AS 2022 552
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 novembre 20151 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e abis
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD;
abis. gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9–11 LRD) che gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD devono osservare;
Art. 2 cpv. 1 lett. a
1 La presente ordinanza si applica:
a. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera;
Art. 11 Passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale
1 Chiunque passa da un’attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non professionale a un’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD esercitata a titolo professionale deve:
a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e
b. presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un OAD.
2 Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD, all’intermediario finanziario in questione è vietato intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.
Art. 12 cpv. 1 e 3
1 Se un intermediario finanziario che intende continuare a esercitare l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale esce da un OAD o ne viene espulso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD entro due mesi dall’uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di espulsione.
3 Se entro il termine prescritto non ha presentato una richiesta a un OAD, oppure se gli viene rifiutata l’affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario.
Titolo dopo l’art. 12
Sezione 3: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro
Art. 12a Divieto di interrompere la relazione d’affari
1 Un intermediario finanziario non può interrompere di sua iniziativa una relazione d’affari se sono soddisfatte le condizioni per effettuare una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o se si avvale del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP)2.
2 Se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità, l’intermediario finanziario non può:
a. interrompere una relazione d’affari per la quale decide di non esercitare il diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP anche se le condizioni sono soddisfatte;
b. permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali.
Art. 12b Interruzione della relazione d’affari
1 Oltre al caso previsto nell’articolo 9b capoverso 1 LRD, l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari se:
a. dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP3, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) gli notifica entro 40 giorni feriali la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate e dopo questa notifica egli non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni feriali;
b. dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni feriali;
c. dopo il blocco disposto dall’autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP viene informato della sua revoca, salvo diversa comunicazione da parte dell’autorità di perseguimento penale.
2 Se interrompe una relazione d’affari per la quale decide di non esercitare il diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP anche se le condizioni sono soddisfatte, l’intermediario finanziario può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione.
3 Nei casi di cui al capoverso 1, l’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione non devono essere comunicate all’Ufficio di comunicazione.
Art. 12c Informazione a un intermediario finanziario
Un intermediario finanziario che informa un altro intermediario finanziario di avere effettuato una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP4 lo documenta in forma adeguata.
Art. 20 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
31 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Allegato
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza5
Titolo dopo l’art. 1
Sezione 1a: Campo d’applicazione della LTras
(art. 2 LTras)
Art. 1a
L’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi in quanto autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 12 lettera bter della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro in combinato disposto con l’articolo 42ter della legge del 20 giugno 19337 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) e dell’articolo 36 capoverso 2 lettera g LCMP è escluso dal campo d’applicazione della LTras.
2. Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio8
Art. 90 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio
1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC9 l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:
a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
b. sottostà all’obbligo di revisione; o
c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.
2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:
a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;
b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 199710 sul riciclaggio di denaro; e
c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
Art. 90a
Ex art. 90
Art. 90a cpv. 4
4 Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC11 e non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera presenta all’ufficio del registro di commercio una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l’associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio.
Art. 92 lett. j–l
L’iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti:
j. se del caso, la menzione che l’associazione non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC12 e nessuna delle persone autorizzate a rappresentarla è domiciliata in Svizzera, nonché la data della dichiarazione secondo l’articolo 90a capoverso 4;
k. nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettere a e b, i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare l’associazione; nel caso delle altre associazioni, almeno un membro della direzione e almeno una persona domiciliata in Svizzera autorizzata a rappresentare l’associazione;
l. Abrogata
Art. 93 cpv. 2
2 Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio può in ogni momento chiedere la cancellazione dell’iscrizione dal registro di commercio. In questo caso, con la notificazione della cancellazione devono essere fornite la decisione dell’organo competente come documento giustificativo e una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l’associazione non è soggetta all’obbligo di iscrizione. L’iscrizione della cancellazione nel registro di commercio menziona anche il motivo della cancellazione e il fatto che l’associazione non è soggetta all’obbligo di iscrizione, nonché la data della dichiarazione secondo il presente capoverso.
Art. 157, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese) e 2
Determinazione degli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione e delle modifiche di fatti iscritti
2 A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti enti giuridici soggetti a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorità devono inoltre collaborare all’accertamento dell’identità delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b.
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 181b Disposizione transitoria della modifica del 31 agosto 2022
Gli articoli 90a capoverso 4 e 92 lettera j si applicano alle associazioni costituite prima dell’entrata in vigore della modifica del 31 agosto 2022 soltanto 18 mesi dopo questa data.
3. Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC13
L’allegato 43 è modificato come segue:
Titolo
Sistema d’informazione relativo ai marchi d’artefice, alle patenti di fonditore, alle patenti di acquirente, alle autorizzazioni di esercitare la professione di saggiatore del commercio, alle autorizzazioni complementari per il commercio di metalli preziosi bancari e ai marchi di fusione
N. 1.1
Il sistema d’informazione serve per:
1.1 la registrazione delle patenti di fonditore, delle patenti di acquirente, delle autorizzazioni di esercitare la professione di saggiatore del commercio e delle autorizzazioni complementari per il commercio di metalli preziosi bancari rilasciati dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi;
N. 2.1 e 2.3
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche che dispongono di marchi d’artefice, patenti di fonditore, patenti di acquirente, autorizzazioni di esercitare la professione di saggiatore del commercio, autorizzazioni complementari per il commercio di metalli preziosi bancari e marchi di fusione;
2.3 numero delle patenti di fonditore, delle patenti di acquirente, delle autorizzazioni di esercitare la professione di saggiatore del commercio e delle autorizzazioni complementari per il commercio di metalli preziosi bancari,
N. 3.2 lett. e e f
3.2 I seguenti dati relativi ai marchi d’artefice sono pubblicati in Internet:
e. data in cui è stata presentata la domanda per una patente di fonditore, un’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, un’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari, un marchio d’artefice o un marchio di fusione;
f. data in cui è stata rilasciata la patente di fonditore, l’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, l’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari, il marchio d’artefice o il marchio di fusione;
4. Ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi14
Art. 4 lett. f e o | |
L’Ufficio centrale regola tutti gli affari risultanti dalla sorveglianza del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Esso è, particolarmente, incaricato:
| |
Art. 29 | |
2a. Autorizzazione di esercitare la professione | 1 L’esercizio della professione di saggiatore del commercio è subordinato a un’autorizzazione dell’Ufficio centrale. Una ditta può ottenere l’autorizzazione di esercitare la professione se occupa almeno un saggiatore giurato. 2 L’autorizzazione di esercitare la professione deve essere domandata per scritto all’Ufficio centrale. 3 Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio centrale accorda l’autorizzazione di esercitare la professione e la pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 4 L’Ufficio centrale tiene un registro dei titolari dell’autorizzazione di esercitare la professione e ne pubblica periodicamente il contenuto. |
Art. 29a | |
2b. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari | 1 L’autorizzazione complementare deve essere domandata per scritto all’Ufficio centrale. 2 Le società appartenenti a una società del gruppo che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari necessitano ciascuna di una propria autorizzazione complementare dell’Ufficio centrale. 3 Per commercio a titolo professionale si intende il commercio di metalli preziosi bancari nel quadro di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. |
Art. 29b | |
2c. Documenti giustificativi | 1 La domanda di autorizzazione complementare deve contenere, in particolare, le indicazioni e i documenti seguenti:
2 L’Ufficio centrale può richiedere ulteriori prove, se ciò è necessario per verificare la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD. |
Art. 29c | |
2d. Pubblicazione e tenuta del registro | Alla pubblicazione, alla tenuta del registro e alla pubblicazione del contenuto del registro dei titolari di un’autorizzazione complementare è applicabile per analogia l’articolo 29 capoversi 3 e 4. |
Art. 29d | |
2e. Mutamento dei fatti | 1 I titolari di un’autorizzazione complementare notificano senza indugio all’Ufficio centrale ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, prima di proseguire l’attività si deve ottenere un’autorizzazione scritta dell’Ufficio centrale. |
Art. 29e | |
2f. Revoca dell’autorizzazione complementare | 1 Se il titolare di un’autorizzazione complementare non adempie più le condizioni previste nell’articolo 42bis della legge, segnatamente perché ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza, l’Ufficio centrale gli revoca l’autorizzazione. 2 L’Ufficio centrale fa conoscere, per scritto, al titolare dell’autorizzazione complementare i motivi della revoca e gli assegna un congruo termine per presentare, pure per scritto, le sue osservazioni. 3 Ricevuto che abbia queste osservazioni, l’Ufficio centrale ordina le misure d’inchiesta necessarie e pronuncia la sua decisione. La decisione è comunicata per scritto al titolare dell’autorizzazione complementare. 4 Se l’autorizzazione complementare è revocata, l’Ufficio centrale lo pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
Art. 30 cpv. 4 | |
4 Il marchio ammesso è pubblicato, con l’autorizzazione di esercitare la professione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. | |
Art. 34 cpv. 2 | |
2 In caso di grave mancanza, da parte di un saggiatore, ai doveri della sua carica o di constatazione della sua incapacità, l’Ufficio centrale può ritirargli l’autorizzazione di esercitare la professione. Sarà dato modo all’interessato di giustificarsi; la giustificazione è presentata per scritto e corredata delle prove necessarie. Il ritiro dell’autorizzazione è notificato all’interessato per scritto, indicandosene i motivi. Quando la decisione sia divenuta esecutoria, essa sarà pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. | |
Inserire prima del titolo del capo secondo Art. 34a | |
8. Trattamento di dati nell’ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari a. Principio | 1 L’Ufficio centrale tratta dati, compresi i dati personali, nell’ambito della vigilanza ai sensi dell’articolo 12 lettera bter LRD16 e dell’articolo 42ter della legge. 2 Questi dati sono trattati per gli scopi seguenti:
3 L’Ufficio centrale tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. |
Art. 34b | |
b. Dati trattati | 1 I dati possono essere trattati soltanto ai fini del controllo dell’osservanza degli obblighi di diligenza. 2 A tal fine l’Ufficio centrale raccoglie e tratta i dati seguenti:
|
Art. 34c | |
c. Raccolta dei dati | 1 L’Ufficio centrale raccoglie dati presso:
2 Nella collezione l’Ufficio centrale può raccogliere anche dati comunicati da terzi, se si tratta di dati di cui all’articolo 34b. |
Art. 34d | |
d. Trasmissione dei dati a incaricati di verifiche | Nell’ambito della vigilanza, l’Ufficio centrale può trasmettere e affidare agli incaricati di verifiche il trattamento dei dati personali che non sono pubblicamente accessibili, se:
|
Art. 34e | |
e. Diritti delle persone interessate | I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati. |
Art. 34f | |
f. Rettifica dei dati | L’Ufficio centrale rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi a uno scopo di cui all’articolo 34a capoverso 2. |
Art. 34g | |
g. Sicurezza dei dati | 1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199319 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché l’ordinanza del 27 maggio 202020 sui ciber-rischi. 2 I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati. |
Art. 34h | |
h. Durata della conservazione e cancellazione dei dati | 1 L’Ufficio centrale conserva i dati memorizzati per dieci anni al massimo a partire dalla loro raccolta. Le registrazioni sono cancellate singolarmente. 2 Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio centrale cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. Le caratteristiche identificative di cui all’articolo 34b capoverso 2 lettere c e d sono cancellate contemporaneamente all’ultima registrazione concernente tale persona. |
Art. 34i | |
i. Consegna di dati e documentazione all’Archivio federale | La consegna di dati e documentazione dell’Ufficio centrale all’Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 199821 sull’archiviazione e dalle relative disposizioni d’esecuzione. |
Titolo del capo ottavo Capo ottavo: | |
Art. 164 cpv. 3 e 4 | |
3 Per acquisto a titolo professionale si intende l’acquisto di materie da fondere nel quadro di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. È irrilevante se nella fattispecie si tratta di un’attività principale o accessoria. 4 L’acquisto di materie da fondere non è considerato a titolo professionale se il valore complessivo della merce negoziata è inferiore a 50 000 franchi per anno civile. | |
Art. 165b cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. c e d | |
1 Per i privati la domanda deve essere corredata da:
2 Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da:
| |
Art. 166 | |
Concerne soltanto i testi tedesco e francese | |
Art. 166a, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cvp. 3 e 4 | |
3 L’Ufficio centrale fa conoscere, per scritto, al titolare della patente di fonditore i motivi della revoca e gli assegna un congruo termine per presentare, pure per scritto, le sue osservazioni. 4 Ricevuto che abbia queste osservazioni, l’Ufficio centrale ordina le misure d’inchiesta necessarie e pronuncia la sua decisione. La decisione è comunicata per scritto al titolare della patente di fonditore. | |
Art. 166b | |
7. Pubblicazione | Nella pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del rilascio o della revoca della patente di fonditore devono essere indicati esattamente il titolare della patente di fonditore e, quando si tratti di società commerciali o cooperative, gli organi dirigenti e i locali commerciali. |
Art. 168, titolo marginale | |
III. Esercizio della professione a cui autorizza la patente di fonditore 1. Obblighi generali | |
Art. 168a cpv. 3 | |
3 Se vi sono dubbi sulla provenienza dei lavori o se le offerte provengono da sconosciuti, il titolare della patente di fonditore è tenuto a chiarire in modo particolarmente accurato la provenienza delle materie da fondere. | |
Art. 168b cpv. 1 e 2 | |
1 Il titolare della patente di fonditore prende nella sua azienda i provvedimenti organizzativi necessari per impedire la fusione di materie da fondere di provenienza illecita. Vigila affinché i controlli siano effettuati e provvede a un’appropriata sorveglianza interna e a un’adeguata formazione del personale. 2 In caso di obbligo di chiarire in modo più approfondito la provenienza dei lavori in applicazione dell’articolo 168a capoverso 3, il tiolare della patente di fonditore deve conservare i lavori nello stato in cui si trovano fino al chiarimento del caso. | |
Art. 169 cpv. 1 | |
1 Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di un’autorizzazione di esercitare la professione, può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore. | |
Art. 172a | |
VIII. Patente di acquirente 1. Registrazione o autorizzazione | La domanda di registrazione o di autorizzazione per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere deve essere presentata per scritto all’Ufficio centrale. |
Art. 172b | |
2. Documenti giustificativi | 1 La garanzia di un’attività commerciale ineccepibile di cui all’articolo 31a capoverso 3 della legge deve essere provata per scritto. 2 Per i privati la domanda deve essere corredata da:
3 Per le società straniere la domanda deve essere corredata da:
|
Art. 172c | |
3. Rilascio, rinnovo, revoca e pubblicazione | Al rilascio, al rinnovo, alla revoca e alla pubblicazione della patente di acquirente si applicano per analogia gli articoli 165c, 166, 166a e 166b. |
Art. 172d | |
IX. Obblighi per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere 1. Obblighi generali | L’articolo 168 si applica per analogia agli acquirenti registrati e ai titolari di una patente di acquirente.. |
Art. 172e | |
2. Obblighi di diligenza e di documentazione | 1 Gli articoli 168a e 168b si applicano per analogia all’accettazione di materie da fondere sia da parte degli acquirenti registrati sia da parte dei titolari di una patente di acquirente. 2 Gli acquisti devono essere documentati in forma adeguata. A tal fine devono essere rilevate almeno le seguenti indicazioni:
|
Art. 172f | |
X. Vigilanza | Alla vigilanza da parte dell’Ufficio centrale si applica per analogia l’articolo 168d. |
Art. 173, titolo marginale e cpv. 2 | |
XI. Saggio dei prodotti della fusione 1. Condizioni | 2 L’apposizione dell’indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest’ultimo possiede pure un’autorizzazione di esercitare la professione. |
Allegato II n. 1
Numero 1
Riproduzione del marchio ufficiale (marchio di garanzia)
(art. 109 cpv. 1)
Marchio grande: Dimensioni: Altezza: 1,6 mm Larghezza: 2 mm | |
Marchio piccolo: Dimensioni: Altezza: 0,8 mm Larghezza: 1 mm Per i marchi piccoli apposti con l’ablazione laser sono ammesse anche le seguenti dimensioni: Altezza: 0,5 mm Larghezza: 0,625 mm |
Nota:
Il marchio ufficiale (testa di San Bernardo) porta il segno distintivo dell’ufficio di controllo. Tale segno si trova nel punto designato da una croce.
5. Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi22
Titolo
Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi
(OEm-CMP)
Ingresso
visti gli articoli 18 capoverso 1, 19, 34 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 37 capoverso 3 della legge del 20 giugno 193323 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199724 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1, frase introduttiva e lett. d
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le tasse di vigilanza per il controllo dei metalli preziosi, in particolare:
d. le tasse di vigilanza per i costi che non sono coperti dagli emolumenti per la sorveglianza dell’acquisto a titolo professionale di materie da fondere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 lettera e LCMP e per la vigilanza ai sensi dell’articolo 42ter LCMP.
Art. 2 Assoggettamento
1 Deve pagare un emolumento chiunque:
a. occasiona una decisione di cui all’articolo 1 lettera a;
b. ricorre a una prestazione di servizi di cui all’articolo 1 lettera a;
c. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata.
2 Le autorità federali, cantonali e comunali non devono pagare emolumenti per le prestazioni fornite dal controllo dei metalli preziosi nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Art. 4, rubrica, nonché cpv. 1 e 3
Calcolo
1 Per il calcolo degli emolumenti e delle tasse di vigilanza si applicano le aliquote di cui all’allegato.
3 Le aliquote degli emolumenti e le tasse sono periodicamente adeguate alle prestazioni effettivamente fornite, ai costi sostenuti e allo sviluppo tecnico.
Art. 13 cpv. 1 lett. a e d
1 Altri emolumenti forfetari sono riscossi per:
a. le patenti e le autorizzazioni;
d. la vigilanza continua sui saggiatori del commercio, sui fonditori, sugli acquirenti professionali di materie da fondere e sugli uffici di controllo cantonali;
Art. 14, rubrica
Principio
Art. 14a Emolumenti in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari
1 Gli emolumenti per le verifiche, le procedure di vigilanza e le decisioni in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari (art. 42ter LCMP) sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
2 La tariffa oraria prevista per gli emolumenti di cui al capoverso 1 varia tra i 250 e i 350 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare ricopre in seno all’Ufficio centrale.
Titolo dopo l’art. 14a
Sezione 5a: Tasse di vigilanza
Art. 14b Principio, portata e base di calcolo
1 Gli acquirenti di materie da fondere di cui all’articolo 31a LCMP così come i saggiatori del commercio e le società del gruppo di cui all’articolo 42bis LCMP devono versare ogni anno una tassa di vigilanza all’Ufficio centrale.
2 Gli acquirenti di materie da fondere di cui all’articolo 31a LCMP versano la tassa sotto forma di importo forfetario per un periodo di quattro anni.
3 I saggiatori del commercio e le società del gruppo di cui all’articolo 42bis LCMP che dispongono di un’autorizzazione dell’Ufficio centrale per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari versano la tassa sotto forma di tassa di base e tassa complementare variabile.
4 La tassa complementare copre i costi che non sono coperti dalla tassa di base.
Art. 14c Tassa di base
Alla tassa di base secondo l’articolo 14b capoverso 3 si applica la tariffa di cui all’allegato.
Art. 14d Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare di cui all’articolo 14b capoverso 3 è coperto per un decimo dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e per nove decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
Art. 14e Calcolo della tassa complementare
1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo è determinante il conto economico dell’assoggettato secondo l’articolo 959b del Codice delle obbligazioni25, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Per l’ambito concernente il commercio di metalli preziosi possono essere dedotti:
a. la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e dei costi per il materiale, in caso di applicazione di un conto economico secondo il metodo del costo complessivo;
b. i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti, in caso di applicazione di un conto economico secondo il metodo del costo del venduto.
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo è determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
3 Il calcolo della tassa complementare in funzione del ricavo lordo si basa esclusivamente sul ricavo lordo dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP.
Art. 14f Inizio e fine dell’assoggettamento
1 L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione e termina con la revoca dell’autorizzazione o della vigilanza.
2 Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno di assoggettamento, la tassa di base e la tassa complementare sono dovute pro rata temporis.
3 Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.
Art. 14g Riscossione delle tasse
1 L’Ufficio centrale riscuote le tasse di vigilanza dai titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP in base alla sua contabilità analitica per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.
2 Dopo la chiusura della sua contabilità analitica, l’Ufficio centrale emette una fattura per ogni assoggettato.
Art. 14h Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione
1 L’Ufficio centrale emette fatture per le tasse di vigilanza.
2 In caso di contestazione della fattura, l’assoggettato può chiedere una decisione impugnabile.
3 L’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti per analogia dalle disposizioni dell’OgeEm26.
Allegato, n. 8, n. 8.4, 8.4a, 8.6a, 8.7 e 8.10, frase introduttiva
8. Altri emolumenti forfetari (art. 13)
Fr. | |||
|---|---|---|---|
| 1500.– | ||
| 2500.– | ||
| 500.– | ||
| –.– | ||
|
Allegato, n. 9
9. Altre tasse forfetarie (art. 14a cpv. 2)
Fr. | |
|---|---|
| 2000.– |
| 5000.– |
6. Ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro27
Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 6bis e 8
2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
a. riceve ed esamina le comunicazioni:
6bis. dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale),
delle imprese di revisione dei commercianti ai sensi dell’articolo 15 LRD;
Art. 2 lett. abis, c e d
L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:
abis. di intermediari finanziari secondo l’articolo 9b LRD;
c. secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:
dalla FINMA,
dagli organismi di vigilanza,
dalla CFCG,
dall’Autorità intercantonale,
dall’Ufficio centrale;
d. di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis e 15 capoverso 5 LRD;
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 2
1 Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettere a, b e c contengono:
1bis Le informazioni di cui all’articolo 2 lettera abis contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c–g. Inoltre contengono:
a. il numero di riferimento che l’Ufficio di comunicazione ha assegnato alla comunicazione iniziale e che è servito a comunicare l’interruzione della relazione d’affari;
b. i documenti giustificativi attestanti l’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione;
c. la documentazione concernente il prelievo di importanti valori patrimoniali nel quadro dell’interruzione della relazione d’affari («paper trail»).
2 Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.
Art. 3a cpv. 4
4 Le informazioni e i documenti di cui all’articolo 3 sono trasmessi all’Ufficio di comunicazione.
Art. 4 cpv. 1 e 3
1 Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti di cui agli articoli 3 e 3a. Il termine di cui all’articolo 9b capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.
3 Abrogato
Art. 7, rubrica, cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e
Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina
1 L’Ufficio di comunicazione può richiedere o ricevere dalle autorità e dagli uffici di cui all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1–2bis LRD nonché dagli organismi di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 29b LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:
d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercantonale o dell’Ufficio centrale;
e. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.
Art. 9 cpv. 1 e 3
1 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario in merito a un’eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD.
3 Se trasmette informazioni a un’autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.
Art. 10 cpv. 1 lett. f e 2, frase introduttiva, nonché lett. a e b
1 L’Ufficio di comunicazione può informare:
f. l’Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 5.
2 Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:
a. il nome dell’intermediario finanziario interessato;
b. Abrogata
Art. 14 lett. c–ebis
L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:
c. collaborare con le autorità penali federali e cantonali;
d. collaborare con le autorità straniere di cui all’articolo 13;
e. collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;
ebis. collaborare con le altre autorità di cui all’articolo 29 capoverso 2 LRD;
Art. 15 lett. abis, d e dbis
I dati memorizzati nel sistema d’informazione provengono da:
abis. informazioni secondo l’articolo 7;
d. comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l’articolo 29a LRD;
dbis. informazioni secondo l’articolo 29b LRD;
Art. 16 cpv. 1 lett. b e c
1 Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:
b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato.
c. Abrogata
Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1
1 Il sistema d’informazione serve per:
a. registrare, trattare e analizzare:
comunicazioni e informazioni,
Art. 20 Accesso al sistema d’informazione
1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:
a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione;
b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
2 Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:
a. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
b. per l’applicazione della LRD.
3 Se la procedura di confronto dà esito positivo, le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD possono chiedere all’Ufficio di comunicazione di trasmettere ulteriori dati.
Art. 23 cpv. 1 lett. b
1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:
b. le domande di informazioni provenienti dalle autorità straniere di cui all’articolo 13;
Art. 25 cpv. 2
2 Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall’Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L’Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.