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AS 2022 608

Ordinanza 23 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC);
visto l’articolo 12 della legge federale del 19 giugno 20202 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),

ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentati a:

  • a. 20 100 franchi per le persone sole;

  • b. 30 150 franchi per i coniugi;

  • c. 10 515 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che hanno compiuto l’11° anno di età;

  • d. 7380 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che non hanno ancora compiuto l’11° anno di età.

Art. 2 Adeguamento degli importi massimi per la pigione

Gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 1 LPTD sono aumentati a 17 580 franchi nella regione 1, a 17 040 franchi nella regione 2 e a 15 540 franchi nella regione 3.

I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono aumentati a:

  • a. 3240 franchi nella regione 1, 3180 franchi nella regione 2 e 3240 franchi nella regione 3 per la seconda persona;

  • b. 2280 franchi nella regione 1 e 1920 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona;

  • c. 2100 franchi nella regione 1, 1980 franchi nella regione 2 e 1680 franchi nella regione 3 per la quarta persona.

I supplementi se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 3 LPTD sono aumentati a 6420 franchi.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza 21 del 14 ottobre 2020 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr