Lexipedia

AS 2022 547

Ordinanza sull’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo

Considerata la situazione di grave penuria imminente, la presente ordinanza mira a consentire l’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica.

Art. 2 Aumento della tensione

Se necessario per far fronte a una notevole congestione della rete di trasporto, la tensione di esercizio può essere aumentata da 220 kV a 380 kV sulle linee ad alta tensione seguenti:

  • a. Bassecourt–Mühleberg;

  • b. Bickigen–Chippis.

Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Le disposizioni seguenti non sono applicabili se sono in contrasto con le misure per l’aumento della tensione di cui all’articolo 2:

  • a. gli articoli 15e e 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici;

  • b. gli articoli 34, 38 e 39 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19943 sulle linee elettriche;

  • c. gli articoli 4, 5 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 dicembre 19994 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;

  • d. gli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 15 dicembre 19865 contro l’inquinamento fonico.

Art. 4 Procedura

La società nazionale di rete deve presentare all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) una domanda per far autorizzare gli adeguamenti strutturali delle linee di cui all’articolo 2 necessari per l’esercizio con una tensione aumentata.

L’ESTI stabilisce quali documenti e informazioni devono essere allegati alla domanda.

Esso esamina la domanda e la approva se le condizioni sono soddisfatte.

Art. 5 Esercizio di prova

Prima dell’esercizio con una tensione aumentata, la società nazionale di rete deve procedere a un esercizio di prova sotto la vigilanza dell’ESTI per verificare la sicurezza e le ripercussioni sull’ambiente dell’aumento della tensione.

Art. 6 Esecuzione

L’ESTI è responsabile della sorveglianza tecnica e della prescrizione di misure per l’esercizio sicuro degli impianti.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20226.

Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

30 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sull’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica | Lexipedia | Lexipedia