la tempestiva messa a disposizione della centrale di riserva, le disposizioni cantonali concernenti i settori seguenti non sono applicabili:
a. lo sviluppo territoriale;
b. l’obbligo di realizzare posti di parcheggio;
c. lo sfruttamento del calore negli impianti di produzione di energia;
d. gli obbligi di autorizzazione a livello cantonale e comunale;
e. i compiti dei Comuni;
f. la protezione dell’aria;
g. le zone edificabili;
h. gli effetti sull’ambiente;
i. il piano di utilizzazione «Grossacker–Grändel».
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può dichiarare non applicabili disposizioni di minore portata.
La sicurezza dell’impianto deve essere garantita in ogni momento.
Art. 3 Procedura
Il DATEC rilascia l’autorizzazione per la messa a disposizione della centrale di riserva e per l’urbanizzazione necessaria a questo scopo.
L’autorizzazione è pubblicata sul Foglio federale.
I lavori per la messa a disposizione della centrale di riserva possono iniziare subito dopo il rilascio dell’autorizzazione.
Il rispetto delle prescrizioni legali è controllato costantemente dalle seguenti autorità:
a. per gli impianti elettrici: l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;
b. per gli impianti di trasporto in condotta: l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti;
c. per i restanti edifici e impianti: il dipartimento competente in materia di costruzioni, trasporti e ambiente del Cantone di Argovia; esso può delegare la propria competenza al Comune di Birr.
Esse indicano i documenti e le informazioni che devono essere loro trasmessi per autorizzazione prima dell’esecuzione di determinati lavori.
Art. 4 Obbligo di informazione
Il committente e le altre persone che partecipano al progetto sono tenuti a fornire, a titolo gratuito, al Cantone e alle autorità federali tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a consegnare atti, attestati d’assicurazione e altri documenti nella forma richiesta nonché ad assicurare l’accesso ai propri locali e fondi.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 24 settembre 20227.
Ha effetto sino al 31 maggio 2023.
23 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |