AS 2022 642
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 3 novembre 2022
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV dell’8 luglio 20141 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 e 4
2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nell’allegato e conformi alle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/6872.
4 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all’Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:
«Prodotti conformi al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.»
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 5 novembre 20223.
3 novembre 2022 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
Allegato
(art. 2, 3, 4 cpv. 1 e 2)
Stati membri e zone interessate
Romania
Le seguenti zone in Romania:
– tutto il territorio della Romania.