Considerata la situazione di grave penuria imminente, la presente ordinanza mira a consentire l’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica.
AS 2022 547
Ordinanza sull’aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Aumento della tensione
Se necessario per far fronte a una notevole congestione della rete di trasporto, la tensione di esercizio può essere aumentata da 220 kV a 380 kV sulle linee ad alta tensione seguenti:
a. Bassecourt–Mühleberg;
b. Bickigen–Chippis.
Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi
Le disposizioni seguenti non sono applicabili se sono in contrasto con le misure per l’aumento della tensione di cui all’articolo 2:
a. gli articoli 15e e 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici;
b. gli articoli 34, 38 e 39 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19943 sulle linee elettriche;
c. gli articoli 4, 5 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 dicembre 19994 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
d. gli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 15 dicembre 19865 contro l’inquinamento fonico.
Art. 4 Procedura
La società nazionale di rete deve presentare all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) una domanda per far autorizzare gli adeguamenti strutturali delle linee di cui all’articolo 2 necessari per l’esercizio con una tensione aumentata.
L’ESTI stabilisce quali documenti e informazioni devono essere allegati alla domanda.
Esso esamina la domanda e la approva se le condizioni sono soddisfatte.
Art. 5 Esercizio di prova
Prima dell’esercizio con una tensione aumentata, la società nazionale di rete deve procedere a un esercizio di prova sotto la vigilanza dell’ESTI per verificare la sicurezza e le ripercussioni sull’ambiente dell’aumento della tensione.
Art. 6 Esecuzione
L’ESTI è responsabile della sorveglianza tecnica e della prescrizione di misure per l’esercizio sicuro degli impianti.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20226.
Ha effetto sino al 30 aprile 2023.
30 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |