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AS 2022 588

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. f

1 Sugli imballaggi dei cosmetici deve figurare, al momento dell’immissione sul mercato, l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti:

  • f. gli ingredienti sono elencati secondo la denominazione comune definita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/6772; in mancanza di una denominazione comune dell’ingrediente, è utilizzato un termine che figura nella nomenclatura generalmente riconosciuta.

Art. 16b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 ottobre 2022

1 I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 14 ottobre 2022 possono essere caratterizzati fino al 28 aprile 2023 secondo il diritto anteriore.

2 Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2022.

14 ottobre 2022

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset