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AS 2022 642

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 3 novembre 2022

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV dell’8 luglio 20141 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 e 4

2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nell’allegato e conformi alle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/6872.

4 All’importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all’Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotti conformi al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.»

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 5 novembre 20223.

3 novembre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss


Allegato

(art. 2, 3, 4 cpv. 1 e 2)

Stati membri e zone interessate

Romania

Le seguenti zone in Romania:

  • – tutto il territorio della Romania.

Ordinanza dell’USAV<br />che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell’Unione europea<br />Modifica del 3 novembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia