Lexipedia

AS 2022 604

Ordinanza 23
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
del 12 ottobre 2022

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale
del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592
sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge
del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

Franchi

  • a. limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS

58 800.–

  • b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS

9 800.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9700 franchi.

Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 422 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 844 franchi all’anno.

Art. 3 Rendite ordinarie

L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1225 franchi.

Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del:

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2023.

Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle prece­denti.

Art. 4 Livello dell’indice

Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 222,7 punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33 capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

  • a. 196,9 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 205,0 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;

  • b. 248,5 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2495 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 68 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 136 franchi all’anno.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima

L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell’indice

L’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza 21 del 14 ottobre 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza 23<br />sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG<br />del 12 ottobre 2022 | Lexipedia | Lexipedia