AS 2022 607
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 Se una persona soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall’inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all’estero.
Art. 16a cpv. 3
3 L’importo annuo del forfait è di 3060 franchi.
Art. 17a cpv. 5
5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’articolo 11a capoverso 2 LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.
Art. 20 cpv. 1
1 La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS2 è applicabile per analogia.
Art. 26b cpv. 1
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |